Sanzioni e sequestro per mancata dichiarazione doganale di orologio acquistato in porto franco
Buongiorno
Nel 2022 ho acquistato un orologio presso un negozio di Livigno (porto franco) del valore di circa 4.590 €; lo ho acquistato senza iva visto che Livigno è un porto franco, quindi è possibile farlo. Finito il soggiorno sono rientrato in Italia, non dichiarando l'orologio in dogana per cui evadendo l'Iva. Successivamente Agenzia delle Entrate, in seguito ad una verifica/controllo fiscale fatta al negozio citato, mi chiede tramite un questionario delucidazioni in merito al bonifico di pagamento fatto per l'acquisto orologio e chiede se avevo provveduto al pagamento iva dell'orologio.
RISPOSTA
In concreto, in risposta al questionario, hai ammesso di non avere versato l'Iva.
E qualche giorno fa a distanza di qualche mese dal questionario inviato mi è arrivato un verbale dalla dogana di Sondrio con una sanzione per il mancato pagamento dell'Iva ovvero pagamento diritti doganali per un totale di 1.010,00 €.
RISPOSTA
Si tratta di un verbale di constatazione per violazione dell'articolo 292 del D.P.R. 23/01/1973 (testo unico in materia doganale) e contestuale verbale di sequestro amministrativo e di affidamento in giudiziale custodia dell'orologio.
La sanzione deve essere pagata, poiché avendo ammesso l'episodio di evasione fiscale, non ci sarebbero i presupposti per un ricorso in commissione tributaria.
Hai violato l'articolo 36 del testo unico leggi doganali, immettendo in consumo, senza presentare il bene alle verifiche o controlli doganali, nei termini previsti dalla legge.
Hai violato la normativa europea, ossia l'articolo 79 del Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, rendendoti inadempiente all'obbligazione doganale.
Soprattutto hai commesso un illecito amministrativo in quanto depenalizzato! L'introduzione in territorio doganale di merci estere soggette a diritti di confine, senza che sia stato assolto l'obbligo del pagamento, configura reato di contrabbando doganale di cui all'articolo 292 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, fortunatamente depenalizzato dall'articolo 25 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, sanzionato con la sanzione amministrativa da due a dieci volte i diritti evasi. La stessa norma si applica relativamente all'Iva all'importazione, stante il richiamo disposto dagli artt. 1 e 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
L'articolo 301 comma 1 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 prevede che nei casi di contrabbando sia sempre ordinata la confisca delle cose oggetto di illecito; a tal fine, l'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede il sequestro cautelare delle cose che sono oggetto di confisca amministrativa.
E il contestuale sequestro amministrativo dell'orologio ai sensi dell'art. 13 legge 24 novembre1981 n. 689 per la successiva confisca (chiedono la consegna dell'orologio alla dogana della mia città entro 10 giorni).
RISPOSTA
Secondo l'articolo 13 comma 2 della legge del 24 novembre 1981 n. 689, l'agenzia delle dogane può procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
Art. 13 della legge del 24 novembre 1981 n. 689. Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
L'orologio non può formare oggetto di sequestro, non essendo più possibile procedere alla confisca dello stesso. La confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata, secondo l'articolo 20 comma 5 della legge del 24 novembre 1981 n. 689.
Ovviamente dovrai dimostrare all'agenzia delle dogane di avere venduto a soggetti terzi in buona fede l'orologio, tramite contratto di vendita, bonifico avente ad oggetto il corrispettivo etc etc
Premetto che non sono più in possesso dell'orologio perché ceduto a terzi.
RISPOSTA
Sei in grado di dimostrare questa cessione?
Perché diversamente, tutti potrebbero eludere il sequestro, appellandosi a questa scusa ...
Sono eventualmente disponibile al pagamento della sanzione ma non di certo al sequestro dell'orologio anche perché lo stesso non è più nella mia disponibilità.
Attento delucidazioni e consigli in merito per la gestione della predetta situazione.
RISPOSTA
L'onere della prova di dimostrare che l'orologio non è più nella tua disponibilità, ricade su di te.
Hai conservato le prove documentali della cessione?
Attenzione perché con la notifica del verbale dell'agenzia delle dogane, la Parte riceve l'orologio in affidamento in giudiziale custodia, essendo stata resa dei doveri di custode e delle sanzioni in caso di inadempimento di cui agli articoli 334 e 335 del codice penale. Si rischia una denuncia alla Procura della Repubblica.
Resto a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 334, 335 del codice penale
- Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.