| AL SIG. PREFETTO DI.... RICORSO AVVERSO IL FOGLIO DI VIA CON RIMPATRIO OBBLIGATORIO Il sottoscritto avvocato...., difensore di fiducia/di ufficio di.... nato a...., sottoposto a foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di.... in data.... (notificato in data....)
PROPONE ricorso in via gerarchica avverso il citato provvedimento. Il Signor X, residente a Varese, è stato raggiunto da foglio di via con rimpatrio obbligatorio e divieto di fare ritorno a Roma per due anni, emesso dal Questore di Roma per avere il Signor X partecipato in data xx/xx/xxxx a una manifestazione svoltasi in tale città e non preavvisata, in violazione dell’art. 18 tulps, nell’ambito di una protesta contro le misure di riapertura di centrali elettriche a carbone e realizzazione di nuovi rigassificatori, adottate dal governo per l’autosufficienza energetica a seguito della crisi Ucraina. Nel provvedimento si riferisce che il Signor X “ha svolto un ruolo attivo nel fomentare e persuadere i presenti a dare inizio e concludere in corteo la protesta” e “attraverso l’uso del megafono ha preso più volte la parola infiammando la piazza”. Inoltre, “la manifestazione ha avuto ripercussioni sulla viabilità stradale, fortemente ostacolata dal passaggio dei manifestanti”. Da questi fatti si desumerebbe, secondo il Questore, il ruolo di organizzatore della manifestazione di protesta svolto dal Signor X. Il provvedimento aggiunge, senza ulteriore specificazione o documentazione, che “il Signor X annovera precedenti penali e di polizia per reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro la persona, contro l’incolumità, per il reato di porto d’arma impropria o di oggetti atti ad offendere, per reati concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, nonché per accensioni ed esplosioni pericolose – fatti commessi dal 2013 ad oggi”. Sulla base di queste premesse, “all’esito del giudizio prognostico richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 159/2011”, il Questore ha ritenuto che il Signor X rientrasse tra le persone pericolose di cui all’art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, in quanto “soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”, e che per le modalità di partecipazione alla manifestazione del xx/xx/xxxx, sussistesse “il rischio che il Signor X reiteri le condotte, cagionando ancor più gravi conseguenze”. Questo provvedimento è illegittimo per le seguenti ragioni di fatto e di diritto: secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5479/2011, ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il questore deve accertare (e specificamente indicare) la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, in quanto la persona colpita dalla misura deve essere collocabile in una delle categorie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e deve essere pericolosa per la sicurezza pubblica. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento del foglio di via, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, nonché l’eccesso di poter per travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione in particolare, violazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 159 del 2011 per mancanza di dedizione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Il ricorrente non rientra in nessuna delle categorie di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2011, inoltre non rientra nemmeno tra gli organizzatori né tra i promotori della manifestazione pubblica, i quali avrebbe dovuto rispettare le previsioni dell'articolo 18 TULPS. A proposito dell'articolo 18 del testo unico leggi pubblica sicurezza, la Corte costituzionale, con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui la norma non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Successivamente con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 11, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma.
Il Questore nel suo provvedimento non ha dimostrato in maniera specifica e sufficiente le precise modalità aggressive con cui il ricorrente avrebbe minacciato la sicurezza e la tranquillità pubblica durante la manifestazione, né tanto meno ha fornito quegli elementi attuali e concreti su cui dovrebbe basarsi il giudizio di pericolosità sociale, difettando così di specificità ed individualità e non rispondendo così alla «esigenza di interpretazione tassativizzante della normativa in materia», affermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5479/2011
Nel provvedimento del Questore non vi è alcuna descrizione di condotte, lesive della tranquillità e sicurezza pubblica, che il ricorrente avrebbe posto in essere in concreto, venendo solo riportata la situazione generale della manifestazione posta in essere in violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931 (tulps): “i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore”.
Secondo la valutazione discrezionale del Questore, il ricorrente dovrebbe essere considerato promotore della manifestazione, per la semplice circostanza di avere parlato ai presenti con un megafono e per averli sollecitati a prendere parte ad un corteo; tuttavia non trattandosi di un corteo spontaneo, i presenti non sono stati certamente persuasi alla protesta dal ricorrente, ma sono giunti a Roma già convinti di prendere parte al corteo al fine di manifestare per una causa di interesse generale che ritenevano giusta. Se il corteo ha avuto inizio, questo non è dovuto all'opera persuasiva del ricorrente ma ad una precisa organizzazione già impostata “a monte”, ben delineata dai promotori della protesta, tra i quali non è possibile annoverare il ricorrente, a causa della semplice circostanza di avere espresso le proprie idee attraverso un megafono.
Ai fini che qui rilevano, per l’adozione del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica, perché, diversamente, si finirebbe per fondare la misura sulla responsabilità collettiva per fatti addebitabili ad anonimi esponenti di un gruppo o, come nel caso di specie, di un corteo di protesta.
Assume pertanto rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica; è richiesta dalla giurisprudenza amministrativa una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; di tutto questo è carente il provvedimento che si intende impugnare con il presente ricorso.
La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici) e, dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito, con una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio. Ciò impone una interpretazione rigorosa e tassativizzante delle misure di prevenzione emesse dal Questore.
A titolo esemplificativo secondo il Consiglio di Stato, sez. III, sent. 12 aprile 2022 – 22 aprile 2022, n. 3108, è illegittimo il foglio di via obbligatorio adottato nei confronti di un lavoratore per il solo fatto di avere preso parte attivamente alle manifestazioni sindacali davanti a uno stabilimento, senza tuttavia specificare quali concrete condotte violente egli abbia posto in essere. Il Consiglio di Stato ha ribadito che per l’adozione del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica. In assenza di indicazioni specifiche e sufficientemente precise circa le eventuali modalità aggressive per la sicurezza e la tranquillità pubblica con le quali il lavoratore avrebbe esercitato il diritto di sciopero e/o manifestato il proprio pensiero, il picchettaggio in sé non può ritenersi attività vietata o pericolosa, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), purché non avvenga con modalità violente o minacciose tali da condizionare la libertà dei lavoratori non scioperanti o da mettere a repentaglio, appunto, la pubblica sicurezza.
Del pari, “mutatis mutandis” un corteo di protesta svolto senza modalità aggressive per la sicurezza e la tranquillità pubblica che non ha messo a repentaglio la pubblica sicurezza, ma ha semplicemente reso più difficoltosa la viabilità, non potrebbe di per sé giustificare il provvedimento del Questore che appare in questo caso, persino lesivo del diritto di libera manifestazione del pensiero, a maggior ragione se consideriamo che non risulta dimostrato lo status di promotore/organizzatore del corteo da parte del ricorrente e quindi l'imputabilità nei confronti dello stesso della violazione dell'articolo 18 del testo unico leggi pubblica sicurezza.
Per questi motivi si chiede l'annullamento del foglio di via con rimpatrio obbligatorio e divieto di fare ritorno a Roma, emesso dal questore di xxxxxx in data xxxxx, numero di protocollo xxxxx.
Allega i seguenti documenti, a riprova di quanto rappresentato:..... Con osservanza Luogo e data.... Firma.... |