È illegittima l'esclusione dal concorso per mancanza del requisito della condotta incensurabile sulla base della mera pendenza del procedimento penale
Egr. avvocato, con la presente consulenza le chiedo chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione ai pubblici concorsi, in caso di procedimenti penali in corso (ma non di sentenze di condanna).
Vorrei partecipare ad un concorso pubblico ed il bando prevede il seguente requisito di partecipazione/ammissione alle prove concorsuali: i candidati non devono avere “… riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione”. Il bando precisa che il requisito deve essere posseduto dal candidato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonché, per i vincitori e/o successivamente per gli idonei chiamati per eventuali scorrimenti della graduatoria, anche all’atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale.
Sono stato rinviato a giudizio per il reato di falso ideologico in atto pubblico, essendo già un pubblico dipendente da oltre dieci anni. Sono il responsabile di una ragioneria comunale e sono sotto processo per avere omesso l'attestazione relativa ad alcuni debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n.165/2001.
Non sono stato ancora condannato, nemmeno in primo grado.
Posso partecipare al concorso pubblico in questione?
Nel caso in cui non potessi partecipare, l'esclusione dal concorso sarebbe automatica oppure discrezionale?
La ringrazio in anticipo per la sua consulenza.
RISPOSTA
Ti consiglio di presentare la domanda di partecipazione al concorso, indicando ovviamente il procedimento penale pendente, poiché spetta all'ammissione valutare discrezionalmente (e quindi in modo congruamente motivato) la tua eventuale esclusione dalle prove concorsuali.
A mio parere, l’amministrazione potrebbe non ritenere impeditivo questo carico pendente, a fronte di una propria valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle circostanze ed agli eventuali ostacoli per come riscontrabili nel caso concreto.
Se il candidato dichiara nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, la pendenza di un procedimento penale, l’ente non può escluderlo dalla procedura “automaticamente”, dovendo valutare se la fattispecie concreta possa ritenersi ostativa alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
A tal proposito, il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza del 2 luglio 2025, n. 504, ha ritenuto legittima la non esclusione da un concorso indetto da un comune di un candidato che aveva adeguatamente dichiarato la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’articolo 479 del codice penale, ossia il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (si tratta di un caso simile al tuo).
Secondo il TAR Calabria l'incompatibilità di un procedimento penale con l’assunzione della qualifica di dipendente pubblico vincitore del concorso non può essere viziata da arbitrarietà, manifesta irragionevolezza o travisamento fattuale, stante l'assenza di una sentenza di condanna. L'esclusione del candidato a causa di un procedimento penale che lo riguarda, deve quindi essere ragionevole e giustificata in relazione ai concreti motivi che ostano all'acquisizione dello status di pubblico dipendente nonché allo svolgimento delle correlate mansioni.
Il TAR Calabria ispira il suo ragionamento alla presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva, prevista dall’art. 27 comma 2 della Costituzione.
La regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è la seguente (art. 2, d.p.r. 3/1957 e art. 2, comma 3, d.p.r. 487/1994): non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione, essendo irrilevante la mera pendenza di un processo penale.
Quali sono allora i procedimenti pendenti che potrebbero essere considerati impeditivi della costituzione del rapporto di impiego, a seguito di una valutazione discrezionale dell'amministrazione?
Ce lo spiega il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 12 dicembre 2011, n. 6494: sono effettivamente impeditivi esclusivamente quei procedimenti penali nei quali il soggetto è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, che gli impedisce di svolgere attività lavorativa.
Questa interpretazione restrittiva è stata confermata di recente dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione II, 12 giugno 2023, n. 5740, relativa ad una controversia attinente all’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria, in presenza di un bando di concorso che stabiliva tra i requisiti di ammissione il possesso dei requisiti morali.
Secondo il Consiglio di Stato in materia di ammissione ai concorsi pubblici, deve prevalere un’interpretazione costituzionalmente orientata compatibile con il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all’art. 27 della Costituzione nonché con il principio di innocenza di cui all’art. 6, comma 2, CEDU, motivo per cui l’esclusione dal concorso, senza riserve e con carattere di definitività, per mancanza del requisito della condotta incensurabile sulla base della mera pendenza del procedimento penale si pone in contrasto con i principi costituzionali già innanzi richiamati e non è conforme ai parametri di logicità, proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tanto premesso, invito calorosamente tutti coloro che hanno a loro carico procedimenti penali (senza essere stati condannati nemmeno in primo grado), a presentare comunque la domanda di partecipazione al concorso pubblico (indicando ovviamente il procedimento penale pendente a proprio carico, altrimenti si commetterebbe un reato), anche se il bando di concorso prevede espressamente il possesso di requisiti morali oppure il requisito della condotta incensurabile.
In ogni caso l'esclusione dal concorso del candidato non può essere mai automatica ma è discrezionale e quindi motivata da parte della Pubblica Amministrazione (per quale effettivo motivo questo procedimento deve essere considerato ostativo in riferimento al profilo professionale messo a concorso ed alle correlate mansioni?).
Laddove l'esclusione fosse “automatica”, ossia per la semplice sussistenza di un avviso di garanzia o del rinvio a giudizio, consiglio di impugnarla con ricorso al TAR.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 479 del codice penale
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 12 dicembre 2011, n. 6494
- Sentenza del Consiglio di Stato sezione II, 12 giugno 2023, n. 5740
- TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza del 2 luglio 2025, n. 504

