Riacquisto della cittadinanza italiana in favore degli ex cittadini italiani





Gentilissimi.
Ho bisogno di una consulenza sul riacquisto di cittadinanza.
Ho chiesto come ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana al consolato italiano in Norvegia e mi è pervenuta la seguente risposta. Il consolato accenna a questa clausola della perdita prima del '92 ma qui nella legge non è prevista.
Ecco la risposta del Consolato Italiano in Norvegia:

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Gentile xxxxxxxxx,
grazie per la Sua email.
Il nuovo art. 17 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per come novellato dall'art. 1-ter D.L 36/2025 convertito dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74, prevede la possibilità di un riacquisto "speciale" in favore degli ex cittadini italiani, qualora soddisfino due requisiti:
-essere nati in Italia ovvero avervi risieduto per almeno due anni consecutivi;
-avere perso la cittadinanza italiana ai sensi di alcune specifiche disposizioni della Legge 555/1912.
Il disposto di questo nuovo art. 17, per come novellato di recente, non si applica ai casi di perdita della cittadinanza verificatisi a partire dal 16 agosto 1992. Per queste fattispecie, il riacquisto della cittadinanza italiana può avvenire ai sensi dell'art. 13 della sopra richiamata legge 91/1992.
L'ex cittadino che intenda riacquistare la cittadinanza italiana deve sottoscrivere una dichiarazione di riacquisto, previo appuntamento. La dichiarazione di riacquisto di cittadinanza dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana (es. copia di passaporto e altro documento di identità);
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera (es. certificato di naturalizzazione straniera o dichiarazione equivalente rilasciata dalle autorità straniere, debitamente perfezionata con apostille e traduzione dichiarata conforme; passaporto straniero);
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente (come certificato di residenza), rilasciata dalle autorità norvegesi, debitamente perfezionata con apostille.
Tale certificato o documento equivalente potrà essere tradotto in italiano da traduttore ufficiale, il quale dovrà dichiarare la conformità della traduzione al testo in lingua norvegese. Il traduttore potrà recarsi presso Notaio pubblico norvegese che ne attesterà lo status e la firma ai fini della successiva apposizione dell'apostille sulla sua traduzione. In alternativa, la conformità' della traduzione potrà' essere fatta da questa Ambasciata, previo pagamento dei diritti consolari.
e) ricevuta del versamento del versamento di euro 250 in favore del Ministero dell'Interno (Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione), quale contributo previsto nelle ipotesi di acquisto, riacquisto ed elezione di cittadinanza dall'art. 9-bis, comma 2 L. 91/1992, previsto.
"Ministero dell'Interno D.L.C.I Cittadinanza"
Nome della Banca: xxxxxxxxx.
Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
Codice BIC/SWIFT di xxxxxxxxxxxxxxxxx (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: xxxxxxxxxxxxxxxxx (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Causale del versamento: Nome e Cognome, contributo per il riacquisto della cittadinanza italiana ex art. 13 L. 91/1992
Si coglie, altresì, questa occasione per ricordare che in alternativa alla dichiarazione resa alla competente autorità diplomatico-consolare, sempre in virtù della lettera c) comma 1 dell'art. 13, comma 1, lettera c) L.91/1992, l'ex cittadino potrà rendere la dichiarazione al riacquisto direttamente presso il comune in Italia in cui ha stabilito la propria residenza, attraverso regolare iscrizione anagrafica. In questo caso, all'esito degli accertamenti previsti, il riacquisto della cittadinanza in capo all'interessato decorrerà dal giorno successivo al quello in cui egli ha reso la dichiarazione di riacquisto.
In caso di dichiarazione di riacquisto resa all'autorità diplomatico-consolare, il dichiarante dovrà necessariamente stabilire la propria residenza in Italia nel termine di un anno dalla data in cui ha reso la prescritta dichiarazione, pena l'inefficacia di quest'ultima.
Inoltre, sempre ai sensi dell'art 13, lettera d) il riacquisto si verifica trascorso un anno dalla data in cui l'interessato ha stabilito la propria residenza in Italia, fatta salva l'espressa rinuncia di quest'ultimo nel termine di un anno. La lettera d) non prevede, a differenza delle altre due ipotesi sopra riportate, una previa dichiarazione di riacquisto da parte dell'interessato, ma piuttosto una espressa rinuncia prima che sia trascorso un anno dallo stabilimento della residenza in Italia.
Grazie per l'attenzione e cordiali saluti.

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RISPOSTA

Un attimo, c'è un aspetto giuridico che non ti è chiaro: l'articolo 13 della legge 91/1992 è entrato in vigore il 16 agosto 1992.
Adesso, tenendo bene a mente il momento dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge 91/1992, rileggiamo un passaggio della risposta ricevuta dall'Ambasciata:
“Il nuovo art. 17 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per come novellato dall'art. 1-ter D.L 36/2025 convertito dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74, prevede la possibilità di un riacquisto "speciale" in favore degli ex cittadini italiani, qualora soddisfino due requisiti:
-essere nati in Italia ovvero avervi risieduto per almeno due anni consecutivi;
-avere perso la cittadinanza italiana ai sensi di alcune specifiche disposizioni della Legge 555/1912.

QUALI SONO QUESTI CASI ECCEZIONALI?
QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 E 12 DELLA LEGGE N. 555/1912 DI SEGUITO ELENCATI:
Art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Perde la cittadinanza:
1 chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2 chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto



Il disposto di questo nuovo art. 17, per come novellato di recente, non si applica ai casi di perdita della cittadinanza verificatisi a partire dal 16 agosto 1992.

RISPOSTA

Non si applica, perché dal 16 agosto 1992 è entrato in vigore l'articolo 13 della legge 91/1992 nella seguente versione:
Art. 13 della legge 91/1992 - Testo in vigore dal: 16-8-1992
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.



Per queste fattispecie, il riacquisto della cittadinanza italiana può avvenire ai sensi dell'art. 13 della sopra richiamata legge 91/1992.

RISPOSTA

Nel tuo caso, il riacquisto della cittadinanza deve rispettare i presupposti dell'articolo 13, secondo il testo in vigore dal 16 agosto 1992.



Come mi consigliate di procedere?

RISPOSTA

La risposta che ti ha fornito il Consolato è giuridicamente ineccepibile.
Detto ciò, non conosco la tua storia, ossia non sono a conoscenza delle motivazioni per cui hai perso la cittadinanza italiana e adesso intendi riacquistarla.
Quindi resto a tua disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Fonti:

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