Stipula contratto individuale di lavoro con il vincitore non impedisce rettifica in autotutela della graduatoria progressione verticale
Egregio avvocato, sono un dipendente comunale ed ho partecipato ad una progressione verticale indetta dal comune di appartenenza lavorativa, da istruttore amministrativo a funzionario amministrativo. Sono risultato vincitore ed ho sottoscritto il nuovo contratto di lavoro da Funzionario; in questo particolare momento, sono ancora sottoposto al periodo di prova.
Una mia collega che ha partecipato alla stessa progressione verticale, classificandosi in seconda posizione, ha presentato istanza di accesso agli atti e successivamente istanza di annullamento in autotutela della graduatoria, in riferimento al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli di studio del vincitore della procedura selettiva.
Mi sono stati attribuiti dalla commissione esaminatrice 5 punti che sono risultati determinanti per il primo posto in graduatoria, in ragione di una certificazione di lingua inglese che tuttavia, contrariamente alle previsioni del bando, non costituiva titolo valido ai fini dell'attribuzione del punteggio, poiché non rientrante nel sistema “QCER” e soprattutto non rilasciata da un ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Senza questi 5 punti attribuiti per la certificazione di lingua inglese, mi sarei classificato in seconda posizione in graduatoria e quindi sarei un idoneo non vincitore (senza nemmeno speranza di scorrimento di graduatoria, contrariamente a quanto avviene per i concorsi pubblici).
La mia domanda è la seguente: la circostanza per cui ho già firmato il nuovo contratto individuale di lavoro da istruttore è ostativa all'accoglimento dell'istanza di autotutela della mia collega?
In caso di annullamento e rettifica della graduatoria, quale sarebbe la sorte del mio contratto di lavoro?
Resto in attesa di riscontro.
Grazie.
RISPOSTA
Secondo la sentenza del TAR Puglia-Lecce, sezione II, 8 ottobre 2025, n. 1350, la riforma parziale di una graduatoria di selezione per progressione verticale, non è impedita dalla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro con il vincitore risultante dalla prima versione della graduatoria.
L'Ente Comunale può rettificare in autotutela la graduatoria (art. 21 octies legge n. 241/1990), ricollocarti in seconda posizione, revocare il tuo contratto individuale di lavoro ed invitare la collega che ha chiesto l'intervento in autotutela alla sottoscrizione del contratto da funzionario, in quanto vincitrice della progressione verticale.
L'Ente Comunale non può chiederti tuttavia il rimborso della differenza tra lo stipendio da istruttore e lo stipendio da funzionario che hai percepito in questi mesi, in ragione del nuovo contratto individuale di lavoro che hai sottoscritto.
La commissione, a seguito dell'esercizio del potere di autotutela, può intervenire sul precedente provvedimento, rettificandolo, con conseguente rimodulazione della graduatoria.
Il Giudice Amministrativo fa riferimento alla permanente autonomia dell’atto amministrativo presupposto (graduatoria progressione verticale) rispetto alla successiva stipula negoziale (contratto individuale di lavoro da funzionario) cui la procedura è finalizzata.
Il perfezionamento del sinallagma giuridico correlato al contratto di lavoro non impedisce alla commissione una nuova valutazione dei punteggi attribuiti ai candidati, con esiti confermativi ovvero con esiti annullatori, come in questo caso.
Il provvedimento di revisione della graduatoria dovrà essere congruamente motivato ed adottato nel rispetto delle regole in materia di trasparenza amministrativa.
Anche il provvedimento di revisione della graduatoria potrà essere impugnato al TAR, da chiunque abbia interesse ad adire le vie legali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
