Esclusione da graduatoria per presunta carenza di requisiti morali: analisi di legittimità e possibili rimedi giurisdizionali
Egregio Avvocato, con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione la mia situazione personale riguardante un concorso pubblico a cui ho partecipato, e per il quale sono stato escluso successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, a causa di un procedimento penale pendente che non avevo inizialmente indicato nella domanda.
Di seguito riepilogo in modo dettagliato i fatti, allegando successivamente la documentazione utile. Ho partecipato al Concorso pubblico per Assistenti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), per il quale sono risultato idoneo in graduatoria.
RISPOSTA
Il bando di concorso prevede il requisito del possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Leggiamo cosa prevede il comma 6 della suddetta norma del testo unico pubblico impiego:
6. “Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Il comma 6 rinvia ad un'altra norma, l'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53: “Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”. Quali sono allora le qualità morali e di condotta stabilite per il concorso da uditore giudiziario?
Il candidato non deve avere posto in essere alcun tipo di comportamento per qualsiasi motivo censurabile in termini giudiziari, ma non solo …
Il perimetro delle qualità morali previste per il concorso in magistratura, stabilito a discrezione della commissione esaminatrice, potrebbe anche andare oltre le fattispecie penalmente rilevanti, ad esempio prendendo in considerazione la frequentazione abituale di persone poco raccomandabili oppure di pregiudicati, ma anche la circostanza di essere soltanto consumatori (non spacciatori) di sostanze stupefacenti. La valutazione della commissione esaminatrice è sindacabile dal giudice amministrativo, soltanto nei casi limite di carenza motivazionale, di travisamento dei fatti oppure di illogicità manifesta.
Nella domanda di partecipazione, nella sezione relativa ai procedimenti penali, ho dichiarato di non avere procedimenti penali pendenti, convinto in buona fede che un vecchio procedimento a mio carico fosse definitivamente concluso.
Nel 2021 ero stato imputato in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 c.p. (furto aggravato in concorso).
Il procedimento si era concluso in primo grado con una sentenza che dichiarava la prescrizione del reato e quindi nessuna condanna era stata inflitta. Il mio avvocato dell'epoca (poi deceduto) non mi aveva informato del fatto che il Pubblico Ministero avesse impugnato la sentenza con appello. Solo dopo la pubblicazione della graduatoria (e quindi dopo essere stato dichiarato idoneo), ho scoperto che il procedimento era ancora pendente in appello presso la Corte d'Appello, per via dell'impugnazione del PM perché secondo lui in prima sentenza c’era stato un errore di calcolo per la prescrizione, secondo il PM il reato si prescriveva nel 2024.
RISPOSTA
La tua comprovata buona fede esclude la commissione del reato di falso ideologico in autocertificazione.
Sicuramente non sarai denunziato alla Procura della Repubblica competente territorialmente.
Appena venutone a conoscenza, ho inviato in data 31 luglio 2025 una PEC di rettifica all'Ufficio Concorsi del DAP, in cui spiegavo la mia posizione:
-che ero convinto della chiusura definitiva del procedimento;
-che avevo scoperto della pendenza solo dopo la graduatoria;
-che non ho riportato condanne e il casellario giudiziale risulta pulito.
In data 1 ottobre 2025, ho inviato una seconda comunicazione via e-mail, confermandone la pendenza, come richiesto dall'Ufficio stesso, che nel frattempo mi aveva informato che l'assunzione sarebbe stata con riserva, in attesa della definizione del procedimento.
Nonostante la rettifica spontanea e l'assenza di condanne penali, mi è stata notificata, tramite PEC, l'esclusione dal concorso con apposito decreto, con le seguenti motivazioni:
-Mancanza dei requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 3, comma 1, lett. e) del bando e dall'art. 35, comma 6 del D.Lgs.165/2001;
-Natura del reato contestato (furto aggravato), ritenuta incompatibile con la funzione di contabile penitenziario;
-Falsa dichiarazione nella domanda di partecipazione, seppur rettificata successivamente.
Nel decreto si afferma inoltre che l'Amministrazione ha ritenuto che il procedimento penale pendente incidesse negativamente sul rapporto fiduciario con l'Amministrazione, a causa della delicatezza del profilo lavorativo.
RISPOSTA
Si tratta di un provvedimento di decadenza dalla graduatoria certamente non motivato congruamente.
Non è necessario avere subito una condanna per essere considerati privi delle qualità morali e di condotta richieste dal bando di concorso “de quo”, tuttavia la commissione esaminatrice non può motivare la decadenza dalla graduatoria con un apparato motivazionale standard come questo, ma soltanto con un'adeguata valutazione fondata su elementi di fatto concreti e attuali.
La commissione inoltre, in contraddittorio con l'interessato, avrebbe dovuto anche considerare elementi favorevoli alla permanenza in graduatoria dell'idoneo, come la risalenza nel tempo dei precedenti penali e l'assenza di ulteriori condotte negative successive.
È evidente che il provvedimento adottato è illegittimo ed arbitrario perché manca di congrua motivazione; è assolutamente irragionevole perché l’esclusione dalla selezione appare sproporzionata se consideriamo l'assenza di una sentenza di condanna, essendo stato assolto in primo grado.
Quali sarebbero le ragioni specifiche per cui il comportamento ascritto all'idoneo in graduatoria si reputa che incida negativamente sullo svolgimento dei compiti d'istituto? Non è dato saperlo!
Dalle poche righe sopra riportate, non si evincono i motivi specifici per i quali una sentenza di assoluzione per fatti risalenti a circa quindici anni fa, possa integrare le gravi condotte idonee ad incidere sulla moralità ed incensurabilità del candidato.
Il provvedimento espulsivo deve ritenersi nullo per violazione dell’art. 35, comma 6, del D.lgs n.165/2001 e dell’art. 3 della Legge n.241/2000 e, comunque, illegittimo ed arbitrario.
Sussiste inoltre violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990.
È assente la comunicazione di avvio del procedimento e quindi ti è stata preclusa la possibilità di partecipare in contraddittorio con l'Amministrazione alla definizione della questione, sviluppando le tue argomentazioni difensive.
D'accordo il furto sarà pure aggravato, ma cosa avresti rubato?
… fermo restando che in primo grado sei stato assolto …
Quale sarebbe stato inoltre il tuo contributo alla realizzazione del reato, considerato il concorso ai sensi degli articoli 110 e seguenti del codice penale?
Il provvedimento contestato è illegittimo ed arbitrario perché è stato adottato senza ascoltarti e senza nemmeno conoscere l'oggetto della presunta condotta di furto ed il contributo specifico che avresti dato alla commissione della fattispecie penalmente rilevante, in concorso con altri soggetti agenti. Un contributo determinante oppure un contributo di secondaria importanza?
Desidero valutare, con il Suo supporto, la possibilità di impugnare il provvedimento di esclusione nelle sedi competenti (TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), considerati i seguenti elementi favorevoli alla mia posizione:
• La pendenza del procedimento penale era ignota al momento della domanda, e la rettifica è stata inviata spontaneamente prima di ogni assunzione;
-Nessuna condanna penale è stata riportata (nemmeno in primo grado);
-Il mio casellario giudiziale è pulito;
-Il procedimento è molto datato (origine nel 2011) e si è concluso con prescrizione in primo grado;
• Non ho taciuto volutamente informazioni all'Amministrazione: ho agito in buona fede, in piena trasparenza e correttezza.
Resto in attesa di un Suo cortese riscontro per valutare la fattibilità del ricorso.
RISPOSTA
Mi preoccupa molto di più il fatto che tu non abbia indicato nella domanda di partecipazione al concorso, il procedimento penale pendente in appello. La tua comprovata buona fede esclude la commissione del reato di falsa autocertificazione (art. 483 del codice penale e art. 47 del DPR 445/2000), ma non esclude la facoltà della commissione di escluderti dal concorso oppure di dichiararti decaduto dalla graduatoria, a causa di questa grave omissione.
Secondo il Consiglio di Stato Sez. III, sentenza 26 agosto 2011, n. 4812, l’avere omesso l'autocertificazione relativa ad una condanna penale può essere legittima causa di esclusione da un concorso pubblico.
Il tuo avvocato non ti ha detto nulla dell’appello?
Difficile da dimostrare adesso … inoltre l'onere della prova ricade interamente su di te.
Il TAR potrebbe eccepire che rientra nell'ordinaria diligenza di un candidato consapevole di aver subito un processo penale in primo grado, chiedere all'ufficio giudiziario competente il certificato dei carichi pendenti per prendere visione dello stesso, prima di autocertificare l'assenza di procedimenti penali a proprio carico.
E' anche vero che contrariamente alla fattispecie della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, del 26 agosto 2011, n. 4812, nel tuo caso, non avresti omesso di dichiarare una sentenza di condanna, ma una sentenza di assoluzione e quindi un appello ancora pendente su impugnazione del Pubblico Ministero.
È sicuramente preferibile il ricorso al TAR rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Le probabilità di vincere il processo amministrativo sono piuttosto buone, tuttavia il tallone d'Achille non è tanto la censura relativa all'assenza delle qualità morali e di condotta per il concorso in magistratura, ma l’avere omesso l'autocertificazione relativa ad un processo penale di appello pendente, nella domanda di partecipazione al concorso (il successivo ravvedimento a mezzo pec è rilevante soltanto per escludere una responsabilità penale del dichiarante).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 110, 624, 625 del codice penale
- LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53 Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
