Durata massima nei piccoli comuni dell'incarico di vicesegretario comunale in servizio presso un ente locale diverso
Buonasera.
I quesiti afferiscono a piccoli comuni con MENO di 2000 abitanti.
1) Vicesegretario Comunale, come da art. 97, comma 5, Tuel.
Si supponga che un Comune sia assolutamente privo di Segretario Comunale (anche in convenzione, o a scavalco, ecc...).
Lo stesso comune si "serve", successivamente alla pubblicazione di vacanza della sede, di un dipendente, a tempo indeterminato, di altro ente e lo inquadra con convenzione oppure come scavalco d'eccedenza (fuori orario).
Tale soggetto, in possesso di tutti i requisiti richiesti per sostenere il concorso di accesso alla professione di Segretario Comunale, ricoprirà il ruolo di Vicesegretario comunale.
È ammissibile quanto scritto?
RISPOSTA
Certamente sì, è legittimo ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, così come successivamente modificato dall'articolo 3 comma 6 quater del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74:
“Nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco”.
Se sì, per quanto tempo massimo?
RISPOSTA
Al massimo per 36 mesi, fatta salva la possibilità per il Ministero dell'Interno di assegnare in ogni momento un segretario reggente, anche a scavalco.
Se sì, questo dipendente, "prestato" all'ente (presso cui è a tempo indeterminato), deve - nell'Ente in cui ricopre il ruolo di Vicesegretario - essere anche responsabile di un'area (per esempio, finanziario), oppure può anche solo essere Vicesegretario (con le responsabilità, comunque, tipiche del Segretario, tipo trasparenza, anticorruzione, personale)?
RISPOSTA
È opportuno che svolga soltanto le funzioni di Vicesegretario, poiché l'attività gestionale non spetta al segretario comunale ma alle posizione organizzative (adesso denominate elevate qualificazioni).
Sicuramente non è necessario che il vicesegretario a scavalco sia anche responsabile di un settore.
1 bis) Supponiamo che, in questo periodo di vacanza, pervengano le candidature (o anche una sola candidatura) di un segretario comunale, che il Sindaco decide di non scegliere (può agire in tal senso?).
RISPOSTA
No; purtroppo se dovesse arrivare anche soltanto una candidatura, il Sindaco è tenuto ad individuare proprio quel segretario comunale.
Spesso i sindaci dei piccoli comuni telefonano a quel candidato che ha inviato la sua manifestazione d'interesse, chiedendogli di ritirarla in modo da poter dichiarare all'Albo regionale dei segretari comunali e provinciali che non sono pervenute manifestazione d'interesse.
In quale situazione si trova l'Ente? "Salta" il vicesegretario e viene imposto un Segretario dalla Prefettura?
RISPOSTA
Esatto.
Considera che a prescindere dalla presenza di candidature a seguito di una pubblicazione della sede di segreteria vacante, in ogni momento l'Albo dei segretari comunali e provinciali, presso la Prefettura – UTG può “imporre” un segretario reggente che ad esempio, nel frattempo, è andato in disponibilità non essendo stato confermato dal sindaco neoeletto.
Il Vicesegretario è una figura assolutamente precaria.
Oppure il Vicesegretario permane fino a ulteriore candidatura di un Segretario o fino a scadenza dell'incarico da Vicesegretario?
RISPOSTA
Assolutamente no.
Il vicesegretario può durare in carica fino a 36 mesi, ma se in questo arco temporale alcuni segretari vanno in disponibilità per cessazione del loro incarico da titolare, a causa dello spoil system, l'Albo dei Segretari potrebbe interrompere l'incarico del vicesegretario, inviando un segretario reggente, giustificando tutto questo con la sopravvenuta disponibilità del segretario comunale rimasto senza incarico.
1 ter) Supponiamo addirittura che, alla fine del periodo di vacanza, privo di candidatura di un Segretario, la situazione di mancanza di appetibilità dell'ente porti a una vacanza ulteriore (nessun segretario vuole andare in quell'Ente, in poche parole).
Il Vicesegretario potrebbe essere nuovamente riconfermato (se sì, per quanto tempo), ovvero decade definitivamente?
RISPOSTA
Il limite massimo dell'incarico del vicesegretario è pari a 36 mesi.
Ipotizziamo che non arrivi nemmeno una manifestazione d'interesse da parte di un segretario comunale, che nessun altro comune voglia fare una convenzione e che non ci siano nemmeno segretari comunali in disponibilità (senza incarico da titolare); l'Albo dei Segretari incaricherà un segretario titolare in qualche altro comune, per svolgere una reggenza fuori dall'orario di servizio presso questo comune poco appetibile.
Questo malcapitato segretario comunale, titolare presso altra sede che si vedrà incaricato come reggente fuori dall'orario di servizio presso questo comune poco appetibile, si farà i conti in tasca e proporrà al sindaco di questo comune dove svolge la reggenza, di fare una convenzione di segreteria generale, in modo da massimizzare dal punto di vista economico, la decisione della Prefettura – UTG.
Il comune poco appetibile avrà finalmente un segretario comunale titolare, seppure in convenzione, e al termine del periodo di convenzione (ad esempio 12 mesi anziché 18 mesi), potrà ricominciare tutto con il vicesegretario …
Questo è lo scenario concreto che si verifica nei piccoli comuni poco appetibili per i segretari comunali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
- LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica.
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica.
