Quando è possibile contestare con ricorso al TAR la discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice di un concorso pubblico?
Egr. avvocato, vorrei rivolgerle una domanda molto ricorrente: in quali casi è possibile contestare tramite ricorso al TAR, la valutazione discrezionale della commissione esaminatrice di un concorso pubblico?
La mia domanda si riferisce sia all'esito di una prova orale che orale.
La discrezionalità esercitata dalla commissione di un concorso pubblico è di natura amministrativa o tecnica?
Può fare qualche esempio di ipotesi concrete in cui è possibile impugnare la discrezionalità della commissione esaminatrice con ricorso al TAR, quando non si è ammessi alla prova orale oppure quando il candidato si colloca in graduatoria come idoneo non vincitore?
La ringrazio in anticipo per il suo parere legale.
RISPOSTA
Indubbiamente nei concorsi pubblici, al momento della valutazione delle prove di concorso, la commissione esaminatrice gode di ampia discrezionalità, mentre il successivo ed eventuale sindacato del Giudice amministrativo è molto limitato.
A rendere limitato il sindacato del TAR, in caso di ricorso del candidato, è la natura tecnica e non semplicemente amministrativa delle valutazioni fatte dalla commissione di concorso. Secondo la sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione III-bis, 29 settembre 2025, n. 16734, le valutazioni della commissione esaminatrice sui quesiti di una prova concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica.
Qual è la differenza tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa pura? In caso di esercizio della discrezionalità amministrativa pura, il TAR può valutare la ragionevolezza della ponderazione tra interessi contrapposti con un giudizio anche sostitutivo, mentre nell'ipotesi di discrezionalità tecnica il giudice amministrativo deve limitarsi a valutare se la decisione pubblica rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti, alla luce delle scienze rilevanti.
Il TAR non si sostituisce alla commissione di concorso ma effettua un controllo sull’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione contestata, annullandola in caso di eccesso di potere, un vizio di legittimità dell’atto amministrativo che si configura quando la Pubblica Amministrazione fa un uso non corretto del potere discrezionale che le è attribuito, formalmente inquadrato come vizio dell’atto amministrativo annullabile ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 241/1990. Prima di decidere se impugnare al TAR una graduatoria concorsuale, in ragione di un'errata o sproporzionata valutazione discrezionale della commissione esaminatrice, il candidato non risultato vincitore deve rendersi conto di essere in grado di mettere in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione contestata.
In sede di processo amministrativo, il candidato ricorrente non può limitarsi a contrapporre opinioni divergenti rispetto alla commissione, tutte parimenti plausibili, perché se si limitasse a questo il TAR non potrebbe fare altro che dichiarare prevalenti le posizioni assunte dall’organo della Pubblica Amministrazione istituzionalmente investito della competenza ad esprimere queste valutazioni discrezionali sì, ma anche tecniche (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 dicembre 2022, n. 8167).
Né tanto meno, volendo il candidato smontare la posizione discrezionale della commissione esaminatrice di un concorso pubblico, potrebbe risultare utile una perizia oppure un parere pro veritate allegati al ricorso al TAR, come statuito dalla sentenza del TAR Sicilia-Palermo, sezione II, 29 settembre 2025, n. 2107.
In questo caso, il giudice amministrativo ha sentenziato quanto segue: “ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all’attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo (Cons. Stato, IV, 7 giugno 2021, n. 4331; III, 24 maggio 2021, n. 4018)”. Questa linea di pensiero giurisprudenziale è stata sposata di recente anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, 4 aprile 2024, n. 3070.
Tanto premesso e considerato, sviluppiamo allora alcuni esempi concreti in cui le valutazioni discrezionali della commissione di concorso potrebbero essere oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.
a)In una prova scritta avente ad oggetto la redazione di una decisione a contrarre per un affidamento diretto di un servizio o di una fornitura di beni, il candidato ha provveduto alla redazione di una delibera di giunta comunale anziché ad una determinazione dirigenziale. Nonostante ciò, il candidato è risultato vincitore del concorso. Il Giudice Amministrativo può entrare nel merito dell'assenza di competenza, quando appunto questa competenza (gestionale) spetta ad altro organo/ufficio.
b)In una prova orale in materia di diritto degli enti locali, la commissione esaminatrice rivolge domande al candidato in materia di funzionamento degli apparati dell'Unione Europea.
c)Errori posti in essere dalla commissione di natura matematica e quindi oggettivamente riscontrabili.
d)Mancato rispetto dei criteri prestabiliti per la correzione delle prove scritte oppure per la valutazione della prova orale.
e)Errori relativi alla collocazione temporale di un evento, di una legge, di una particolare fattispecie, avvenuti in un arco temporale diverso da quanto sostenuto della commissione.
f)nelle materie scientifiche, errate conclusioni smentite categoricamente delle recenti posizioni scientifiche.
Possiamo escludere invece che un ricorso al TAR possa essere accolto sulla base di una soggettiva rappresentazione della prova orale, per cui secondo l'opinione del candidato ricorrente, lo sviluppo delle argomentazioni contenute nelle sue risposte sarebbe da preferire rispetto a quello di altri candidati. In termini molto concreto, non si può fare ricorso al TAR con la motivazione soggettiva “sono stati più bravo io, rispetto a chi è risultato vincitore del concorso”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, 4 aprile 2024, n. 3070
- Cons. Stato, IV, 24 maggio 2021, n. 4018
- Cons. Stato, IV, 7 giugno 2021, n. 4331
- Sentenza del TAR Sicilia-Palermo, sezione II, 29 settembre 2025, n. 2107
- Consiglio di Stato, sezione VI, 5 dicembre 2022, n. 8167
- Sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione III-bis, 29 settembre 2025, n. 16734
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
