Validità della firma digitale e analogica nelle domande di concorso pubblico
Egr. avvocato, vorrei porle una domanda di diritto amministrativo che si riferisce alle gare di appalto, ma anche indirettamente ai concorsi pubblici.
La sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione al concorso è equivalente alla firma analogica a condizione che la domanda sia accompagnata dalla fotocopia (scansione) del documento di identità del candidato, ossia di colui che ha sottoscritto la domanda?
È legittimo un bando con il quale si prevede che la domanda di partecipazione al concorso debba essere esclusivamente sottoscritta con la firma digitale?
È legittimo escludere dal concorso un candidato soltanto perché non ha la firma digitale?
RISPOSTA
Non è legittimo escludere un candidato privo della firma digitale.
Secondo l'articolo 65 comma 1 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005), le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 (firma digitale);
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis , 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.
Il bando di concorso (così come il capitolato speciale di una gara di appalto) non può impedire che il candidato presenti la sua domanda con firma analogica, ossia apponendo la propria sottoscrizione alla domanda di partecipazione al concorso, per poi scansionare il documento insieme al proprio documento di identità (modalità fronte retro) in formato PDF, e trasmettere il file in via telematica alla Pubblica Amministrazione.
Tra l'altro, l'articolo 38 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 ha statuito quanto segue, a conferma delle conclusioni della presente consulenza: “le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Si tratta di una norma di legge automaticamente integrata in tutti i bandi per selezioni pubbliche, anche nel silenzio del bando medesimo circa la validità di una firma analogica. Si tratta del meccanismo di eterointegrazione delle norme di legge che il codice civile, in ambito privatistico, disciplina con gli articoli 1374 e 1339 del codice civile.
Una domanda di partecipazione ad un concorso pubblico firmata in via analogica deve essere obbligatoriamente acquisita dalla Pubblica Amministrazione che ha bandito la selezione, in ossequio al principio di legalità; questo principio giuridico di carattere generale viene ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato 5 giugno 2025 n. 4877, in riferimento ad una gara di appalto per lavoro stradali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1374 e 1339 del codice civile
- Sentenza del Consiglio di Stato 5 giugno 2025 n. 4877
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.
