Ricorso multa abbandono rifiuti cassonetti strapieni non è obbligatorio segnalare con cartelli la presenza di fototrappole





Buonasera, in breve, sono stata multata dalla guardia forestale per abbandono di rifiuti in una strada di Roma a quanto pare ripresa da una foto trappola messa da parte delle autorità.
I rifiuti sono stati lasciati vicino i cassonetti dato che erano così strapieni da non poter mettere nulla all'interno. È possibile far ricorso?

RISPOSTA

Assolutamente no, poiché nulla impediva al cittadino di cercare un cassonetto “mezzo vuoto” da utilizzare per il corretto conferimento dei rifiuti.
Diciamo che il cittadino non sarebbe obbligato a conferire i rifiuti esclusivamente presso il cassonetto più vicino alla sua residenza.
Quali rifiuti hai abbandonato?
Organico, plastica, carta, ingombranti etc etc
In alcuni municipi della capitale, è partita da tempo la raccolta porta a porta, con contemporanea presenza di isole ecologiche. Nel tuo municipio di residenza, è partita la raccolta porta a porta?
Ti chiedo scusa per tutte queste domande, ma mi occorrono le relative risposte per capire come impostare un eventuale ricorso oppure per prendere atto che la sanzione è inoppugnabile.



Non vi sono avvisi sulla strada di presenza di apparecchiature di registrazione; leggevo che anche se messe dalle autorità andrebbero segnalate. In attesa della Vostra risposta, Vi auguro una buona serata. Cordiali saluti

RISPOSTA

Non è così; non sussiste obbligo di segnalazione, giacché si tratta di uno strumento di repressione di reati contro l'ambiente (anche se la tua condotta non è penalmente rilevante, comportando soltanto una sanzione amministrativa).
Per il deposito dei rifiuti, al punto 5.2 del provvedimento dell’ 8 aprile 2010, il Garante ammette l’uso dei sistemi di videosorveglianza solo in caso di inefficacia o impossibilità di sistemi alternativi e sia per quanto riguarda le disposizioni sanzionate amministrativamente che per quelle di natura penale.
Relativamente all’utilizzo di fototrappole per fini di polizia giudiziaria (repressione reati contro l'ambiente):
l’informativa privacy può essere omessa (Punto 3.1.1 del Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010);
l’incaricato (ossia, colui che esegue materialmente le operazioni di trattamento dei dati) deve rivestire necessariamente la qualifica di cui all’art. 57 codice procedura penale (ufficiale o agente di polizia giudiziaria);
le immagini vanno conservate per il tempo prescritto dall’art. 10 del D.P.R. n. 15 del 15.01.2018, che distingue diversi periodi per differenti fattispecie di reato (peraltro, anche nel caso di infrazioni amministrative accertate, le immagini vanno conservate oltre il termine dei 7 giorni sopra riferito, in quanto entrano in altro procedimento).
È necessario verificare la regolare sussistenza di tutti questi presupposti di legge.
Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, scritti difensivi e documenti all'Autorità competente a ricevere il rapporto della violazione, nonché chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità (vedi per l'indicazione dell'autorità competente il verbale di accertamento).
Di seguito la memoria difensiva richiesta.

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Ai Carabinieri Forestali di ________________

Oggetto: SCRITTI DIFENSIVI EX ART. 18 LEGGE 689/81.

Il/la sottoscritto/a nato/a a in data e residente in via indirizzo mail: Pec: recapito telefonico:______________________________, premesso che con verbale/i di accertamento di violazione amministrativa n. redatto/i in data______________________ notificato/i in data è stata/sono state contestata/e la/le violazione/i di seguito indicate:

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ai sensi dell’art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, presenta scritti difensivi chiedendo l’annullamento del/i predetto/i verbale/i per i seguenti motivi.

Premesso che

 

a)l’art. 1 della Legge n. 38/2009, di conversione del D. L. n. 11/2009, ha previsto che ” per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, con conservazione delle immagini per un periodo massimo di sette giorni (art. 6, commi 7 e 8).

b)con successivo parere del 8 aprile 2010, il Garante della Privacy statuisce che nella generalità dei casi, gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004.

c)sebbene nella fattispecie in questione, si tratti di fototrappole finalizzate al controllo del corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l’informativa, benché non obbligatoria, laddove l’attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell’art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Ciò naturalmente all’esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l’informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l’espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

d)Nel caso “de quo” non è stata fornita alcuna informativa mediante l’apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, nonostante tale informativa preventiva avrebbe svolto un'efficace funzione di deterrenza a prevenzione.

e)Né tanto meno, si considera la circostanza per cui la sottoscritta avrebbe semplicemente depositato un sacchetto di rifiuti solidi urbani correttamente differenziato al lato di un cassonetto stracolmo, per il semplice fatto che quel cassonetto non era stato svuotato dal soggetto competente a farlo e retribuito per farlo dalla fiscalità generale, ossia anche dalla sottoscritta

f)Considerato che l'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto

g)Si chiede di accedere ai dati personali, nonché alle immagini a fondamento della multa “de quo”, al fine di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

h) Si chiede di essere ascoltati a propria difesa.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto sig. insiste per l’annullamento della/e violazione/i in argomento per i sopra esposti motivi con conseguente archiviazione della procedura amministrativa.

In via istruttoria chiede

Allega:

1) copia del verbale contestato;
2)
3)

Salvezze illimitate

Data Firma

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Fonti:

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