Accesso civico generalizzato stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune





Egregi Avvocati.
Premesso che gli enti locali, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 hanno l'obbligo, come tutte le PA, di pubblicare tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici e che la loro mancata pubblicazione rappresenta un grave inadempimento (cfr. Corte dei Conti della Basilicata - deliberazione n. 54/2021) cui collegare l'apparato sanzionatorio previsto dalla normativa.

RISPOSTA

Si tratta della normativa relativa all'Amministrazione Trasparente, ossia in concreto, il link presente sulla home page di tutti gli enti locali che rimanda agli atti ed alle informazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013.



Premesso altresì che le verifiche sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), sono ascrivibili alla categoria di controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Costituzionale, sentt. n. 18/2019 e n. 39/2014).

RISPOSTA

Nell'ottica di considerare il bilancio un “bene pubblico”.



Benché gli atti relativi alla fase istruttoria non siano soggetti al su richiamato art. 31 del decreto trasparenza - che nell'interpretazione restrittiva della norma riguarda gli atti conclusivi (deliberazioni, ecc.) - essi non possono certo essere inquadrati nell'ambito normativo del "segreto istruttorio" vero e proprio previsto dal codice di procedura penale.

RISPOSTA

Dobbiamo fare chiarezza sul decreto legislativo "Trasparenza".
La regola generale è la seguente contenuta nell'articolo 5 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 :
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Le eccezioni alla regola generale sono indicate all'articolo 5 bis del medesimo decreto:
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Tanto premesso, gli atti che non devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, possono essere richiesti con l'accesso civico generalizzato, tranne nei casi di esclusione di cui all'articolo 5 bis.



Si chiede pertanto se anche la fase istruttoria relativa al Piano di riequilibrio possa essere assoggettata all'art. 57 del codice della giustizia contabile, nonostante quest'ultimo sia ricompreso nel quadro processuale dei giudizi di responsabilità dietro denuncia di danno, ecc.

RISPOSTA

Assolutamente no!
L'articolo 57 si applica alle attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate ad esempio alla Guardia di Finanza. Soltanto queste attività d'indagine sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre.
In questo caso non è pendente un'indagine del Pubblico Ministero né tanto meno ci sarà mai un invito a dedurre ...
Dovremmo semmai chiederci se la fase istruttoria relativa al piano di riequilibrio possa rientrare nelle eccezioni di cui all'articolo 5 bis del decreto Trasparenza.
Assolutamente no.
Non si tratta certamente della "conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento", come indicato nella lettera f).



Tenuto conto altresì che tale fase istruttoria concerne la verifica della conformità degli atti dell'ente locale alle norme di legge, un ambito di controllo pubblico e trasparente.

RISPOSTA

Non si tratta di un'indagine del Pubblico Ministero.
In caso di accesso civico generalizzato, un riscontro negativo da parte dell'ente locale dovrebbe essere motivato ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto Trasparenza, tuttavia la fattispecie non rientra certamente nella "conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento", come indicato nella lettera f).
Ricordo che le norme che fanno eccezione alle regole generali non possono essere interpretate in modo estensivo. L'articolo 14 delle preleggi è un principio di diritto generale applicabile non soltanto in ambito civilistico.



Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

RISPOSTA

L'istanza di accesso civico generalizzato deve essere accolta.
Se poi si tratta di un accesso agli atti da parte di un consigliere comunale, consiglio di segnalare questo ostracismo al Prefetto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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