Casi di estensione a tutti i candidati dell'efficacia della sentenza del TAR di annullamento della graduatoria di un concorso pubblico
Egr. avvocato, la mia richiesta di consulenza riguarda l'efficacia delle sentenze del TAR/Consiglio di Stato di annullamento delle graduatorie dei concorsi pubblici e l'estensione dell’efficacia del giudicato amministrativo ai candidati che sono nelle medesime condizioni del ricorrente vittorioso, i quali tuttavia non hanno presentato ricorso al TAR.
Facciamo un esempio concreto: Tizio e Caio sono due idonei non vincitori che hanno partecipato ad un concorso per tre posti da agente di polizia municipale.
Tizio impugna la graduatoria perché a suo parere un titolo di studio in suo possesso è stato valutato con un punteggio più basso rispetto a quanto previsto dal bando di concorso. Secondo Tizio la commissione avrebbe dovuto attribuirgli cinque punti per quel particolare titolo di studio (ad esempio una laurea magistrale), invece gliene ha attribuiti soltanto due.
Tizio vince il ricorso, il TAR annulla la graduatoria nella parte in cui al ricorrente sono attribuiti due punti anziché cinque punti, pertanto Tizio si colloca in terza posizione in graduatoria, diventando vincitore del concorso da agente di polizia municipale.
Caio ha lo stesso titolo di studio di Tizio e anche lui ha ricevuto due punti anziché cinque punti in graduatoria. Caio viene a conoscenza di questa sentenza di annullamento della graduatoria, quando ormai sono trascorsi oltre 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e pertanto non è più possibile procedere con ricorso al TAR.
È possibile estendere l'efficacia della sentenza favorevole a Tizio, nei confronti di Caio, considerato che entrambi hanno indicato lo stesso titolo di studio, sebbene Tizio abbia ottenuto questa sentenza del TAR, presentando entro i termini di decadenza il ricorso giurisdizionale, mentre Caio non ha fatto ricorso alle vie legali?
Caio potrebbe ottenere anche lui cinque punti anziché due punti, usufruendo dell'estensione dell’efficacia del giudicato amministrativo poiché è nelle medesime condizioni del ricorrente Tizio?
In quali casi l'efficacia di una sentenza del giudice amministrativo che annulla la graduatoria di un concorso pubblico, si estende anche ai candidati che non hanno presentato ricorso al TAR e che non sono stati parti processuali del giudizio dinanzi al giudice amministrativo?
Grazie avvocato.
RISPOSTA
Assolutamente no, Caio pur avendo lo stesso titolo di studio di Tizio, non avendo presentato ricorso al TAR, non può usufruire dell'estensione dell’efficacia della sentenza favorevole a Tizio che ha statuito che per quella particolare laurea magistrale spettano cinque anziché due punti.
Secondo la Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27886, l'estensione dell’efficacia del giudicato amministrativo ai candidati che non sono parti processuali, è ammessa soltanto in ipotesi eccezionali.
Quali sono allora i casi eccezionali in cui l'annullamento della graduatoria concorsuale a seguito del ricorso di un candidato, estende i suoi effetti anche nei confronti degli altri candidati, siano essi vincitori oppure idonei?
La regola generale, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 2909 del codice civile (“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”) è stata dettata dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5: il giudicato amministrativo ha efficacia “inter partes” (tra le parti processuali). L’efficacia “erga omnes” (nei confronti di tutti) del giudicato è ammessa, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui l’atto dichiarato viziato abbia una natura particolare, ossia si tratti di un atto plurimo inscindibile ovvero un atto avente carattere normativo oppure quando i destinatari dell’atto sono legati a tal punto che il vizio riscontrato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto amministrativo medesimo possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti (Cassazione sentenza del 6 agosto 2019, n. 21000).
Secondo la Corte di Cassazione la graduatoria di un concorso pubblico è un atto plurimo scindibile: un atto riguardante più candidati, ma con effetti scindibili, rispetto al quale il giudicato reso esclusivamente nei confronti di un interessato può comportare la caducazione totale esclusivamente se in via eccezionale ricorra la necessità che l’annullamento, data la natura del vizio, operi nei riguardi di tutti i candidati della graduatoria.
Facciamo allora degli esempi concreti in cui la sentenza di annullamento della graduatoria estende i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, anche di quelli che non l'hanno impugnata con ricorso al TAR.
a) vizio è riferito all'illegittima composizione della commissione (Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414),
b) vizio riferito ai criteri di valutazione delle prove (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, nn. 7939 e 7940),
c) vizio riferito ai criteri di ammissione alle prove concorsuali (Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 3480; v. anche Cass. 1° marzo 2024, n. 5554).
Sono le tre principali ipotesi di comunanza del vizio in favore di tutti i partecipanti al concorso.
In questo caso invece, gli effetti della sentenza non si esplicano oltre la posizione in graduatoria del candidato ricorrente, trattandosi di una rettifica dei punteggi attribuiti per i titoli (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2228); stessa conclusione in caso di sentenza avente ad oggetto l'applicazione dei corretti criteri di preferenza a parità di punteggio indicati nei bandi delle procedure selettive. In queste due ultime ipotesi, ciascun candidato che ritiene di essere stato danneggiato dalla commissione esaminatrice del concorso, ha l'onere di ricorrere al TAR per ottenere la rettifica del punteggio per i titoli che gli è stato attribuito erroneamente anziché per ottenere il riconoscimento dei criteri di preferenza a parità di punteggio che lo avrebbero avvantaggiato rispetto ad altri candidati.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2909 del codice civile
- Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2228
- Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 3480
- Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, nn. 7939
- Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 27 febbraio 2019, n. 5
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 27 febbraio 2019, n. 4
- Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27886
- Cass. 1° marzo 2024, n. 5554
