Check in casa vacanze gestore deve identificare l'identità gli ospiti anche con l'utilizzo della tecnologia
Egr. avvocato, vorrei una risposta sintetica al seguente quesito: il titolare di una casa vacanze può avvalersi del check in automatico?
Come si deve identificare l'ospite in entrata in una casa vacanze?
È ancora ammesso il self check in?
È ammesso il check in remoto?
L'identificazione de visu del cliente, prescritta dalla circolare Ministero dell'Interno n. 38138/2024 del 18/11/2024, corrisponde alla verifica in presenza dell'identità del cliente da parte del titolare della casa vacanze oppure la tecnologia può essere di supporto ed in che modo?
Grazie mille della risposta.
RISPOSTA
Ripercorriamo i vari passaggi di una questione giuridica apparentemente semplice, ma in realtà abbastanza complessa.
Secondo la circolare Ministero dell'Interno n. 38138/2024 del 18/11/2024, è irregolare l’identificazione del cliente da remoto, da parte del titolare della casa vacanze: la gestione automatizzata del check-in, senza identificazione de visu degli ospiti, non è conforme alla normativa non consentendo di escludere che, dopo l’invio dei documenti, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote.
Qual è la norma di legge violata dalla gestione automatizzata del check in?
L’articolo 109 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) impone ai titolari di attività ricettive extralberghiere nonché ai gestori in caso locazioni brevi ai fini turistici, l’obbligo di identificare gli ospiti e di comunicare i loro dati alle autorità tramite il portale Alloggiati Web.
La Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.) aveva impugnato la suddetta circolare con ricorso al TAR Lazio, sulla base delle seguenti motivazioni:
a)Violazione dell’art. 109 TULPS, dell’art. 40 D.L. n. 201/2011, del Regolamento UE 1183/2024, del DM del 7.1.2023, per eccesso di potere e per disparità di trattamento con le strutture alberghiere;
b)Violazione dei principi di concorrenza e di non discriminazione, difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
c)Violazione del principio di riserva di legge;
d)Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/123 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno; violazione degli artt. 49 e 56 TFUE; violazione della Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 15 e ss.”.
La sentenza del TAR Lazio n. 10210 del 27/05/2025 annulla la circolare del Ministero dell'Interno, sulla base delle seguenti motivazioni:
a)la circolare stabilisce illegittimamente un obbligo e quindi non ha valore esclusivamente interpretativo dell’art. 109 TULPS;
b)l’obbligo dell’identificazione de visu del cliente contrasta con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011
c)l’identificazione de visu non garantisce comunque l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare, poiché non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato, successivamente al “primo contatto”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9101/2025 del 21 novembre 2025, annulla la sentenza del TAR Lazio, con le seguenti motivazioni:
a)la circolare non è impugnabile con ricorso al giudice amministrativo, trattandosi di un atto interno e interpretativo, privo di effetti diretti sulla sfera giuridica dei soggetti terzi.
b)l’art. 109 del TULPS, come modificato dal D.L. n. 201/2011, impone ai gestori delle strutture ricettive non solo di comunicare i dati degli ospiti alla Questura, ma anche di verificarne concretamente l’identità attraverso un controllo dei documenti. Il Consiglio di Stato riporta nella sua sentenza il seguente passaggio della circolare oggetto di contenzioso: “Per tale ragione, la Circolare gravata non avrebbe introdotto oneri diversi ed ulteriori rispetto a quelli direttamente derivanti dalla norma primaria, bensì avrebbe richiesto, in linea con il disposto dell’art. 109 TULPS, l’adozione di un sistema di verifica in grado – differentemente dai sistemi digitali di acquisizione di dati (come il check-in da remoto) – di accertare in modo obiettivo la corrispondenza dei documenti esibiti ai soggetti effettivamente ospitati presso la struttura ricettiva e, quindi, capace di corrispondere in maniera adeguata all’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica alla base delle previsioni di cui alla norma soprarichiamata”.
c)Non sussiste disparità di trattamento tra strutture alberghiere e locazioni brevi, poiché in entrambe le fattispecie l’identità degli ospiti deve essere verificata direttamente da chi gestisce la struttura.
Attenzione perché il Consiglio di Stato non ha statuito che l’identificazione “de visu” del cliente/ospite deve coincidere con la verifica in presenza da parte del titolare.
È legittima l'identificazione de visu anche non in presenza, ma con l'uso di nuove tecnologie come i dispositivi di videocollegamento predisposti all’ingresso della struttura, purché idonei ad accertare la corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso anche con altro canale telematico, al momento dell’accesso alla struttura. Al momento la tecnologia mette a disposizione lo spioncino digitale oppure il QR code tramite il quale è possibile fare un fermo immagine.
La circolare vieta quelle procedure automatiche di check-in remoto, utilizzate dai gestori per acquisire i documenti d'identità degli ospiti in assenza di qualsiasi forma di controllo visivo e, sulla base della semplice acquisizione dei documenti, i gestori trasmettono illegittimamente ai clienti i codici di apertura automatizzata delle porte.
Nel silenzio della circolare la tecnologia non è vietata tout court, a condizione che consenta ulteriori controlli rispetto alla semplice acquisizione dei documenti di riconoscimento, al fine di accertare inequivocabilmente la corrispondenza tra il documento ed il titolare dello stesso che si accinge ad entrare nella casa vacanze.
Di seguito una tabella riepilogativa delle modalità legittime e non consentite di check in all'ingresso della casa vacanza oppure della struttura ricettiva extralberghiera.
| Modalità di check in | Consentite dalla Circolare M.I. n. 38138/2024 | Non consentite dalla circolare M.I. n. 38138/2024 |
|---|---|---|
| Check in remoto automatico | ||
| Self check in | ||
| Check in “de visu” in presenza | ||
| Videocollegamento all’ingresso della struttura | ||
| Check in con spioncino digitale | ||
| Check QR code per fermo immagine |
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
