Con il codice 68 sulla patente per motivi medici non si deve installare l'alcolock
Salve, avrei bisogno di una consulenza vostra per un paio di chiarimenti sulla mia situazione (codice armonizzato 68 sulla patente per motivi medici) con il nuovo codice della strada entrato in vigore il 14 Dicembre 2024.
-Con il codice 68 sulla patente per motivi medici, bisogna installare l'alcolock? (Sì o no e facendo riferimento a quale articolo e commi).
RISPOSTA
Il codice 68 ti è stato attribuito dalla Commissione Medica Locale (CML) a seguito di patologie per le quali la miscela di farmaci e alcol è controindicata.
Il codice 68, da solo, non comporta obbligo di alcolock. L'obbligo scatta soltanto quando il codice 68 è accompagnato dal codice 69, in ragione di una precedente condanna penale per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0.8 g/l.
Quale norma ti consente di non installare l'alcolock con il solo codice 68 per motivi medici? Il combinato normativo predisposto dall'articolo 186 e dall'articolo 125 comma 3-ter e 3-quater del codice della strada – decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; queste norme si riferiscono all'abbinamento contestuale dei due codici 68 e 69 (rileggi con attenzione queste norme). Con il solo codice 68 sulla patente per motivi medici non è necessario installare l'alcolock perché nessuna norma lo prevede.
-Se si viene fermati sempre con il codice 68 sulla patente per motivi medici, con un tasso che va da 0.01g/l a 0.49g/l, che sanzioni sono previste?(Multa e/o perdita di punti e/o sospensione patente e facendo riferimento a quale articolo e commi).
RISPOSTA
La sanzione prevista dall'articolo 125 comma 3 bis che rinvia alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 173, comma 3:
“3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332”.
Si tratta della sanzione di 83 euro che diventa di 57,40 euro se pagata entro 5 giorni.
Non è prevista né la decurtazione di punti dalla patente, né la sospensione della patente, né il sequestro del veicolo.
Ps. Ho letto l'articolo 125 del nuovo Codice della strada, ma faccio fatica ad interpretarlo interamente e quindi capire a quale comma o commi rientra il mio caso: vorrei capirlo e quindi essere sicuro (soprattutto il comma 5 di tale articolo a chi è rivolto?).
In attesa di risposta, grazie e saluti.
RISPOSTA
Nel tuo caso si applica il comma 3-bis dell'articolo 125 del codice della strada:
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3.
Non si applicano alla tua fattispecie, tutte quelle norme dettate in riferimento alla contestuale presenza sulla patente dei codici 68 e 69.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
