Concorso pubblico: il presidente di un ordine professionale in pensione può essere commissario d'esame?
Egr. avvocato sono un funzionario della Pubblica Amministrazione in pensione da quattro anni, attualmente presidente di un ordine professionale (ordine assistenti sociali).
Mi è stato chiesto dall'Ente Locale presso il quale ho prestato servizio negli ultimi anni prima del pensionamento, di svolgere le funzioni di presidente di una commissione di concorso pubblico da istruttore amministrativo.
La mia domanda è la seguente: pur essendo presidente di un ordine professionale, posso fare parte della commissione esaminatrice di un concorso pubblico?
RISPOSTA
Secondo la recente sentenza del TAR Basilicata, sezione I, 3 marzo 2026, n. 88, non sussiste alcuna incompatibilità tra il presidente di un ordine professionale e le funzioni di presidente o di componente della commissione di un concorso pubblico.
Il giudice amministrativo evidenzia infatti che gli ordini professionali sono enti pubblici e, quindi, non sono assimilabili alle associazione professionale per le finalità di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e), del d.lgs. 165/2001: “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: …
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Tanto premesso, nonostante la suddetta sentenza del TAR Basilicata, non puoi fare parte di questa commissione esaminatrice di concorso pubblico, essendo un soggetto in quiescenza da oltre tre anni rispetto alla data di pubblicazione del bando, in ossequio al divieto contenuto nell’articolo 9 del d.p.r. 487/1994; diversamente si corre il rischio di rendere annullabile l’intera procedura selettiva. Nemmeno il regolamento sui concorsi dell'Ente (fonte di diritto di rango inferiore rispetto alla legge) potrebbe derogare a questo divieto, in quanto come specificato dalla sentenza del TAR Campania-Salerno, sezione III, 18 febbraio 2026, n. 309, l’età anagrafica e il tempo trascorso dalla cessazione dal servizio potrebbero avere compromesso l'efficienza operativa e l’aggiornamento professionale dei soggetti chiamati a ricoprire questa funzione così delicata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Sentenza del TAR Campania-Salerno, sezione III, 18 febbraio 2026, n. 309
- Sentenza del TAR Basilicata, sezione I, 3 marzo 2026, n. 88
