Prevalenza del concorso pubblico rispetto allo scorrimento della graduatoria senza obbligo di adeguata motivazione
Egr. avvocato, sono un candidato risultato idoneo non vincitore in una graduatoria di un concorso pubblico bandito da un comune nel 2025.
La graduatoria è ancora valida ma il Comune, a seguito dell'approvazione del piano del fabbisogno assunzionale contenuto nel PIAO, ha deciso di bandire un nuovo concorso per lo stesso profilo professionale della mia graduatoria, nonostante la sua vigenza, senza alcuna particolare motivazione.
Chiedo se è possibile impugnare il piano del fabbisogno assunzionale contenuto nel PIAO, “nella parte in cui, in relazione al fabbisogno di personale individuato, disciplina le modalità di copertura dei posti disponibili senza prevedere lo scorrimento della graduatoria in cui sono utilmente inserito.
Prevale lo scorrimento di una graduatoria vigente oppure il nuovo concorso?
In caso di prevalenza del nuovo concorso nonostante la graduatoria efficace per il medesimo profilo contrattuale e professionale, occorre una motivazione rafforzata da parte della Pubblica Amministrazione? Qual è la situazione attuale alla luce della normativa e della giurisprudenza?
RISPOSTA
In considerazione dell'attuale dato normativo, non è possibile impugnare il piano del fabbisogno assunzionale contenuto nel PIAO, avendo il Comune bandito un concorso pubblico nonostante una graduatoria vigente. Facciamo un passo indietro per capire quali sono state in questa materia, le diverse normative succedutesi e le differenti posizioni della giurisprudenza degli ultimi anni.
PREVALENZA DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE RISPETTO AL CONCORSO PUBBLICO
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28 luglio 2011, n. 142, stabilì il principio di diritto della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie rispetto al concorso: “In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”.
La regola generale era lo scorrimento della graduatoria e l’eventuale eccezione doveva essere congruamente motivata, pena l'annullabilità degli atti di programmazione delle assunzioni nonché gli atti concorsuali.
Sulla necessità di una congrua motivazione, in caso di prevalenza del concorso sullo scorrimento della graduatoria, si esprimevano favorevolmente sia la Corte dei Conti, sezione del controllo per la Regione Sardegna, con la deliberazione n. 85/202/PAR, del 4 agosto 2020, che il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 aprile 2025, n. 3140.
Sulla stessa lunghezza d'onda si poneva una norma che non era dettata per gli Enti locali ma che era di chiara e semplice interpretazione: l’articolo 4, comma 3, del d.l. 101/20134, convertito in legge 125/2013. Si stabiliva quanto segue: “per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ... l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”.
Questa norma fu poi abrogata dall’articolo 1, comma 363, della legge 145/2018.
DIVIETO DI RICORRERE ALLE GRADUATORIE PER I POSTI ISTITUITO O TRASFORMATI DOPO L'APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.
Altro punto controverso sul quale ci sono state diverse oscillazioni normative e giurisprudenziali nel corso degli anni, è quello relativo ai posti in dotazione organica “istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”; l’articolo 91, comma 4, del TUEL (d.lgs. 267/2000) stabiliva il divieto di ricorrere alle graduatorie concorsuali vigenti, per ricoprire questi posti.
Questo divieto veniva abrogato dall'articolo 17, comma 1-bis, del d.l. 162/2019, convertito in legge 8/2020, che stabiliva quanto segue: “gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Si prevedeva pertanto la facoltà di scorrere le graduatorie nel caso di posti “istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo, senza imporre un obbligo in tal senso agli enti locali (comuni, province, città metropolitane).
LA PREVALENZA DEL CONCORSO PUBBLICO IN OGNI CASO E SENZA MOTIVAZIONE.
Considerato che la categoria dei vincitori non è in alcun modo sovrapponibile a quella degli idonei, l’art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025, norma di interpretazione autentica, statuisce quanto segue:
“1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Sulla scorta di questa norma di legge il TAR Lombardia-Milano con sentenza 12 marzo 2026, n. 1202, dopo avere evidenziato gli effetti retroattivi della norma, stabilisce quanto segue: “il quadro normativo non consente più di affermare l’esistenza di una preferenza per lo scorrimento, come invece ritenuto dalla giurisprudenza formatasi antecedentemente”.
Non è nemmeno necessaria una “una stringente motivazione” per bandire un concorso in presenza di una valida graduatoria, poiché “la norma interpretativa sopravvenuta nel 2025 esclude l’attualità di tale obbligo motivazionale, in quanto il legislatore ha indicato come prioritaria la scelta concorsuale, sicché non postula alcuna puntuale motivazione la decisione di non procedere allo scorrimento”.
Attualmente il comune può decidere legittimamente di bandire un concorso pubblico anche in presenza di una valida graduatoria, senza fornire alcuna motivazione alla platea degli interessati.
Ci sono tuttavia alcune eccezioni in giurisprudenza come il TAR Umbria, sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 8, per cui l'Amministrazione “dovrà verificare l’applicabilità delle disposizioni normative da ultimo richiamate, provvedendo in ogni caso a motivare puntualmente le determinazioni assunte”.
La preferenza per il concorso, secondo il TAR Umbria deve avere un'adeguata motivazione.
Tranne che nel tuo caso sussista la competenza territoriale del TAR Umbria, sconsiglio di adire le vie legali contro questa decisione discrezionale dell'Ente Comunale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- TAR Umbria, sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 8
- TAR Lombardia-Milano con sentenza 12 marzo 2026, n. 1202
- LEGGE 9 maggio 2025, n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
- LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica.
- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
- Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 aprile 2025, n. 3140
