Responsabilità solidale del condominio per errato conferimento dei rifiuti nei bidoni condominiali
Egr. avvocato, sono proprietario di un appartamento all'interno di un complesso condominiale in un comune che effettua il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il porta a porta, ossia con le pattumelle.
Orbene il condominio dove abito ha le pattumelle (i bidoni) condominiali, pertanto ciascun condomino, secondo il calendario settimanale prestabilito del conferimento, lascia la plastica nel contenitore giallo, anziché il vetro nel contenitore verde; c'è un unico contenitore giallo o verde per l'intero condominio.
Cosa accade?
Accade che molti condomini anziché persone di passaggio che non hanno nulla a che vedere con il condominio, conferiscono i rifiuti in modo errato, specialmente nella pattumella condominiale dei rifiuti indifferenziati ed il comune ha notificato all'amministratore di condominio una multa per illecito conferimento dei rifiuti solidi urbani, a seguito di un controllo effettuato dagli operai comunali insieme agli agenti di polizia municipale.
Non solo: siccome l'amministratore non ha contestato questa multa, né presentato memorie difensive, il Comune ha notificato un'ordinanza-ingiunzione per irregolare conferimento di rifiuti nell'area condominiale adibita alla raccolta, con la seguente motivazione: il condominio risponde in via solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81 qualora la violazione sia commessa nelle aree comuni destinate alla raccolta, gravando sul soggetto condominiale un generale dovere di vigilanza e controllo, superabile solo mediante prova concreta dell'adozione di misure idonee ad impedire l'illecito ovvero dell'accesso abusivo di terzi.
Dobbiamo pagare questa multa?
Chi la deve pagare?
Ci consiglia di fare opposizione al tribunale di Cosenza?
Quali sono gli accorgimenti idonei ad impedire l'illecito sia da parte dei condomini che ad opera di estranei che transitano nell'area antistante il condominio, dove sono posizionate le pattumelle condominiali, in attesa della raccolta del mattino successivo?
RISPOSTA
Secondo la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 675 del 12 maggio 2026, se gli autori dell'illecito sono ignoti (sia in caso di condomini poco disciplinati che in caso di soggetti estranei di passaggio) sussiste la responsabilità solidale dell'ente condominiale, quindi l'importo ingiunto con ordinanza comunale, deve essere pagato con le risorse finanziarie del bilancio del condominio e sconsiglio di presentare opposizione al tribunale civile.
Quali sono le misure idonee ad impedire l'illecito conferimento e quindi ad escludere la responsabilità solidale del condominio?
1)Le pattumelle condominiali non devono essere lasciate h24 nello spazio antistante l'ingresso nel fabbricato condominiale. L'amministratore deve dare disposizione di posizionare all'esterno le pattumelle condominiale, soltanto dalle 20,00 fino al loro svuotamento al mattino successivo; ovviamente soltanto le pattumelle relative alla tipologia di rifiuto di cui si prevede la raccolta in quel determinato giorno della settimana.
Negli altri momenti della giornata e della settimana, le pattumelle saranno conservate all'interno del condominio, in apposito locale comune.
2)Eliminare i bidoni condominiali, invitando i condomini a scendere la propria pattumella all'ingresso del fabbricato condominiale.
3)Posizionare le pattumelle condominiali in un luogo filmato da una telecamera di sicurezza che possa fungere da deterrente sia nei confronti dei condomini che dei terzi.
4)Prevedere nel regolamento condominiale una sanzione pecuniaria per i condomini che conferiscono in modo errato i loro rifiuti nella pattumella condominiale.
5)Affiggere un cartello su ogni pattumella condominiale, con il quale si avvisano i “passanti” estranei al condominio, che conferire i propri rifiuti nella pattumella condominiale, senza averne titolo (ossia senza abitare nel condominio ed essere iscritti al ruolo TARI del Comune), potrebbe configurare reato di abbandono di rifiuti, ex art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale): “il conferimento da parte di soggetti non autorizzati, ancorché in contenitori appositamente predisposti, costituisce abbandono e non semplice errato conferimento” (Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 2828). Si tratta di una condotta passibile di denunzia penale!
In presenza di questi accorgimenti sarebbe stato possibile fare opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Comune.
Non avendo fatto nulla di tutto questo, consiglio di pagare l'importo ingiunto, perché il rischio di perdere il contenzioso con condanna alle spese legali, è molto elevato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
