Pericolo da fabbricato fatiscente con un balcone degradato e rete anticaduta allentata
Egr. avvocato, sul piazzale dove giocano i miei figli, insieme ai loro amici, incombe un pericolo. C'è un fabbricato fatiscente con un balcone degradato con una rete anticaduta allentata, tuttavia il proprietario non procede con la messa in sicurezza dell'immobile. Questo crea una situazione di pericolo perché la rete anticaduta potrebbe cedere mentre un bambino si trova proprio sotto la proiezione del balcone.
Come procedere?
Firmato una mamma preoccupata per i suoi figli.
RISPOSTA
I rimedi sono due:
A)presentare ricorso cautelare d'urgenza al tribunale civile, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo al giudice di imporre le misure necessarie per la messa in sicurezza del fabbricato ed in particolare del sottobalcone. Il proprietario ha l'obbligo di porre rimedio alla problematica della rete anticaduta ormai allentata, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Siracusa R.G. n. 2138 del 26/05/2026
B)Inviare una pec al Comune, all'attenzione del Sindaco, della polizia Municipale e dell'ufficio edilizia-urbanistica, chiedendo un sopralluogo e l'urgente adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione dello stato di pericolo.
A seguito della tua segnalazione, il personale dell’ufficio tecnico, unitamente alla Polizia Locale si recherà presso il fabbricato, accertando il distacco e la conseguente caduta di calcinacci dal sottobalcone, con l'aggravante di una rete anticaduta ormai allentata.
Al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, si provvederà ad interdire l’intera area sottostante il fabbricato, inibendo l’utilizzo dei balconi.
Successivamente il sindaco, ai sensi dell’art. 54 comma 2 del d. lgs. n° 267/2000, con i poteri da ufficiale di governo, adotterà tramite ordinanza i provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, derivanti da questa proprietà privata.
State l'urgenza di provvedere, l’avvio del procedimento sarà notificato al proprietario dell'immobile insieme all'ordinanza sindacale contenente i provvedimenti necessari per l'esecuzione della messa in sicurezza definitiva.
Il sindaco ordinerà al proprietario dell'immobile l’esecuzione immediata degli interventi di messa in sicurezza del sottobalcone, l’eliminazione di qualsiasi pericolo derivante da caduta di calcinacci, con la precisazione che i lavori dovranno essere effettuati congiuntamente alla regolarità delle procedure amministrative previste per legge.
Al termine dei lavori ingiunti con ordinanza, il proprietario dell'immobile dovrà trasmettere al Comune un certificato di eliminato pericolo firmato da un tecnico abilitato.
L’inottemperanza all'ordinanza sarà perseguita a termine di legge e comporterà, oltre all’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art.650 del codice penale, l’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente ai sensi del comma 4 art.54 d. lgs.267/2000.
Per mettere in moto questo meccanismo previsto dalla legge, sarà sufficiente una tua pec di segnalazione corredata da idonea documentazione fotografica.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
