Modifica della composizione della commissione del concorso pubblico durante la prova orale
Egr. avvocato, ho partecipato ad un concorso per agenti di polizia municipale presso un Comune della mia Regione.
La commissione di concorso era inizialmente composta dal Tenente Colonnello Rossi (uso nomi di fantasia) dal Capitano Verdi e dal Tenete Bianchi.
Come previsto dall'articolo 12 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice, prima di iniziare la prova orale, ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
L'articolo 12 del regolamento, in materia di trasparenza amministrativa nei concorsi pubblici, prevede infatti quanto segue:
“1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
Succede che dopo avere esaminato il 10% dei candidati, si dimette il Presidente di commissione Tenente Colonnello Rossi, sostituito da altro ufficiale.
Quando ormai il 50% dei candidati aveva già svolto la prova orale, si dimette l'altro componente, ossia il Capitano.
Nell'ultima seduta degli esami orali, si dimette anche il Tenente, quindi gli ultimi 10 candidati hanno sostenuto la prova orale con una commissione completamente differente da quella iniziale che aveva stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
Ad aggravare questo quadro a tinte fosche, possiamo evidenziare che i cinque vincitori del concorso sono tutti candidati che hanno svolto la prova orale con la commissione originaria, in quanto i componenti subentranti ai dimissionari erano molto più severi ed hanno messo voti sensibilmente più bassi ai candidati che hanno svolto l'esame orale successivamente.
La mia domanda è la seguente: è tutto regolare?
Una volta che l'intera commissione è cambiata, in riferimento ai suoi membri, i “nuovi” non si dovrebbero riunire per decidere nuovamente i criteri di valutazione?
Non dovrebbero esaminare nuovamente i candidati?
I candidati non avrebbero diritto di essere interrogati tutti dalla stessa medesima commissione, altrimenti vince il concorso che ha avuto la fortuna di imbattersi in quelli più “generosi” o meno severi?!
RISPOSTA
Secondo la giurisprudenza amministrativa, la modifica della composizione della commissione di concorso non equivale alla costituzione di un nuovo organo collegiale.
Questo principio è stato confermato dalla sentenza del Tribunale di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, del 13 marzo 2026, n. 170:
“Al variare (per qualsiasi ragione) di uno, o più, o eventualmente anche tutti, dei componenti di una commissione di concorso, non si verifica mai un fenomeno (novativo) di avvicendamento tra organi diversi, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte. La commissione, quale organo collegiale, conserva infatti la propria identità soggettiva nonostante il mutamento dei commissari, configurandosi una mera successione funzionale delle persone fisiche e non la costituzione di un nuovo organo.
In motivazione la sezione, pronunciandosi in relazione ad una procedura per la nomina di un professore universitario di prima fascia, ha ritenuto che la contraria tesi della novazione seguita dal T.a.r.:
1) non è congruente con i principi giuridici che regolano l’immedesimazione organica, per i quali la soggettività di un organo (specialmente, ma non solo, se collegiale) non muta con l’avvicendarsi dei suoi componenti;
2) né (con particolare riguardo alle commissioni di concorso) è funzionalmente compatibile con l’ordinario svolgimento delle operazioni concorsuali, che verrebbero a dover essere reiterate dall’inizio – e, dunque, potrebbero non giungere mai a compimento – ogni volta che uno, o più, dei suoi componenti si dimetta (o venga comunque meno per qualsiasi ragione, naturale o giuridica). Costituisce ius receptum in giurisprudenza che la commissione di concorso debba (pre)determinare i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura, in modo da poter favorire taluno dei competitors. Detto principio non risulta peraltro violato laddove la composizione della commissione di concorso sia variata nel corso della procedura e la commissione, nella diversa composizione, continuando i lavori, si sia limitata a prendere atto, non potendo fare diversamente, dei criteri già elaborati dalla commissione (nella prima composizione), senza conoscere i nomi dei candidati”.
È regolare un concorso durante il quale cambiano i membri della commissione, perché l'organo collegiale resta sempre il medesimo.
È legittimo che alcuni candidati siano interrogati da una commissione composta diversamente dall'originario organo collegiale che ha determinato i criteri di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487.
Il commissario subentrante è più severo del commissario dimissionario?!
Diciamo che tutto questo fa parte del gioco e la giurisprudenza amministrativa lo considera pienamente legittimo.
In fondo si tratta del “quoziente fortuna” che persino il TAR riconosce come inevitabile in una selezione concorsuale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
