È inammissibile il ricorso al TAR contro il verbale di gara di appalto, in quanto atto endoprocedimentale





Egr. avvocato sono il titolare di una ditta che ha partecipato ad una gara di appalto per lavori di manutenzione di una strada pubblica.
La commissione esaminatrice delle offerte, con verbale n. 4 del 13 giugno 2026, ha escluso dalla gara l'offerta della nostra società per una presunta commistione tra offerta tecnica ed offerta economica.
Mi chiedo se è possibile impugnare questo verbale con ricorso al TAR ed il termine per l'impugnazione.
Grazie avvocato.

RISPOSTA

Non è possibile impugnare questo verbale di gara contenente l'esclusione della vostra offerta, trattandosi di un atto endoprocedimentale e quindi non autonomamente impugnabile.
Questo verbale, infatti, contiene la così detta proposta di aggiudicazione da parte della commissione esaminatrice, prevista dall'articolo 17 comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023:
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Il principio giuridico per cui gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, è stato di recente ribadito dalla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 maggio 2026, n. 833: il verbale contenente tra l'altro l'esclusione dalla gara, “ha natura di proposta di aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico controinteressato, previa esclusione della ricorrente; si tratta, quindi, di atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo della posizione giuridica della ricorrente, dovendo eventualmente essere recepito dall’amministrazione appaltante”. Per questi motivi è inammissibile il ricorso al TAR contro questo verbale.
Il potere di escludere dalla procedura di gara è infatti di competenza del RUP e non della commissione esaminatrice.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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