Esiste il divieto di guidare l'automobile con ciabatte, sandali o infradito?
Egr. avvocato, al ritorno dal mare posso guidare la mia automobile con le stesse ciabatte che portavo in spiaggia?
Oppure il codice della strada mi impone di indossare normali scarpe, quando sono alla guida?
Glielo chiedo perché con il caldo estivo, utilizzo le stesse ciabatte sia per guidare che per camminare sulla sabbia.
Resto in attesa delle sue indicazioni normative e di un suo consiglio.
RISPOSTA
Il codice della strada non prevede più nessun divieto di mettersi alla guida scalzi anziché con ciabatte, sandali o infradito.
Pur essendo stata abrogata da diversi anni LA norma di legge contenente il suddetto divieto, rimane vigente nel nostro ordinamento l'articolo 141 comma 2 del Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che prevede quanto segue: "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".
Soltanto una scarpa consentirebbe di tenere ben fermo il piede sulla suola, assicurando un normale controllo nell'uso dei pedali.
In teoria le forze di polizia potrebbero sanzionare il conducente del veicolo che si mette alla guida con gli infradito, in ragione dell'articolo 141 comma 2 del codice della strada, specialmente quando la presunta infrazione della norma è causa di una tardiva frenata che ha causato un sinistro stradale.
Si tratta comunque di casi eccezionali … generalmente quando si viene fermati ad un posto di blocco, non si scende certamente dal veicolo per favorire i documenti e l'agente di polizia non chiede mai al conducente di mostrargli la tipologia di calzatura …
Cosa potrebbe accadere e quale potrebbe essere il reale rischio di guidare in ciabatte, come spesso avviene sulla strada per la propria località balneare preferita?
In caso di sinistro stradale, l'assicurazione potrebbe negare la copertura assicurativa e quindi l'indennizzo, considerando l'inadeguatezza della calzatura come fonte giuridica di un concorso di colpa del conducente “scalzo” al momento del sinistro. Questo potrebbe accadere semplicemente se l'agente accertatore riportasse nel verbale l'assenza di scarpe ai piedi dell'automobilista, anche senza comminare la multa per violazione dell'articolo 141 comma 2 del codice della strada.
Tanto premesso, il mio consiglio è quello di mettersi alla guida con le scarpe, anche se di ritorno dal mare, anche se fa caldo, nonostante il codice della strada non prevede più espressamente il divieto di guidare con ciabatte, sandali o infradito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
