Il dolo eventuale contabile e la condanna per danno erariale a carico del RUP gara di appalto
Egr. avvocato, sono un pubblico dipendente che fa il RUP nelle procedure di gara di appalto di servizi, lavori e forniture.
Alla luce della recente riforma dell'ordinamento della Corte dei Conti, mi riferisco alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, in materia di responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente e danno erariale, le chiedo cosa dobbiamo intendere per “dolo eventuale contabile” e quali sono i suoi indici rivelatori che la Corte dei Conti contesta in riferimento alla condotta del Responsabile Unico di Progetto?
Grazie avvocato
RISPOSTA
Si configura dolo eventuale contabile quando il soggetto agente (in questo caso un dipendente pubblico nominato RUP) non individua quale obiettivo principale della sua condotta l’evento dannoso, ma ne prevede come possibile o addirittura probabile la verificazione; nonostante questa previsione dell'evento dannoso, in termini di possibilità o di probabilità, il RUP agisce e pone in essere la sua condotta, accettando il rischio che si produca il danno erariale.
È una figura a metà strada tra il dolo diretto (accettazione consapevole dell’evento illecito) e la colpa cosciente (il danno erariale viene previsto ma non è voluto nemmeno in via condizionata, verificandosi quindi per negligenza, imprudenza o imperizia dell’agente).
Abbiamo quindi diverse sentenze della Corte dei Conti che condannano il soggetto agente in ragione dell'elemento psicologico del dolo eventuale, come la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Umbria, 22 maggio 2023, n. 37: “è ben possibile che il dolo si configuri anche solo come eventuale, ossia che si concreti anche nella mera accettazione del rischio della produzione dell'evento dannoso con la propria condotta anti doverosa”.
Dopo la legge n.1/2026, la responsabilità erariale semplice per colpa grave viene circoscritta e quindi numerose ipotesi di danno erariale potranno comportare condanna da parte della Corte dei Conti, soltanto se qualificabili come dolo eventuale. Il Pubblico Ministero Contabile cercherà di far emergere l'atteggiamento psicologico di accettazione consapevole del rischio, per inquadrare la fattispecie nel dolo eventuale.
Per tutti questi motivi, è utile delineare un catalogo di indici rivelatori del dolo eventuale contabile, che tutti coloro che sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativo-contabile, farebbero bene a tenere a mente.
• La marcata deviazione della condotta rispetto a quella doverosa, ossia l'agire volontariamente fuori dai canoni ordinari.
• La durata e la ripetizione della condotta illecita, ossia una serie prolungata di atti contrari ai doveri d’ufficio.
• Il comportamento successivo al fatto dannoso: ad esempio i tentativi di occultare il danno. Chi agisce per semplice colpa solitamente collabora per porre rimedio all'evento dannoso e non per occultarlo.
• Il contesto ambientale di marcata illegalità e le prassi illecite: se l'illegalità è diffusa il PM contesterà la totale assenza del perseguimento dell’interesse pubblico, qualificando facilmente la condotta dell’agente come dolosa.
Il giudice contabile utilizza questa griglia di valutazione del coefficiente psicologico attraverso un’analisi concreta di tutte le circostanze.
L'onere probatorio ricade ovviamente sulla Procura contabile che agisce in giudizio.
Consiglio, pertanto, di provare sempre a minimizzare il danno erariale, ogniqualvolta lo stesso si configuri, anziché tentare di occultarlo, in modo da “certificare” l'assenza di dolo agli occhi del giudice contabile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
