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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Irrilevanza del superminimo individuale ai fini della dichiarazione di equivalenza tra CCNL nell'offerta della gara di appalto
Egr. avvocato, la mia richiesta di consulenza riguarda la materia degli appalti pubblici, in particolare l'equivalenza tra CCNL ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire quella funzione pubblicistica di contrasto al dumping contrattuale.
Siamo una società SRL e dobbiamo partecipare ad una gara di appalto ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della concessione del servizio asilo nido, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Abbiamo dichiarato nell'offerta di applicare ai nostri dipendenti il CCNL Aninsei (contratto di settore “scuola”) anziché il CCNL Cooperative Sociali indicato dagli atti di gara, sostenendo l’equivalenza economica e normativa tra i due contratti collettivi, grazie all'imputazione delle differenze retributive a “superminimo”.
I correttivi individuali quali l'eventuale “superminimo” possono colmare le differenze economiche tra CCNL differenti, ai fini della dichiarazione di equivalenza economica e normativa tra il CCNL previsto dagli atti di gara e il CCNL applicato dal concorrente?
RISPOSTA
La risposta alla tua domanda è assolutamente no, se il superminimo viene previsto dal CCNL soltanto come eventuale (non è una componente retributiva obbligatoria), come accade appunto con il CCNL Aninsei.
È quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 luglio 2026, n. 5575: il giudizio di equivalenza tra CCNL è interno al confronto tra sistemi contrattuali collettivi, escludendo che correttivi individuali quali il “superminimo” possano colmare le differenze economiche tra CCNL.
Ragionando diversamente, secondo il Consiglio di Stato, «la verifica di equivalenza cambierebbe natura e non sarebbe una comparazione tra sistemi contrattuali, ma una verifica del trattamento economico di fatto»
Tra l'altro il CCNL Aninsei «facendo riferimento a un “eventuale” superminimo, presuppone che lo stesso possa eventualmente essere stabilito in sede di contrattazione, non essendo quindi già oggetto del suddetto contratto collettivo».
Il “superminimo”, in quanto eventuale elemento individuale configurabile come eccedenza rispetto ai minimi tabellari e non contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non ha titolo per rientrare nell’ambito del giudizio di equivalenza economica tra CCNL, previsto dal codice dei contratti pubblici.
Leggiamo infine, per completezza espositiva, quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 11 del codice dei contratti (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore)
“3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all'allegato I.01.”
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.