Secretazione dell'offerta tecnica: quando conviene (e quando no) ricorrere al TAR
Egr. avvocato ho partecipato ad una gara di appalto (gara comunitaria a procedura aperta) per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature in uso alla polizia municipale.
Il rup della gara ha rigettato la richiesta di secretazione dell'offerta tecnica (non soltanto la nostra richiesta ma anche quella degli altri concorrenti), disponendo la reciproca messa a disposizione delle offerte tra i primi cinque classificati, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
Chiedo se è consigliabile procedere con ricorso al TAR per impugnare il rigetto del rup in riferimento alla richiesta di secretazione dell'offerta tecnica e quali sono gli elementi utili per contrastare questa decisione contraria alle nostre richiesta.
Grazie avvocato.
RISPOSTA
Sconsiglio di procedere con ricorso al TAR in quanto secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, sentenze n. 2148/2026, n. 10036/2025, n. 8231/2025, n. 6280/2025, la secretazione dell’offerta tecnica costituisce un’eccezione alla regola generale della trasparenza e pertanto deve essere interpretata restrittivamente, richiedendo la prova della sussistenza dei requisiti cumulativi di cui all’articolo 98 d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale):
1)segretezza oggettiva e sussistenza di segreti tecnici o commerciali - quale patrimonio di conoscenze specialistiche si vuole proteggere? le informazioni oggetto di segreto tecnico o commerciale non devono essere generalmente note agli esperti del settore; devono avere valore economico che perderebbero laddove non fossero più segrete e sono sottoposte dal detentore a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali. Secondo la giurisprudenza amministrativa, la norma “che consente di sottrarre all’accesso parti dell’offerta dell’operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, dal momento che la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi in linea di principio si pone in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa”.
2)valore economico dell’informazione in quanto segreta – occorre dimostrare il vantaggio concorrenziale concreto che ne sarebbe derivato ai concorrenti, considerato che comunque la messa a disposizione dell’offerta non preclude la tutela civile in caso di uso improprio delle informazioni acquisite dagli altri concorrenti.
3)misure concrete di protezione.
Secondo il TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza del 26 giugno 2026, n. 11701,“è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti”.
Procedere con un ricorso al TAR basato su argomentazioni ripetitive, generiche e stereotipate che fanno riferimento semplicemente all'ordinarietà del settore commerciale senza essere in grado di dimostrare il vantaggio concreto per i concorrenti derivante dalla divulgazione del contenuto dell'offerta economica, significa andare incontro ad una sentenza di rigetto del ricorso con la beffa della condanna alle spese, come appunto con la recente sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, del 26 giugno 2026, n. 11701.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
- DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
