Quantificazione del risarcimento del danno da mancata aggiudicazione gara di appalto, danno da lucro cessante e curriculare





Egr. avvocato, sono il legale rappresentante di una cooperativa che ha partecipato ad una gara di appalto presso il comune capoluogo di regione.
Si tratta di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi educativi prescolastici, di ausiliariato e supporto educativo da rendere presso l'asilo nido e le scuole dell'infanzia comunali.
Non siamo risultati aggiudicatari della gara di appalto, ma ci sono collocati in seconda posizione nella graduatoria definitiva, in quanto la commissione esaminatrice ha aggiudicato il servizio applicando, dopo l’apertura delle buste economiche, una formula matematica differente rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara.
Se la commissione avesse applicato la formula corretta, saremmo risultati aggiudicatari; la richiesta di rettifica della graduatoria in autotutela non hanno ricevuto alcun riscontro.
Pensiamo di procedere con ricorso al TAR e quindi vorremmo capire quale risultato potremmo ottenere dal giudice amministrativo, a parte l'annullamento dell'aggiudicazione.
Come sarà quantificato il risarcimento danni che ci spetterà in caso di annullamento dell'aggiudicazione in favore della prima classificata?
Grazie avvocato.

RISPOSTA

Il risarcimento danni spettante in caso di annullamento dell'aggiudicazione illegittima in favore di differente operatore economico rispetto al ricorrente, è composto da due elementi:

1)il danno da lucro cessante, ossia il mancato utile che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza n. 2/2017).
2)il danno curriculare, ossia il mancato accrescimento di popolarità a livello regionale anziché nazionale o internazionale.

Per ottenere il risarcimento danni, l'operatore economico ricorrente deve produrre in sede di giudizio al TAR una dettagliata relazione di stima, la cui correttezza formale e sostanziale sia attestata da relazione asseverata da idoneo professionista. Per ottenere il riconoscimento del risarcimento nella misura integrale del mancato utile, occorre fornire la prova dell’impossibilità di destinare i propri fattori produttivi (beni strumentali, personale etc etc) ad altre commesse nel periodo di riferimento; in assenza di questa prova, il danno è liquidato nella misura del 50% del mancato utile (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 8 giugno 2026, n. 4589).

Il danno curriculare era liquidabile presuntivamente, in via equitativa nella misura del 5-10% del danno da mancato utile, atteso che l’esecuzione dell’appalto è autonoma fonte di vantaggio competitivo indipendentemente dal lucro.
Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4589/2026, “il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti”.
È persino superfluo aggiungere che l’onere della prova dell’an e del quantum relativo al risarcimento danni grava sull’impresa che impugna l'aggiudicazione con ricorso al TAR.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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