Menu Principale

  • Home
  • Istruzioni d'uso
  • Avvocato on line
  • Assistenza fiscale on line
  • Richiedi Consulenza Legale
 

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Dettagli
Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Valutazione omissione formale in domanda concorso assistenti amministrativi





Gentile avvocato, di seguito la mia richiesta di consulenza in materia di concorsi pubblici.
1. Stato Attuale del Candidato e Quadro Fattuale
Stato della procedura: Candidato idoneo (prova scritta superata con 23,75/30). Gli esiti della prova scritta sono noti, ma le graduatorie finali di merito e i relativi decreti di approvazione non sono ancora stati pubblicati.
Omissione in domanda: In sede di compilazione del modulo su inPA è stata barrata la casella "NO" alla voce relativa alle condanne penali riportate.
Origine dell'errore ed equivoco giuridico: Il certificato del Casellario Giudiziale richiesto a uso privato dal candidato risulta del tutto "NULLO". Il candidato ha erroneamente scambiato la dicitura "NULLO" e il mero decorso del quinquennio per un'assenza totale dell'obbligo di dichiarazione.
Situazione formale del precedente penale: Sentenza ex art. 444 c.p.p. (GUP Tribunale di ---------- del 27/09/2018, irrevocabile il 14/12/2018) per art. 73, c. 5, D.P.R. 309/90 (lieve entità), con pena sospesa (art. 163 c.p.) e spese di giustizia interamente saldate nel 2023. NOTA BENE: Il candidato non ha mai avviato alcuna procedura formale; pertanto, manca sia il formale provvedimento di estinzione del reato da parte del Giudice dell'Esecuzione (art. 676 c.p.p. / art. 167 c.p.) sia l'ordinanza di riabilitazione penale. Si specifica che durante tutti questi anni non ci sono state altre condotte penalizzanti.
2. Dubbi del Candidato e Quesiti per il Legale
1. Integrazione spontanea via PEC prima della graduatoria:
Trovandoci nella fase intermedia (esiti scritti usciti, candidato idoneo, ma graduatoria finale e controlli CERPA ufficiali non ancora perfezionati), inviare ora una memoria integrativa e di rettifica via PEC a Formez PA / Ministero costituisce l'unico strumento per dimostrare la buona fede e il ravvedimento operoso, trasformando l'omissis in errore scusabile prima delle verifiche d'ufficio?

RISPOSTA

Ho esaminato il bando, in particolare i requisiti di partecipazione al concorso.
Ecco il requisito di partecipazione relativo alle condanne comminate ai candidati: “non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale”.
Questa sentenza ex art. 444 c.p.p. andava dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso, tuttavia non si tratta di un reato che costituisce impedimento all'assunzione.
Il rischio teorica è legato alla sola contestazione di mendacio formale.
Parliamo di un rischio soltanto teorico, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: mi riferisco alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 20 giugno 2024, n. 16994, he ha confermato la differenza sostanziale tra il falso innocuo ed il falso relativo a requisiti necessari per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.
Soltanto le dichiarazioni false relative a requisiti necessari per l'assunzione comportano la decadenza dal pubblico impiego, anziché la cancellazione dalla graduatoria:
“Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (Cassazione sentenza n. 18699/2019, Cassazione sentenze nn. 12460/2022; 16785/2023)”.
In questo caso la buona fede del dichiarante è molto evidente, tuttavia ti consiglio di inviare questa pec di integrazione successiva per motivi che saranno meglio spiegati in seguito.



2. Rischio di "Auto-Esclusione" a seguito della PEC:
Il timore principale del candidato è che l'invio della PEC possa provocare un'esclusione automatica immediata per "dichiarazione non veritiera" (art. 75 D.P.R. 445/2000). Qual è l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR / Consiglio di Stato) di fronte a una rettifica spontanea giunta a procedimento in corso? La PA è tenuta a valutare l'assenza di dolo o può applicare la decadenza in modo meccanico?

RISPOSTA

La condotta proattiva è sempre valutata positivamente dalla Pubblica Amministrazione; tuttavia, non ci può essere dolo in questa tua omissione, perché da questa omissione non scaturisce alcun vantaggio per il candidato.
Escludo quindi che a seguito della tua pec integrativa, la tua esclusione possa essere attivata automaticamente dalla P.A.. Devono valutare se l'esclusione risulta proporzionata rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal candidato, in considerazione dei vantaggi che sarebbero scaturiti dall'avere omesso questo precedente penale.
Quali vantaggi? Assolutamente nessun vantaggio!



3.Inerzia vs Ravvedimento:
Quali sono le concrete possibilità di difesa davanti al TAR nel caso in cui:
Opzione A (Inerzia): Non si invii la PEC e la PA rilevi autonomamente la condanna tramite CERPA, contestando la falsa dichiarazione in sede di approvazione della graduatoria.
Opzione B (Invio PEC): Si invii la PEC ora e la PA provi comunque a notificare un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90.

RISPOSTA

Sono due ipotesi teoriche, motivo per cui non abbiamo giurisprudenza perfettamente coincidente con la tua fattispecie, non essendo mai iniziato un contenzioso relativo a casi simili.
Certamente tra le due opzioni, preferisco la B!
Per quale motivo? Con l'opzione B, avresti la possibilità di evitare il processo al TAR, con una memoria integrativa presentata a seguito della notifica del preavviso di rigetto. Con l'opzione A invece, potresti muovere una contestazione soltanto con ricorso al TAR.



4. Natura del Reato per Amministrazioni Civili:
Essendo la condanna riferita all'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90 e tramotivo? di un concorso per profili amministrativi civili (INPS, INL, Ministeri civili), il fatto storico di per sé costituisce causa ostativa all'assunzione, oppure l'unico reale profilo di rischio è legato alla contestazione di mendacio formale?

RISPOSTA

Non si tratta ovviamente di un reato ostativo all'assunzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 444, 676 del codice di procedura penale
  • Art. 167 del codice penale
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
 

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

Copyright ©2026 avvocatogratis.it

Questo sito utilizza cookie di tipo analytics.