Scorrimento di graduatoria full time per posti part time: la rinuncia dell'idoneo integra un giustificato motivo





Salve avvocato, la mia domanda è molto semplice.
Un candidato idoneo in un concorso per un posto a tempo pieno rifiuta una proposta di assunzione a tempo parziale da parte dell'Ente che ha bandito il concorso.
Cosa gli succede?
Rimane in graduatoria oppure decade dalla graduatoria?

RISPOSTA

Rimane in graduatoria, affinché possa essere successivamente assunto a tempo pieno, sempre entro i tempi di validità della graduatoria.
È quanto previsto dalla sentenza del TAR Puglia, Bari, sezione I, 18 giugno 2026, n. 762: “il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse del ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria”.
La fattispecie non rientra certamente nel perimetro normativo dell'articolo 17, comma 3, del d.p.r. 487/1994, secondo il quale “Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio”.
Non si tratta di una mancata presa di servizio senza giustificato motivo e per un posto che abbia le medesime caratteristiche di quello oggetto del bando.
Il candidato ha partecipato ad un concorso per un posto full time; tuttavia, ha rinunziato ad una proposta di assunzione in part time.
La possibilità di rinunciare alla proposta di assunzione senza decadere dalla graduatoria era stata consacrata dalla sentenza del TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, del 12 aprile 2022, n. 125 per poi essere confermata dalla successiva sentenza del TAR Campania- Napoli, sezione VIII, 19 dicembre 2023, n. 7033 (il vincitore del concorso si era rifiutato di sottoscrivere il contratto di lavoro con l'ente pubblico).
Tuttavia, queste due sentenze riguardavano fatti antecedenti rispetto all’emanazione del d.p.r. 82/2023 che ha aggiornato il d.p.r. 487/1994, anche nell’articolo 17 sostituendo la previsione della decadenza “dalla nomina” con la decadenza “dalla assunzione e dalla graduatoria” nel caso in cui il vincitore/idoneo “non assuma servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito”.
Dall'entrata in vigore del d.p.r. 82/2023, il bando di concorso deve opportunamente disciplinare espressamente l’esclusione dalla graduatoria dei rinunciatari, consentendo lo scorrimento di graduatorie a tempo pieno per posti a tempo parziale e stabilendo che la rinuncia ad assunzioni a tempo parziale (ovvero a tempo parziale inferiore ad un certo numero di ore) non comporta la decadenza dalla graduatoria.
Ma se il bando di concorso resta silente sul punto?
Secondo il giudice amministrativo, la rinunzia ad un posto di lavoro part time del candidato di una graduatoria full time è comunque connotata da un giustificato motivo e pertanto non comporta il depennamento dalla graduatoria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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