Bonus di produzione nel contratto agricolo





Buongiorno,
io sono una dipendente a tempo indeterminato di una cooperativa sociale agricola. Vi richiedo consulenza in quanto l'anno scorso mi è stato erogato il bonus produzione, ma quest'anno hanno deciso, internamente alla cooperativa, di non erogarlo più.
Hanno il diritto di farlo? Cioè, possono senza il mio consenso privarmi di tale somma, essendo parte integrante della busta paga?
In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo
Distinti saluti



RISPOSTA



Possono farlo o meglio, il premio di produzione non è un diritto del dipendente; può essere previsto in contrattazione decentrata aziendale in accordo con i rappresentanti sindacali … PUO' essere previsto … ma laddove non sia previsto, il dipendente non ha diritto di pretenderlo.
Leggo dalla busta paga che il tuo contratto di lavoro si rifà al contratto collettivo agricoltori OTI.
Dobbiamo fare riferimento agli articoli dal 49 al 57 in materia di retribuzione.

http://www.flai.it/wp-content/uploads/CCNL-Operai-Agricoli-e-florovivaisti.pdf

Come puoi notare, in particolare leggendo gli articoli 49 e 54, il bonus produzione non è un emolumento previsto direttamente dal tuo contratto collettivo nazionale di lavoro.
PUO' essere previsto in sede di contrattazione decentrata integrativa aziendale … ma laddove non sia previsto, il dipendente non avrebbe titolo per pretenderlo.


Art. 49 - Retribuzione

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1. salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all’art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
2. generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3. terzo elemento per gli operai a tempo determinato.

Art. 54 - Obblighi particolari tra le parti

Le aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto, dovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi maturate nei seguenti termini:

• salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;
• lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;
• lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;
• lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;
• festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;
• quattordicesima mensilità: alla data del 30 aprile di ogni anno;
• tredicesima mensilità: in coincidenza con le festività del Santo Natale e comunque non oltre il 23 dicembre;
• trattamento di fine rapporto: all’atto della risoluzione del rapporto;
• per gli operai a tempo determinato: le festività, la tredicesima e quattordicesima mensilità sono conglobati nel terzo elemento, come previsto dall’art. 49.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.