1 - Mobilità volontaria dipendente comunale per un posto part time al 50%





Ho contratto part time al 80 % in ente pubblico in Lombardia (comune) istruttore direttivo categoria D, in altro comune c'era bando per mobilità part time al 50% pari categoria D sempre per istruttore direttivo. C'erano due posti disponibili, io sono arrivato secondo (su tre concorrenti), ma il concorrente in graduatoria dietro di me ha fatto ricorso al TAR, dove contestano il mio passaggio dal 80 % al 50% (io ho indicato che accettavo la riduzione di orario anche nel modulo della domanda).



RISPOSTA



Si fa davvero fatica ad intravedere un valido motivo per cui ricorrere al TAR contro la graduatoria definitiva della mobilità volontaria.
In genere, quando un'amministrazione comunale mette a concorso un posto vacante in dotazione organica, prevede un'assunzione in part time, proprio per limitare il numero degli interessati alla propedeutica mobilità volontaria, procedura preventiva rispetto al concorso vero e proprio.
Al contempo, il bando stesso prevede la facoltà per il richiedente la mobilità volontaria preventiva, di accettare la riduzione dell'orario del contratto di lavoro, nel caso in cui già lavori a tempo pieno ovvero con un part time con percentuale più elevata. Possiamo affermare che si tratta di situazione ordinarie e quotidiane, sussistenti in tutti gli enti comunali.



Credo sia ricorso non competenza del TAR e anche nel merito credo non abbia sostanza ma........permane sempre situazione di indecisione e allo stato attuale è tutto fermo. Le sarei grato se riuscisse a fornirmi qualche normativa al riguardo Grazie Distinti saluti



RISPOSTA



Certamente non ha sostanza … con altrettanta certezza posso affermare che non è competente il TAR.
L’art. 30, comma 2, Dlgs. n. 165/01, infatti stabilisce che “in ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”, e il comma 2-bis prevede che: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, “la mobilità volontaria determina una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l’Amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto e non la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione (art. 30, comma 1, Dlgs. n. 165 del 2001)”.
Tutte le vicende che interessano la fase di gestione del rapporto di lavoro e le modifiche soggettive ed oggettive che dovessero intervenire in costanza di esso (ivi compresa la mobilità volontaria) devono, perciò, essere conosciute dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5085/11 ha ribadito tale principio secondo cui “la mobilità volontaria integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto” e in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato “solo le procedure selettive di tipo concorsuale per l’attribuzione a dipendenti di p.a. della qualifica superiore, che comportino il passaggio da un’area ad un’altra, hanno una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle procedure concorsuali per l’assunzione” . Anche secondo la Corte di cassazione sez. V, sentenza n. 1925/11, la competenza circa la vertenza de quo, appartiene al giudice del tribunale del lavoro.

Inoltre, trattandosi di una cessione di contratto, se c'è l'accordo dell'amministrazione cedente, dell'amministrazione cessionaria e del dipendente interessato alla mobilità, accordo relativo alla riduzione dell'orario di lavoro dalla percentuale più alta a quella del 50%, in base a quale norma, alla luce di quale interesse giuridico concreto ed attuale, un differente soggetto risultato idoneo in graduatoria, estraneo a tale rapporto giuridico di cessione del contratto individuale di lavoro, avrebbe qualcosa di giuridico da eccepire ?!


Invito a diffidare per iscritto il responsabile del personale, affinché proceda senza indugio al perfezionamento della procedura di mobilità volontaria, stante l'assurdità delle motivazioni su cui è fondato il ricorso al TAR.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Richiesta dipendente pubblico di part time per effettuare la mobilità





Chiedo una consulenza per il seguente caso (Mobilità per interscambio tra dipendenti pubblici- Polizia Locale).
Dipendente A lavora presso Comune a tempo indeterminato e pieno (36 ore).
Dipende B lavora presso un altro comune a tempo indeterminato e part - time, attualmente a ( 30 ore).
Contratto part- time estendibile massimo a 32 ore.
Premesso che la modalità di interscambio è possibile a parità di ore, nel caso in cui la dipendente A chieda temporaneamente la riduzione a 30 ore è possibile effettuare la mobilità?

RISPOSTA

Confermo quello che hai scritto: la mobilità per interscambio o per compensazione tra pubbliche amministrazioni, deve risultare neutra ed è per questo che deve per forza avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale, con il medesimo monte orario settimanale.
La risposta alla tua domanda è parzialmente affermativa: il dipendente A dovrebbe chiedere la riduzione del contratto a 30 ore.
La sua amministrazione comunale di appartenenza dovrebbe concedergli la riduzione del contratto a 30 ore.
E' evidente che il concetto di “riduzione temporanea” a 30 ore, è errato già all'origine …
La riduzione non potrebbe essere limitata ad un arco temporale già prestabilito al momento della richiesta del dipendente.
Riduzione a 30 ore settimanali … punto!
Ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2015, stante la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego:
Art. 8 D.Lgs. 81/2015. Trasformazione del rapporto
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
..
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In concreto, successivamente al perfezionamento dell'interscambio, nel momento in cui il comune B programmerà nel piano annuale e triennale delle assunzioni, di assumere a tempo pieno istruttori di vigilanza (se categoria C, altrimenti istruttori direttivi di vigilanza se categoria D), il dipendente A avrà diritto di precedenza, per tornare a lavorare full time, come previsto dall'articolo 8 comma 6 del decreto legislativo n. 81/2015.



Arrivata nell'altro comune la dipendente A , potrà chiedere l'espansione a 36 ore del suo contratto?

RISPOSTA

Potrà chiedere il full time, ma il comune B potrà rigettare discrezionalmente la sua richiesta, fatta salva l'ipotesi del diritto di precedenza del dipendente a tempo parziale, di cui all'articolo 8 comma 6 del decreto legislativo n. 81/2015.



Cioè le 36 ore restano un diritto della dipendente A oppure perde il diritto del tempo pieno, restando a discrezione dell'amministrazione l'eventuale aumento orario? Resto in attesa di chiarire questi dubbi ed eventuali soluzioni. Grazie

RISPOSTA

Perde il diritto del tempo pieno, stante la discrezionalità dell'amministrazione comunale B, eccezion fatta per il “diritto di precedenza” in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per lo stesso profilo professionale e per la stessa categoria del dipendente A (assunzioni programmate dalla Giunta del comune B).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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