Licenziamento dipendente pubblico Riforma Madia





Preg.mo avvocato, sono un dipendente di un piccolo comune della Toscana che, a detta del sindaco e della sua giunta, non fa nulla dalla mattina alla sera !

A sentire il responsabile del mio settore, lavoro per l'ufficio tecnico comunale e sono un geometra, profilo economico giuridico C3, sono il classico fannullone del pubblico impiego. Sebbene io non mi senta affatto un fannullone, anzi dalle otto del mattino alle diciotto di sera, svolgo il mio lavoro con la massima onestà intellettuale (forse è proprio questo che può dare fastidio a più di una persona), vorrei capire il futuro che mi aspetta una volta che entrerà in vigore la riforma del pubblico impiego e della pubblica amministrazione del ministro Madia, approvata in via definitiva in consiglio dei ministri, lo scorso 19 maggio.

Due giorni fa il mio responsabile, con fare intimidatorio, mi ha detto, a voce bassa … per i fannulloni come te è finita, finalmente sarete licenziati con estrema facilità.

E' davvero così ? Da premettere che non sono mai stato sanzionato al termine di un procedimento disciplinare e che nel nostro comune non viene mai adottato il piano delle performance, il piano esecutivo di gestione, inoltre non sono mai assegnati gli obiettivi ai vari settori. Per non parlare del nucleo di valutazione che è a dir poco latitante …

Vorrei un suo commento, circa un possibile mio licenziamento per scarso rendimento.



RISPOSTA



La riforma Madia, oggetto della presente consulenza, introduce nuove fattispecie di licenziamento disciplinare; parliamo di licenziamento in tronco, ossia senza rispetto del preavviso.

Secondo la riforma, può essere licenziato il dipendente che mostra uno "scarso rendimento" a causa di reiterate violazioni degli obblighi per le quali è già stato sanzionato, oppure va incontro a "costanti valutazioni negative” sulla base del piano delle performance, per un triennio.

Va da sé che se non sei mai stato sanzionato disciplinarmente, se non ti sono mai stati assegnati degli obiettivi e se il tuo ente comunale non ha mai approvato il piano delle performance, non ci sarebbero, a prescindere, i presupposti per un tuo licenziamento disciplinare.

Il piano delle performance è obbligatorio per tutti i comuni, essendo stato previsto dalla riforma Brunetta, decreto legislativo 150 del 2009, in particolare dall'articolo 10:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.


Se la giunta non ha mai approvato il piano delle performance che attualmente è una sezione obbligatorio del piano esecutivo di gestione, il così detto PEG, non potrai tecnicamente mai essere licenziato per scarso rendimento.
Né la giunta né il tuo responsabile ti hanno mai assegnato degli obiettivi, tutto ciò in palese violazione delle legge e delle regole di trasparenza amministrativa.
La riforma Madia semmai conferma i precedenti casi di licenziamento in tronco, di cui all'articolo 55 quater del testo unico pubblico impiego, ossia il decreto legislativo 165 del 2001:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Invito pertanto a prestare la massima attenzione a non commettere le condotte illecite di cui sopra, oltre che al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare adottato dal tuo comune e pubblicato in sezione “amministrazione trasparente”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: