Turnazione indennità maggiorazione giorno festivo





Si richiede parere circa l'annosa questione della turnazione enti locali settore vigili urbani comune di XXXXXXXXXXXXXX

L'ufficio di polizia municipale è composto da 7 unità ( 6 vigili e 1 ausiliare traffico) e si effettua una turnazione dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio 8-20 come secondo l'art 22 CCNL 14/9/2000 percependo la maggiorazione del 10% nel feriale.



RISPOSTA



Ho sotto mano la raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali – enti locali, scaricabile dal sito dell'ARAN e posso confermarti che l'articolo 22 CCNL prevede esattamente quello che hai scritto.

- Turno diurno antimeridiamo e pomeridiano feriale – maggiorazione 10%.



La domenica giorno di riposo settimanale per tutti viene garantita la presenza solo di un operatore la mattina 8-14 applicando l'art. 24 comma 1 CCNL 14/9/2000 modificato dall'art. 14 CCNL 5/10/2001 ovvero percependo la maggiorazione del 50% più il riposo compensativo, essendo la domenica come riposo settimanale.



RISPOSTA



Esatto con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.



Se durante la settimana troviamo un festivo infrasettimanale ( 25 aprile 1 maggio ecc) applichiamo solo ed esclusivamente l'art 24 comma 2 CCNL che prevede a richiesta del dipendente o il riposo compensativo o il compenso per lavoro straordinario, nel caso di specie noi rinunciamo al riposo compensativo, percependo solo il compenso per lavoro straordinario per le ore prestate ( ad esempio una categoria C2 se effettua sei ore x € 14,98 prende per quella giornata € 90 circa).



RISPOSTA



Confermo l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 24, trattandosi di norma speciale applicabile in caso di giorno festivo infrasettimanale; norma che pone il diritto di scelta in capo al lavoratore.

Diritto di scelta che in questo caso è legittimamente esercitato dai dipendenti!



Si chiede se sia corretta l'applicazione appena descritta e percepita da questo ufficio, in quanto un sindacalista della XXX in sede di delegazione trattante insieme all'ufficio personale ha eccepito che prendiamo troppo e che è sbagliato come calcoliamo creando un danno all'ente.



RISPOSTA



Si tratta di una dichiarazione infondata, poiché non è basata su alcuna norma contrattuale.

“Prendiamo troppo” … quale rilevanza giuridica potrebbe avere una simile dichiarazione ?!



Questi sostengono in particolare il sindacalista, che la domenica andrebbe retribuita al 30% anziché il 50% senza riposo compensativo perché dovremmo riposare un giorno durante la settimana, e il festivo infrasettimanale va corrisposto la maggiorazione del 30% e non l'applicazione dell'art. 24 comma 2.



RISPOSTA



La domenica è presente un solo operatore che non potrebbe “turnare” con se stesso. E' irragionevole sostenere l'applicabilità dell'articolo 22 comma 5, in presenza di un solo operatore “domenicale”; con chi dovrebbe turnare quell'unico operatore, visto che è da solo? Poiché nella giornata di domenica è solo, si applica l'articolo 24 comma 2. E' una questione di logica giuridica. Il sindacalista ci spieghi come si può turnare con se stessi



Per lo scrivente supportato da alcune sentenze della cassazione, è una follia quella dettata dal sindacalista, in quanto prima di tutto la domenica non essendo coperto il servizio per 10 ore consecutive ma solo la mattina,non può trovare applicazione l'art 22 indi no al 30€ anche perché è il giorno di riposo settimanale.



RISPOSTA



Esatto, inoltre il servizio non è coperto per 10 ore; non è applicabile l'articolo 22 del contratto collettivo del 2000.



Per il festivo infrasettimanale è assurdo che mentre gli impiegati comunale sono comodamente a casa o a fare le scampagnate, noi vigili siamo presenti sulla strada dovendo prendere solo il 30€ neppure senza riposo compensativo come asserisce il sindacalista che insiste nella non dovuta applicazione dell'art 24 comma 2 fatto sino ad oggi senza che abbiamo cumulato anche l'art 22 pur se qualche sentenza lo prevede ma noi solo art 24 comma 2. tra l'altro alcune sentenze pare affermare la correttezza dell'applicazione dell'art 24 comma 2 senza però cumularla con l'art 22 cosa che non facciamo. Chiedo se quello fatto sino ad ora da noi sia corretto e legale senza alcun danno, e se ciò che asserisce il sindacalista sia solo un mezzo per portare acqua ai suoi tesserati tra l'altro precari.



RISPOSTA



E' assolutamente corretto; tra le altre cose, la corretta applicazione delle norme contrattuali dovrebbe essere di competenza del segretario comunale



Alla richiesta vorrei aggiungere se fosse possibile astenersi dal lavorare nei festivi infrasettimanali in base alla legge del 1950 se non ricordo male, visto che siamo dipendenti comunali seppur vigili.
Grazie



RISPOSTA



Ti riferisci alla legge 260 del 1949.

Secondo l'ARAN (ARAN, RAL 1795 del 6 novembre 2015), non si applica ai dipendenti comunali “turnisti”. Secondo la Cassazione (sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015), hanno diritto anche i vigili di astenervi nei festivi infrasettimanali. Posso confermarti che il 99% dei comuni si conforma al parere ARAN.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: