AGGIORNAMENTO apportate dal decreto legislativo n. 105/2022 alla legge n. 104/1992 - Permessi per i disabili (art. 33, legge n. 104/1992):
a)la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (articolo 33 comma 2 legge 104/1992);
b)Il diritto ai permessi mensili può essere riconosciuto a più soggetti, su richiesta, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, è stato eliminato il riferimento al “referente unico dell’assistenza”, in base al quale non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente, non genitore, la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità,
c)Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, spetta al lavoratore per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore stesso sia coniuge, parte di un'unione civile o il convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
In caso di decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero nel caso in cui i predetti siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto ai permessi mensili è riconosciuto a parenti o affini entro il 3° grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
I lavoratori che usufruiscono dei permessi mensili di cui alla legge 104/1992 hanno priorità nell'accesso al lavoro agile (art. 18, comma 3-bis, L. n. 81/2017) ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. Hanno precedenza rispetto alle altre domande, le richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nell'ipotesi di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017.
Diritto ai giorni di permesso 104 per il convivente
Buonasera, vorrei sapere come funzionano i benefici della legge 104.
In particolare, se ne può beneficiare un non parente di primo grado (ad esempio la moglie di un figlio) del beneficiante.
Vi sono delle procedure particolari da esplicare per ottenere ciò?
La lavoratrice interessata lavora come pubblico funzionario. Ringraziando anticipatamente per la cortese risposta porgo cordiali saluti.
RISPOSTA
Mi chiedi se può beneficiare del permessi ex lege 104/1992 [1], la nuora del soggetto disabile con riconoscimento di gravità, ai sensi della predetta legge 104/92 [1] ?
Sono affini di primo grado, il suocero ed il genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), così come il suocero e la nuora
L'articolo articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 [2] ha ridefinito gli aventi diritto ai benefici della legge 104 del 1992 [1] (immagino che si tratti dei tre giorni di permesso mensili), modificando l’articolo 33 della Legge 104/1992 [1]. Possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi (a patto che il disabile non sia ricoverato presso una struttura):
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado.
I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi a condizione che:
a) i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
b) i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Il Ministero del Lavoro con nota prot. 37/0011688 del 26 giugno 2014 [3] (interpello n. 19/2014, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità) ha affermato quanto segue: per fruire dei 3 gg. al mese non rileva la presenza di altri familiari che possono occuparsi del disabile.
Tanto premesso, la nuora ha diritto ai tre giorni di permesso per l'assistenza al suocero convivente.
Procedure ?
-Domanda in carta semplice all'ufficio personale del suo datore di lavoro.
-Produzione della documentazione relativa al riconoscimento di gravità ex lege 104/1992 [1].
-Autocertificazione relativa alla residenza comune di nuora e suocero.
-Autocertificazione da parte degli altri parenti che, potenzialmente, potrebbero chiedere i permessi ex lege 104/92 [1], a mezzo della quale essi sotto la loro responsabilità civile e penale, dichiarano di non avere mai chiesto né ottenuto la concessione dei tre giorni di permesso mensili.
-Il dirigente dell'ufficio personale, vita la documentazione prodotta dalla richiedente, concederà i tre giorni di permesso mensili per l'assistenza al suocero disabile, con connotazione di gravità ai sensi della legge 104 del 1992 [1].
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- [1] LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- [2] LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- [3] art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, L. n. 104/92, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010 – diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità – parenti o affini entro il terzo grado.
