Aspettativa per il ricercatore universitario a tempo determinato





Buongiorno,
sono un ricercatore universitario a tempo determinato (RTD) presso un'università pubblica italiana, con contratto in scadenza da qui ad un anno. Avrei intenzione di chiedere un periodo di aspettativa per la durata del periodo di prova che vorrei effettuare presso un'azienda privata con un contratto di dipendente a tempo indeterminato. A quanto ne so la mia posizione giuridica è regolata dalla legge 382/1980 e dalla 230/2005. Il mio contratto di lavoro come RTD dipendente recita esplicitamente:

"Art7, comma 2.
Il ricercatore a tempo determinato non può esercitare attività libere professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, attività commerciali, industriali, o comunque imprenditoriali, né essere titolare di altri rapporti di lavoro subordinato pubblici o privati, sia a tempo determinato che indeterminato, salva fatta la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, di essere collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza."

L'ufficio personale della mia università mi dice che se fossi in ruolo (ovvero a tempo determinato) mi concederebbero l'aspettativa, in quanto prevista anche per questo caso. Ma sono restii a farlo essendo io un dipendente a tempo determinato, figura giuridica relativamente nuova e con scarsa regolamentazione legislativa. Mi chiedo io, ma allora che significa l'art.7, comma 2 esplicitamente inserito nel mio contratto di lavoro?

Volevo quindi sapere se ho effettivamente o meno diritto ad avere l'aspettativa per la durata (qualche mese) del periodo di prova del nuovo contratto di dipendente a tempo indeterminato presso un'azienda privata. Per me è una cosa importante.

Ringrazio cordialmente

RISPOSTA



Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del tuo contratto individuale di lavoro, non sei titolare di un diritto soggettivo all’aspettativa, ma soltanto di un interesse legittimo, ossia della mera possibilità di essere collocato in posizione di aspettativa.

Le parole contenute nel tuo contratto sono molto chiare: “salva fatta la possibilità … di essere collocati in posizione di aspettativa …”
Non è scritto: “salvo fatto il diritto di essere collocato in aspettativa”.
L’articolo 13 della legge 382 del 1980, elenca le varie ipotesi in cui l’aspettativa del dipendente è qualificabile come diritto soggettivo e non come interesse legittimo (aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità).

Art. 13 della legge 382 del 1980.
Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità


1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e` collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea ;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale]
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici .
2. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e` concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
3. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e` corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e` senza assegni.
4. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e` utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
5. Qualora l'incarico per il quale e` prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e` cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa' .
6. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e` comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni .
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.

Tale norma peraltro, vale soltanto per i docenti universitari e per i ricercatori confermati in ruolo. Tanto premesso, l’Università ha una mera facoltà di concederti l’aspettativa richiesta, non un obbligo, e potrebbe motivare il diniego alla tua richiesta, in considerazione di esigenze organizzative interne.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.

Fonti: