Atto di transazione buona uscita dipendente





Buongiorno, ho lavorato dal 1 ottobre 1989 fino a marzo 2012 in Banca xxxxxxxx come consulente , in maniera continuativa subordinata nel gennaio 2011 mi hanno dato un buona uscita e mi hanno fatto firmare un documento che rinucio a qualsiasi richiesta presso ufficio dei sindacati a Milano. Per tutelarmi ho commesso l'errore di non aver dato un incarico a un avvocato.
A distanza di 6 anni posso avere chance per avere miei diritti. rimango in attesa della vostra gentile risposta.

RISPOSTA



No, non puoi avere nessuna chance per i seguenti motivi:

1)al momento della “buona uscita”, hai firmato un atto di transazione e di rinunzia ai tuoi diritti, ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile.
Anche a voler contestare il contenuto sostanziale di quell'atto di rinunzia, il termine di decadenza indicato dalla legge, è di “sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”.

Art. 2113 del codice civile. Rinunzie e transazioni

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.


2)hai scritto che la rinunzia è stata siglata presso la sede sindacale. Si tratta quindi di una transazione in “sede protetta” di cui all'articolo 411 del codice di procedura civile, atto che non potrebbe nemmeno essere impugnato ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile.

3)consideriamo la prescrizione quinquennale di quasi tutti i diritti economici del dipendente, ai sensi dell'articolo 2948 I comma numero 4 del codice civile

La prescrizione di 5 anni opera non soltanto in riferimento agli stipendi ma anche:
1) per la liquidazione del TFR;
2) l’indennità di buonuscita;
3) per tutte le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Anche in assenza della scrittura di transazione e rinuncia in sede protetta, i tuoi diritti economici, dopo sei anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, sarebbero ormai prescritti.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: