2 Consulenze:
1 - Cosa fare se la badante minaccia una vertenza lavorativa?
Gentile avvocato, sono Mario Rossi e volevo sottoporle questo problema. Per un periodo totale di circa 23 mesi, ho usufruito di una badante per seguire mia mamma, a casa sua: ad un certo punto ha voluto farsi affiancare da una sua conoscente, e morale della favola loro due sono state a case di mia madre aiutandola, ed anche se non inquadrate, le ho regolarmente pagate ogni mese, ed in più usufruivano di vitto e alloggio a casa di mia mamma. tre settimane, causa il ricovero in ospedale di mia moglie, ho chiamato una donna delle pulizie che ho regolarmente pagato. Da quasi un anno abbiamo interrotto i rapporti perché mia madre essendo peggiorata necessitava di essere ricoverata in una struttura adatta a prendersi cura di lei.
Adesso ho ricevuto messaggio che vuole iniziare una vertenza perché l'ho fatta lavorare in nero, dicendosi disponibile ad una trattativa. Tra le cose che sono successe in questo periodo, ho scoperto di non sapere più dove sia finita la carta di credito di mia madre, vedendo dal conto alcuni prelievi fatti con essa, e sono pressoché certo che diversi oggetti siano spariti da casa di mia madre.
Come devo comportarmi?
Ho qualche possibilità di non dover dare seguito alla sua vertenza?
La ringrazio molto. Saluti
RISPOSTA
Premetto che sarebbe il caso di bloccare immediatamente la carta di credito, visto che non riesci più a trovarla.
Premetto altresì che i furti commessi dalle badanti, presso l'abitazione della mamma, non hanno nulla a che vedere con la vertenza di carattere lavorativo, a maggior ragione se il datore di lavoro non è nelle condizioni di provare la colpevolezza delle badanti, oltre ogni ragionevole dubbio.
A proposito di onere della prova di cui all'articolo 2697 del codice civile («Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento./ Chi eccepisce l'inefficacia ditali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»), veniamo dunque al punto cruciale della presente consulenza. In caso di ricorso al tribunale del lavoro, quali prove avrebbero le badanti, per dimostrare al giudice che hanno lavorato presso xxxxxxx, dalle xxxx alle xxxxx, dal giorno xxxx al giorno yyyy ?
Come sono state pagate ? In contanti, senza lasciare traccia del pagamento, giusto ?
Ci sono testimoni che potrebbero testimoniare contro di te ? Mi riferisco a testimoni “credibili”, come il medico curante di tua madre, il farmacista etc etc
E' chiaro che le badanti chiameranno a testimoniare tutta la loro famiglia … ma si tratterà di testimonianze poco attendibili !!!
E' questo il primo step su cui riflettere ? Le badanti hanno i mezzi di prova per “rovinarti” con una denuncia all'ispettorato del lavoro ed una causa civile ?
Come si comportano in genere le badanti, una volta licenziate ?
Inviano un SMS all'ex datore di lavoro, chiedendo di trattare una sorta di buona uscita, cercando di estorcere il più possibile al malcapitato, consapevoli che una causa dinanzi al tribunale del lavoro … non la faranno mai, visto che non hanno nemmeno il denaro per pagare la parcella di un avvocato difensore …
… ed allora “ci provano” con un SMS, da un lato minatorio, ma dall'altro lato disponibile ad intavolare una trattativa.
Regola numero 1 … non rispondere al messaggio o quanto meno non rispondere ammettendo la propria colpa, ossia averle assunte in nero … non forniamo alle badanti, prove che potrebbero utilizzare in seguito.
Regola numero 2 … rispondere soltanto nel momento in cui dovesse arrivare una lettera di un legale o di un sindacato.
Regola numero 3 … il giorno che davvero dovesse scrivere un avvocato, lasciare che sia lui il primo a fare la proposta transattiva, ossia ad indicare l'importo sufficiente per chiudere la questione con un accordo bonario. Una volta che l'avvocato avrà indicato tale importo, confronteremo quanto le badanti hanno incassato in nero e quanto avrebbero dovuto incassare secondo la contrattazione collettiva.
… dopo di che si deciderà cosa fare …
Tuttavia, al momento non conviene nemmeno rispondere al SMS della badante … si tratta di un tentativo talmente puerile, evidente e velleitario di estorsione che rispondendo al SMS, correresti soltanto il rischio di fornire ulteriori prove dell'assunzione in nero delle signore.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Badante minaccia una denuncia all'INPS e Ispettorato del lavoro per un contratto di lavoro con orario inferiore rispetto al suo effettivo lavoro
Buonasera, la badante di mia madre, assunta nel 2016 con contratto firmato da entrambe le 2 parti, con un orario inferiore rispetto al suo effettivo lavoro (36 ore anziché 54),
RISPOSTA
Mi sento di escludere che la badante abbia timbrato un cartellino all'ingresso ed all'uscita dall'abitazione di residenza della mamma. Secondo l'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro colf, badanti e babysitter (rubricato orario di lavoro), la durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, con un massimo di:
• -10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
• -8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
Ti chiedo una fondamentale precisazione: si tratta di un contratto individuale di lavoro per badante convivente oppure non convivente?
In caso di contratto individuale di lavoro per badante convivente, sarebbe molto difficile per la dipendente dimostrare che la sua giornata lavorativa era di 10 ore anziché ad esempio di 7 ore.
Se si trattasse di un contratto per badante non convivente, la dipendente potrebbe avere testimoni che la vedevano entrare alle 8 del mattino ed uscire alle 20,00.
In caso di convivenza, l'onere probatorio che ricade su colui che vuole fare valere un diritto in giudizio (articolo 2697 del codice civile), sarebbe particolarmente gravoso.
Ora, con mia mamma ancora in vita ma in una situazione di gravità, chiede gli arretrati sia retributivi che contributivi altrimenti denuncia all'ispettorato del lavoro e all'inps.
RISPOSTA
Se la dipendente ha intenzione di ottenere gli arretrati retributivi e contributivi, dovrebbe instaurare un processo dinanzi al tribunale del lavoro per ottenere una sentenza favorevole.
A mio parere, dovrebbe avvalersi di testimoni, perché mi sembra molto difficile dimostrare le sue accuse tramite prove documentali.
Cosa dovrebbe allegare alla denuncia che vorrebbe inoltrare all'INPS ed all'Ispettorato del lavoro?
Fino a prova contraria non ha lavorato in nero, avendo un contratto di lavoro.
Sempre fino a prova contraria, quel contratto di lavoro è stato ovviamente firmato anche dalla dipendente che per 8 anni non ha mai sollevato alcun problema.
Il problema è che mia madre non ha possibilità economiche per pagare. Non possiede immobili e patrimonio mobiliare, ma solo un conto corrente cointestato con me dove viene accreditata la pensione e il rimborso per disabilità gravi.
RISPOSTA
Un conto corrente con un saldo attivo inferiore a 1.603,23 euro e pertanto non pignorabile.
Io sono suo amministratore di sostegno dal 2019.
RISPOSTA
L'amministratore di sostegno non risponde con il suo patrimonio personale dei debiti dell'assistito.
L'abitazione in cui vive e di cui ha il diritto di abitazione, è stata acquistata da me nel 2009 in compravendita, quando era ancora in vita mio padre, deceduto nel 2017.
RISPOSTA
Il diritto di abitazione si estinguerà al decesso del titolare, con lo stesso automatismo giuridico con il quale si estinguerebbe l'usufrutto per la morte dell'usufruttuario (art. 979 del codice civile).
Quali sono i rischi a cui può andare incontro lei come datore di lavoro e io come amministratore di sostegno?
RISPOSTA
Escludo qualsiasi rischio per l'amministratore di sostegno.
È evidente che alla morte della mamma dovrai rinunciare alla sua eredità, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, con dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale dell'ultima residenza del de cuius. Ci sarà ben poco a cui rinunciare, probabilmente l'ultimo rateo pensionistico sul conto corrente.
Riguardo la mamma, la stessa non possiede beni idonei ad essere pignorati dal creditore né tanto meno dall'INPS se dovesse sanzionare la signora per l'insufficiente versamento dei contributi.
Ad ogni modo, prima di ottenere una sentenza di condanna alle differenze retributive e previdenziali, serviranno diversi anni …
Ho proposto una conciliazione con pagamento suddiviso in piccole rate, perché non ci sono risorse economiche ma la badante non intende accettare.
Grazie
RISPOSTA
La badante può sentirsi libera di tutelare le sue presunte ragioni come meglio crede …
La mamma non ha nulla di intestato e successivamente al suo decesso, tu rinuncerai alla sua eredità (anche i tuoi figli, dopo di te, dovranno fare altrettanto).
Se la badante verrà a più miti consigli, la transazione dovrà essere firmata in sede “protetta”, presumibilmente in sede sindacale, affinché possa essere definitiva e non impugnabile.
Sono sedi protette:
- la sede giudiziale ex art. 420 del codice di procedura civile;
- le Commissioni di Conciliazioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro) ex art. 410 c.p.c.;
- i Collegi di Conciliazione e Arbitrato ex art. 412 ter e quater c.p.c.
- le sedi sindacali ex art. 411 c.p.c.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2697 del codice civile
