Mobilità compensativa a tre nella sanità, occorre l'assenso di tutte le ASL interessate





Buongiorno, sono una dipendente a tempo indeterminato del Sistema Sanitario Nazionale residente in Toscana. Sto cercando di avviare la procedura di mobilità compensativa (interscambio) a tre con due colleghe residenti in Puglia (stessa Categoria). Purtroppo alla nostra richiesta di informazioni su come procedere una delle Aziende della Puglia ci comunica verbalmente di non accettare cambi compensativi a tre in quanto un recente parere della Regione Toscana (senza ulteriori riferimenti) lo vieta. Tale informazione non viene confermata dall'altra Azienda di Bari. L'ufficio preposto dell'Azienda toscana ci conferma che la mobilità compensativa è un diritto del lavoratore al quale l'Azienda si può oppore solo in caso di oggettiva differenza tra gli operatori (ad esempio una limitazione nella possibilità di svolgere le mansioni o una differente categoria professionale) e sottolinea che il Contratto Collettivo Nazionale non specifica se il cambio compensativo si possa fare a due o a tre. Alla richiesta di delucidazioni presso le Organizzazioni Sindacali abbiamo solo ricevuto informazioni vaghe o maggiormente confondenti riguardo le norme e l'effettivo potere discrezionale delle Aziende riguardo la procedura.

Potreste gentilmente aiutarmi a capire quale siano le regole in vigore?
Può un' Azienda decidere di rifiutare un cambio senza oggettive motivazioni?

Quali possono essere i migliori passi da fare?

Ringraziandovi anticipatamente vi porgo i miei cordiali saluti.

 

RISPOSTA



La mobilità, sia essa volontaria oppure compensativa, si configura come una cessione di contratto, ossia un rapporto giuridico trilaterale configurabile soltanto in presenza del consenso del cedente (asl di appartenenza) del cessionario (asl laddove si intende essere trasferiti) e del soggetto ceduto (lavoratore).

Considera che in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, anche alla mobilità compensativa è perfettamente applicabile l'articolo 1406 del codice civile, in materia di cessione del contratto.

“Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.

Già l'articolo 33 del decreto legislativo 29 del 1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) aveva stabilito che per qualsiasi forma di mobilità, è necessario l'assenso di tutti i soggetti giuridici interessati!

Attualmente, tale necessità di preventivo nulla osta da parte degli enti interessati, è ribadita dal testo unico pubblico impiego d.lgs. 165 del 2001, articolo 30 comma 1 e comma 2.

Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.


Senza il consenso delle amministrazioni interessate, qualsiasi forma di mobilità non potrebbe configurarsi, giacché la mobilità è una cessione di contratto ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile !

Lo stesso contratto collettivo applicabile agli infermieri prevede il consenso delle azienda interessate in caso di mobilità a compensazione.

Art. 21 comma 5 CCNL 2002/2005
Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all’interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati. La mobilità a compensazione, sia essa a due oppure a tre, non è un diritto del dipendente, ma è sempre subordinata all'assenso delle amministrazioni interessate.

L'azienda può rifiutare lo “scambio”, giustificando il diniego con un laconico “profilo professionale, in termini di esperienze lavorative maturate fino ad oggi, differente tra i dipendenti che hanno chiesto la mobilità” !!!

I migliori passi da fare ? Evitare le vie legali … tanto non si ottiene nulla, cercando invece di persuadere i dirigenti delle ASL che dovranno esprimere il loro assenso oppure diniego.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

PS ovviamente, un contratto collettivo che attribuisse al dipendente il “diritto alla mobilità compensativa” violerebbe alcune norme di legge e pertanto tale clausola del contratto collettivo sarebbe nulla, quindi sostituita dalla norma di legge violata, ai sensi dell'articolo 1419 II comma del codice civile.

Fonti: