Dimissioni incentivate del dirigente





Mia figlia mi ha chiesto di ricercare un parere relativo alla risoluzione del suo contratto di lavoro. La situazione questa: Lei è dirigente da oltre 15 anni e la Società ha annunciato di trasferire l'amministrazione dall'Italia in un centro di eccellenza all'estero.
L'amministrazione si compone di quattro unità. Una dipendente verrà ricollocata in Italia.
Due dipendenti saranno licenziati e per Lei solo verbalmente è stato indicato che vorrebbero procedere come in appresso: Resterebbe a lavoro per le consegne fino al 30 giugno (garantendo il trasferimento dei data e le consegne). L’azienda offre 12 mesi di preavviso + 12 mesi di indennità + NASPI (CREDO SIA LA CIGS PER 2 ANNI).
Nel rispetto del contratto dei Dirigente quale massimo potrebbe chiedere? Grazie e saluti

 

RISPOSTA



Sono a chiederti innanzitutto, a quale contratto collettivo dirigenziale dobbiamo fare riferimento, per poter rispondere ai quesiti della tua richiesta di consulenza.
Il contratto collettivo nazionale indicherà il termine di preavviso spettante al dirigente, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (come nel caso in questione).

Il contratto collettivo non avrà invece, al suo interno, alcun riferimento al numero delle indennità erogabili in caso di incentivo all'esodo. Il numero delle indennità di incentivo all'esodo (in questo caso, si tratta di una sorta di incentivo all'esodo) è rimesso alla libera contrattazione tra le parti in causa, fermo restando il diritto al TFR (oltre alle mensilità delle indennità pattuite tra azienda e dipendente).

Magari potremmo regolarci in considerazione delle indennità che spetterebbero al dipendente, in caso di impugnazione del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, e di conseguente condanna favorevole al lavoratore.
Secondo la riforma Fornero sui licenziamenti, relativa all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (perché al dirigente in questione non si applica il Jobs act, essendo stata assunta già da 15 anni) al dipendente spetterebbero da 12 a 24 mensilità.
Il datore di lavoro ha offerto 12 mensilità, perché quella è la misura minima della possibile condanna da parte del tribunale del lavoro (come da articolo 18 legge 300 del 1970 statuto dei lavoratori).
Consiglio quindi al dipendente di chiedere al datore di lavoro 18 mensilità di incentivo all'esodo, ossia una "via di mezzo" tra il minimo (12 mensilità) ed il massimo (24 mensilità) delle indennità che spetterebbero in caso di condanna dell'azienda da parte del tribunale del lavoro.

La Naspi è l'indennità di disoccupazione (è differente dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, spettante in caso di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà; non è questo il caso !).

I requisiti naspi che occorrono per accedere all'indennità di disoccupazione 2018 sono tre:

1) Stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
2) Almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti al licenziamento;
3) Almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
L’importo massimo NASPI 2018 non può superare i 1.314,30 euro al mese.
Considerato lo stipendio piuttosto elevato di un dirigente, ritengo superfluo effettuare il calcolo dei contributi versati, al fine di ottenere l'importo mensile della NASPI.
E' evidente che al dirigente spetterà la NASPI nella misura massima di 1.314,30 euro al mese per 24 mesi.

Resto in attesa di conoscere qual è il contratto collettivo nazionale applicabile al caso in questione, anche se ritengo che la mia consulenza non cambierà di molto, dopo avere esaminato tale documento negoziale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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