1 - Fac simile di lettera di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Un'azienda concessionaria auto per problemi commerciali e per una riduzione drastica di volumi di affari oltre alla risoluzione consensuale del contratto di concessione con la casa madre, si vede costretta a chiudere l'officina e quindi licenziare il personale addetto a tale compito.
Sono cinque mesi che trattiamo con i sindacati, abbiamo offerto tutte ciò che era possibile offrire e dopo estenuanti riunioni i dipendenti hanno sempre rifiutato di accettare qualsiasi soluzione.
A questo punto ci vediamo costretti ad effettuare i licenziamenti.
L'Azienda complessivamente ha 14 dipendenti, i lavoratori addetti all'officina sono 10.
Come possiamo procedere e che tipo di lettera di licenziamento possiamo inviare.
Non si tratta di un licenziamento collettivo, stante l'assenza dei requisiti dimensionali dell'azienda.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 1 Legge 223/91, “Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”.
Ai fini del licenziamento collettivo è necessario che ricorrano i seguenti requisiti: Requisito dimensionale - l’impresa ha almeno 15 dipendenti; il calcolo si effettua sulla media delle persone occupate negli ultimi sei mesi, conteggiando anche apprendisti e dipendenti con contratto di inserimento.
Requisito numerico - vengono licenziate almeno 5 persone nell’arco di 120 giorni. A tal fine vengono conteggiate tutte le cessazioni di lavoro a causa dell’azienda, quindi anche le dimissioni incentivate.
Si tratta invece di plurimi licenziamenti individuali, soggetti alla normativa della legge n. 108 del 1990 che ha applicazione generale anche nella presente fattispecie.
Di seguito un fac simile di lettera di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo:
Fac simile di lettera di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in formato pdf
Al sig. Tizio via .... |
Non vi è l'obbligo della comunicazione preventiva del licenziamento presso la direzione territoriale del lavoro; sono tenuti al rispetto della norma relativa alla comunicazione preventiva in DTL, tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. Si tratta quindi del datore di lavoro che rientra in una situazione di c.d. stabilità reale. In tal caso, il licenziamento per gmo deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla DTL, regolato dall’art.7, L. n.604/66 (come novellato dalla L. n.92/12).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Licenziamento giustificato motivo oggettivo sfratto datore di lavoro dal locale commerciale
Una società esercente attività di bar e tavola calda e vendita prodotti e integratori vari, oggi a causa dei mancati pagamenti degli affitti, ha subito lo sfratto per cui ha dovuto riconsegnare le chiavi. Domanda il personale dipendente come deve essere licenziato?
hanno diritto al preavviso?
Grazie
Deve essere licenziato per giustificato motivo oggettivo, con rispetto del termine di preavviso. Non si tratta infatti di un licenziamento per giusta causa, ossia un licenziamento per cause (spesso disciplinari) che incrinano il rapporto di fiducia tra l'azienda ed il lavoratore subordinato. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), previsto dall'art. 3 della legge n. 604/1966, si configura quando il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro per ragioni collegate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.
Ragioniamo insieme in punta di diritto: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7417/1994, ha chiarito che in caso di chiusura dell’azienda/cessazione attività commerciale, il datore di lavoro non avendo altra opzione che licenziare tutto il personale, deve procedere con il licenziamento collettivo oppure con una pluralità di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. A maggior ragione, in caso di sfratto dai locali ove si svolge l'attività commerciale, il licenziamento deve assumere la connotazione giuridica propria del “giustificato motivo oggettivo” con diritto del dipendente al rispetto del preavviso.
Lo sfratto non comporta automaticamente la cessazione dell'attività, visto che la stessa potrebbe ricominciare presso un altro locale commerciale … è evidente che il dipendente ha diritto al preavviso di licenziamento.
A proposito di licenziamento collettivo invece, sempre a conforto della presente consulenza, possiamo citare la sentenza della cassazione n. 23736/2016: la cessazione totale dell’attività aziendale non esonera il datore di lavoro dall’effettuare, nei termini previsti dalla legge 223/1991, la comunicazione del licenziamento ai dipendenti, agli enti amministrativi e alle associazioni sindacali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali.
- LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
- Sentenza della Cassazione n. 23736/2016