1 - Fac simile di lettera di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo





Un'azienda concessionaria auto per problemi commerciali e per una riduzione drastica di volumi di affari oltre alla risoluzione consensuale del contratto di concessione con la casa madre, si vede costretta a chiudere l'officina e quindi licenziare il personale addetto a tale compito.

Sono cinque mesi che trattiamo con i sindacati, abbiamo offerto tutte ciò che era possibile offrire e dopo estenuanti riunioni i dipendenti hanno sempre rifiutato di accettare qualsiasi soluzione.

A questo punto ci vediamo costretti ad effettuare i licenziamenti.

L'Azienda complessivamente ha 14 dipendenti, i lavoratori addetti all'officina sono 10.

Come possiamo procedere e che tipo di lettera di licenziamento possiamo inviare.

 

RISPOSTA



Non si tratta di un licenziamento collettivo, stante l'assenza dei requisiti dimensionali dell'azienda.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 1 Legge 223/91, “Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”.

Ai fini del licenziamento collettivo è necessario che ricorrano i seguenti requisiti: Requisito dimensionale - l’impresa ha almeno 15 dipendenti; il calcolo si effettua sulla media delle persone occupate negli ultimi sei mesi, conteggiando anche apprendisti e dipendenti con contratto di inserimento.
Requisito numerico - vengono licenziate almeno 5 persone nell’arco di 120 giorni. A tal fine vengono conteggiate tutte le cessazioni di lavoro a causa dell’azienda, quindi anche le dimissioni incentivate.

Si tratta invece di plurimi licenziamenti individuali, soggetti alla normativa della legge n. 108 del 1990 che ha applicazione generale anche nella presente fattispecie.

Di seguito un fac simile di lettera di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo:

 

Fac simile di lettera di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in formato pdf

Al sig. Tizio via ....
città .....

Raccomandata a.r.
Oggetto: intimazione licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo può essere intimato “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Con la presente comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2118 del codice civile che prevede quanto segue: ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto alle seguenti motivazioni: “cessazione dell'attività aziendale a seguito di un sensibile riduzione del fatturato aziendale, dovuta in parte alla risoluzione consensuale del contratto di concessione con la casa madre XXXXX SPA”.
Ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo ….... la durata del periodo di preavviso è pari a giorni ….......
Il rapporto cesserà pertanto definitivamente in data xx/xx/xxxx.
Nei termini d’uso Le verranno corrisposte le spettanze connesse alla cessazione del rapporto.

Distinti saluti.

LUOGO, DATA, FIRMA DEL DATORE DI LAVORO CON TIMBRO DELLA SOCIETA'



Non vi è l'obbligo della comunicazione preventiva del licenziamento presso la direzione territoriale del lavoro; sono tenuti al rispetto della norma relativa alla comunicazione preventiva in DTL, tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. Si tratta quindi del datore di lavoro che rientra in una situazione di c.d. stabilità reale. In tal caso, il licenziamento per gmo deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla DTL, regolato dall’art.7, L. n.604/66 (come novellato dalla L. n.92/12).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

2 - Licenziamento giustificato motivo oggettivo sfratto datore di lavoro dal locale commerciale





Una società esercente attività di bar e tavola calda e vendita prodotti e integratori vari, oggi a causa dei mancati pagamenti degli affitti, ha subito lo sfratto per cui ha dovuto riconsegnare le chiavi. Domanda il personale dipendente come deve essere licenziato?
hanno diritto al preavviso?
Grazie

RISPOSTA



Deve essere licenziato per giustificato motivo oggettivo, con rispetto del termine di preavviso. Non si tratta infatti di un licenziamento per giusta causa, ossia un licenziamento per cause (spesso disciplinari) che incrinano il rapporto di fiducia tra l'azienda ed il lavoratore subordinato. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), previsto dall'art. 3 della legge n. 604/1966, si configura quando il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro per ragioni collegate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.

Ragioniamo insieme in punta di diritto: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7417/1994, ha chiarito che in caso di chiusura dell’azienda/cessazione attività commerciale, il datore di lavoro non avendo altra opzione che licenziare tutto il personale, deve procedere con il licenziamento collettivo oppure con una pluralità di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. A maggior ragione, in caso di sfratto dai locali ove si svolge l'attività commerciale, il licenziamento deve assumere la connotazione giuridica propria del “giustificato motivo oggettivo” con diritto del dipendente al rispetto del preavviso.
Lo sfratto non comporta automaticamente la cessazione dell'attività, visto che la stessa potrebbe ricominciare presso un altro locale commerciale … è evidente che il dipendente ha diritto al preavviso di licenziamento.

A proposito di licenziamento collettivo invece, sempre a conforto della presente consulenza, possiamo citare la sentenza della cassazione n. 23736/2016: la cessazione totale dell’attività aziendale non esonera il datore di lavoro dall’effettuare, nei termini previsti dalla legge 223/1991, la comunicazione del licenziamento ai dipendenti, agli enti amministrativi e alle associazioni sindacali.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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