Chi stabilisce il periodo delle ferie del dipendente, secondo il contratto collettivo chimico-farmaceutico
Egregio avvocato, alcune domande relative al contratto di lavoro chimici farmaceutici: quesiti:
- quante giorni di ferie spettano
Fino a 10 anni di anzianità, spettano 4 settimane di ferie.
Oltre i dieci anni di anzianità, spettano 5 settimane di ferie.
In caso di fruizione frazionata delle ferie, cinque giorni lavorativi equivalgono ad una settimana di ferie. La norma contrattuale di riferimento è l'articolo 14 del ccnl chimico-farmaceutico.
Quando e come debbono essere fruite
Normalmente con carattere continuativo.
Lo prevede espressamente il contratto collettivo all'articolo 14.
In genere, due-tre settimane continuative nel mese di agosto, mentre la quarta settimana di ferie viene fruita in modo frazionato secondo le esigenze del dipendente.
Può il datore di lavoro imporre le ferie a tutti perché l'Azienda nel mese di agosto resta chiusa.
Sì, perché il contratto collettivo prevede che il periodo di riposo annuale abbia normalmente carattere continuativo.
L'articolo 14 CCNL prevede che la scelta del periodo di ferie sia effettuata di comune accordo tra datore di lavoro e dipendente, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO.
Se le esigenze di servizio prevedono la chiusura dell'azienda nel mese di agosto, le ferie saranno fruite dai dipendente appunto nel mese di agosto.
Entro quanto tempo possono e/ o debbono essere fruite le ferie e i permessi
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno di maturazione; laddove ciò non risultasse praticabile, le ferie possono essere fruite entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La programmazione delle ferie dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell'anno successivo a quello della maturazione.
Ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003, almeno due settimane di ferie devono essere fruite nell'anno di maturazione (a richiesta del lavoratore).
In caso di non frizione delle ferie possono essere pagate?
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione di ferie. Soltanto in caso di ingiustificato impedimento, sarà corrisposta al dipendente un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute (calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto al momento della liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie).
Anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, potrebbe essere dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal dipendente.
Il lavoratore può lavorare ininterrottamente senza pausa dalle ore 9 alle 17? Grazie e cordiali saluti
Assolutamente no.
Lo vieta direttamente l'articolo 8 del decreto legislativo n.66 del 2003.
Ogni sei ore di lavoro, il dipendente deve beneficiare di un intervallo di pausa.
Art. 8 d.lgs. 66/2003. Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.