1 - Il docente della scuola pubblica non può accettare cariche in società costituite a fine di lucro, come una SRL
Sono un'insegnante di scuola (scuola pubblica) media superiore a tempo indeterminato dal 2009 a tempo pieno e sono socia di una SRL. La Dirigente scolastica mi autorizza a fare parte in qualità di socia consigliere di questa SRL, perché - in quanto SRL - non comporta rischi in caso di fallimento.
Devo comunque produrre un documento in cui dichiaro che tale partecipazione non è in contrasto con i fini dell'istituzione scolastica e che eventuali attività viene svolta in orario non lavorativo e in maniera compatibile con il mio ruolo e i miei impegni di docente.
Vorrei sapere:
1) Data la sola condizione che mi è stata detta essere vincolante, ovvero che la società sia una srl, sarebbe possibile anche esercitare nella srl un ruolo come quello di legale rappresentante e di presidente? Attualmente sono socia consigliere nel cda e basta.
RISPOSTA
Assolutamente no!
Il decreto legislativo n. 297/94 all’art.508 commi 7-10, in materia di incompatibilità del docente della scuola pubblica, recepisce quanto stabilito in precedenza dal DPR n. 3/57 ossia: “l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.”
Il docente della scuola pubblica non può accettare cariche in società costituite a fine di lucro, come una SRL.
Puoi assumere soltanto il ruolo di mero socio finanziatore, titolare di quote societarie.
2) La mia partecipazione alla srl è necessariamente subordinata alla richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico?
RISPOSTA
La tua partecipazione alla SRL è subordinata innanzitutto alla dichiarazione a mezzo della quale dichiari l'insussistenza di conflitti di interesse con il ruolo di docente della scuola pubblica.
La dirigente, dopo avere preso atto della tua dichiarazione, non ravvisando alcun conflitto di interessi tra la partecipazione societaria e l'impiego presso la scuola pubblica, rilascia l'apposita ed essenziale autorizzazione.
In sintesi, confermo quello che hai scritto: la tua partecipazione alla srl è necessariamente subordinata alla richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Docente legale rappresentante cooperativa sociale senza fini di lucro, percepisce indennità
Sono legale rappresentante di una cooperativa sociale senza fini di lucro e percepisco una indennità per tale carica.
Oggi sono stato convocato per una supplenza di 14 ore settimanali in una scuola primaria e firmerò il contratto lunedì prossimo.
RISPOSTA
Si tratta di un part time superiore al 50% del monte orari settimanale.
La mia posizione di legale rappresentante con indennità è incompatibile con il contratto che andrò a firmare con la scuola?
RISPOSTA
E' compatibile, ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001(testo unico pubblico impiego) che rinvia all'articolo 60 del DPR n. 3 del 1957.
E' compatibile secondo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di incompatibilità per gli insegnanti, ossia l'articolo 508 comma 10 del decreto legislativo n. 297/1994, in ragione del quale il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, fatta eccezione per le società cooperative).
Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
Art. 60 del DPR n. 3 del 1957. Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
