Incentivo occupazione mezzogiorno, esonero contributivo, datore di lavoro non ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in caso di assunzione obbligatoria
Incentivo occupazione mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale Anpal n. 2 del 2/01/2018 e alla circolare Inps 49/2018 nella quale in riferimento alla trasformazioni del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato dice " con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018 , si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro. Evidenzia inoltre, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo, di cui : - l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone, inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
1) Si chiede se sia possibile usufruire dell'incentivo nel caso di trasformazione di una lavoratrice di 25 anni assunta a tempo determinato il 08/02/2018 con scadenza contratto 07/02/2019 considerato la maturazione del diritto di precedenza della lavoratrice?
Rileggiamo con attenzione il passaggio della circolare INPS n. 49/2018.
“Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
- l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone, inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”; Siccome la lavoratrice ha maturato il diritto di precedenza, stante l'obbligo ex lege all'assunzione, non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo di cui alla presente consulenza.
2)In riferimento all'Interpello del Ministero del lavoro n.7/2016 dobbiamo dedurre che non sia possibile usufruire dell'esonero per via della maturazione del diritto di precedenza della lavoratrice fermo restando che la medesima abbia comunicato per iscritto al datore di lavoro di voler esercitare tale diritto. Cordiali saluti
Confermo quello che hai scritto, il concetto giuridico è riportato nell'ultimo periodo dell'interpello del Ministero del lavoro n. 7/2016: il lavoratore deve avere manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.
L'avvenuta comunicazione al datore di lavoro della volontà del dipendente, è una circostanza rilevante ai fini della presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.