Concorsi pubblici unici, legge concretezza, nuove assunzioni 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente





Gentile avvocato, vorrei capire quali sono in concreto le novità, in materia di semplificazione dei concorsi pubblici delle amministrazioni centrali dello Stato, previste dalla legge concretezza, in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge 28 dicembre 2018, n. 145).

 

RISPOSTA



L’art. 3 della legge 56/2019, primi 3 commi, prevede che dall'anno 2019, le amministrazioni centrali dello Stato potranno utilizzare risorse per nuove assunzioni in misura pari al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Si tratta indubbiamente di una bella notizia per coloro che ambiscono al posto di lavoro nella pubblica amministrazione, considerato che con le sostituzioni pari al 100% della spesa del personale cessato, il numero dei nuovi ingressi sarà certamente superiore a quello dei pensionati; questi ultimi infatti, percepiscono una retribuzione individuale più elevata, in considerazione dell’anzianità di servizio e delle progressioni orizzontali effettuate nel corso della loro carriera.

Quali sono allora le regole assunzionali nel pubblico impiego per il prossimo triennio 2019 – 2021?

La legge concretezza ha previsto procedure concorsuali più rapide per le assunzioni di cui all’art. 3. Il comma 4 dell’art. 3 della legge 56/2019 prevede che nel triennio 2019-2021, le amministrazioni potranno assumere i vincitori di concorsi già espletati (o scorrere le graduatorie ancora vigenti) e/o bandire nuovi concorsi fino all’80% dei posti disponibili nel triennio, senza obbligo di dare preventivamente corso alle domande di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del testo unico pubblico impiego, d.lgs. 165/2001:

D.lgs. n. 165/2001 - Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.


La legge concretezza prevede il così detto sistema dei “concorsi pubblici unici” organizzati e gestiti direttamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con “modalità semplificate”, indicate nel successivo comma 6 dell’art. 3.
Cosa ci sarà di semplificato in codeste procedure concorsuali?

- Le commissioni d’esame potranno essere articolate in sottocommissioni, ciascuna per un numero di candidati non inferiore a 250.

- Se le domande di partecipazione superano di due volte il numero dei posti banditi, le prove d’esame potranno essere precedute da una prova preselettiva con quesiti a riposta multipla (come già previsto dall’art. 35, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), gestite da istituti specializzati sia pubblici che privati.

-Le prove scritte si svolgeranno in un’unica sessione, tramite quiz aggregati a risposta multipla su tutte le materie previste dal bando di concorso

-In caso di concorsi per profili tecnici la prova scritta potrà essere sostituita dallo svolgimento di prove pratiche.

-Nei concorsi per esami e titoli, il valore di questi ultimi, attribuito dal bando di concorso, non potrà complessivamente superare un terzo del punteggio complessivamente attribuibile al candidato.

Il comma 7 dell’art. 3 della legge concretezza prevede il “portale del reclutamento” per la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, tramite creazione del “fascicolo elettronico del candidato”. Si tratta di un innovativo sistema informatico per seguire lo stato di avanzamento dei concorsi, secondo canoni di trasparenza e di semplificazione.

Art. 3 DELLA LEGGE 56/2019
Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione


1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché', in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzione più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

COMMA 6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d’esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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