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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
2 Consulenze:
1 - Obbligo drug test sorveglianza sanitaria lavoratore dipendente
Può un lavoratore rifiutarsi di sottoporsi a drug test se la sua mansione non rientra nelle categorie previste per legge? (es. Cuochi, banconisti al supermercato)
RISPOSTA
La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 41 del testo unico sicurezza sul lavoro. Il drug test è consentito nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)!
Ti invito a leggere il comma 2 lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)!
In concreto, il datore di lavoro potrebbe giustificare un drug test, anche in sede di “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
In concreto, il datore di lavoro può imporre il drug test anche al di fuori dell'ambito delle categorie previste dalla legge, a cui hai fatto riferimento nel tuo quesito.
Il lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi al drug test, in presenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) dell'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008.
Art. 41 D.lgs. 81/2008. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
(lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
(lettere aggiunte dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
(comma introdotto dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 106 del 2009)
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) (lettera soppressa dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2009)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
(comma così modificato dall'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 106 del 2009)
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
(comma introdotto dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 106 del 2009)
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
(comma introdotto dall'art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 106 del 2009)
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. (comma abrogato dall'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 106 del 2009)
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
(comma così modificato dall'art. 26, comma 9, del d.lgs. n. 106 del 2009)
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Sorveglianza sanitaria lavoratori, la periodicità della visita medica è decisa dal medico del lavoro in funzione della valutazione del rischio
Buongiorno avrei bisogno di un parere.
Ho 61 anni e quattro anni fa ho avuto un infarto cardiaco.
Dopo le cure in urgenza la mia situazione è ormai stabile con un ottimo compenso cardiocircolatorio. Eseguo i controlli annualmente sempre normali e il cardiologo prevede un controllo ogni anno.
Al lavoro sono assunto come cassiere-magazziniere.
Unica limitazione è sollevare pesi elevati.
Il medico competente continua a eseguire visite ogni tre mesi.
La visita medica è colloquio, controllo documentazione se c'è nuova, controllo pressione arteriosa, auscultazione.
Aggiunge ogni volta controllo urine per sostanze (utilizzo muletto).
Tale frequenza così ravvicinata la trovo eccessiva, provoca a me un senso di insicurezza, malessere psicologico, mi fa sentire come un dipendente malato, contrapponendo al parere dello specialista cardiologo.
Inoltre la reiterazione dei controlli su assunzione sostanze nelle urine mi offende.
Mai usato sostanze e mai trovata positività.
Chiedo, rispetto alla normativa testo unico 81/08, se l'operato del medico competente non è eccessivo e in quale modo possa agire per lamentare e far cessare questa che vivo come mobbing .
L'azienda ha delle responsabilità in questa situazione?
Grazie per l'attenzione
RISPOSTA
Il referente normativo della presente consulenza è l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008, dettato in materia di sorveglianza sanitaria.
In estrema sintesi, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il secondo comma fa riferimento alla visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La norma ci indica anche la regola generale relativa alla periodicità degli accertamenti: la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza (azienda sanitaria locale), con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.
Tanto premesso, il medico del lavoro ha individuato un rischio cardiocircolatorio (rischio infarto probabilmente) e pertanto ha deciso per una periodicità trimestrale.
La decisione spetta al medico del lavoro ed è insindacabile da parte del datore di lavoro. La decisione del medico del lavoro non risulta nemmeno dal Documento di Valutazione dei Rischi; nel DVR infatti, vengono individuate le mansioni per le quali, individuati i rischi per la salute, verrà attivata la sorveglianza sanitaria, ma non viene indicata la periodicità della visita per ciascun dipendente.
Sembrerebbe tutto legittimo ...
Tanto premesso, hai fatto riferimento al mobbing. Allora poniamoci alcune domande: ci sono altri dipendenti in azienda con problemi cardiovascolari ? Mi rendo conto che sono dati sensibili, ma parlando con i colleghi, se c'è un minimo di confidenza …
Questi lavoratori con problemi cardiovascolari, sono sottoposti a visita trimestralmente come te, oppure c'è una disparità di trattamento tra dipendenti.
Stesso discorso per il controllo urine per sostanze. Ci sono altri dipendenti che utilizzano i mezzi come te, ma che sono sottoposti al controllo urine annualmente oppure semestralmente?
In sintesi, la decisione della periodicità della visita appartiene al medico e nessuno se non l'organo di vigilanza (ASL), potrebbe entrare nel merito della stessa.
Se è tua intenzione eccepire l'eccessiva frequenza della visita di sorveglianza, l'unico strumento a tua disposizione è l'eventuale discriminazione di trattamento con colleghi che utilizzano i mezzi come te ma che sono sottoposti a visite mediche con una differente periodicità.
Oppure che hanno problemi cardiaci, ma che sono sottoposti a visita annualmente anziché trimestralmente …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.