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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Cumulo tre giorni di permesso art 33 della legge 104/92 con i giorni di congedo parentale
Buongiorno, vorrei sapere se è consentito il cumulo nell'arco dello stesso mese dei 3 giorni di permesso previsti dall'art 33 della legge 104/92 con i giorni di congedo parentale ordinario (fruiti non in maniera continuativa ma intervallati con giorni di ripresa lavorativa e naturalmente in giornate diverse) in capo allo stesso bambino disabile di anni 5.
Grazie
Cordiali saluti
RISPOSTA
I tre giorni di permesso previsti dall'articolo 33 della legge 104/92 non sono cumulabili con il prolungamento del congedo parentale. I genitori di figli disabili con connotazione di gravità, possono richiedere l’estensione del congedo parentale in alternativa ai 3 giorni di permesso (mensili). Si tratta di istituti alternativi, aventi la stessa finalità.
I permessi giornalieri previsti dall'articolo 33 della legge 104/92 possono essere cumulati invece con il congedo parentale ordinario (ex astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se fruito da entrambi) e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992; si tratta della fattispecie oggetto della presente consulenza on line.
Le circolari Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, inps n. 155/2010 e INPDAP n. 1/2011 (circolari rivolte sia ai dipendenti pubblici che ai lavoratori del settore privato) specificano quanto segue: trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili (art. 33 comma 3 legge 104/92), del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari giornalieri (art 33 comma 2 L. 104/92) deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio dei permessi orari giornalieri (art. 33 – comma 2 L.104/92) o del prolungamento del congedo parentale. Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari giornalieri (art. 33 –comma 2 legge 104/92), gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei tre giorni di permesso mensili (art. 33 – comma 3 L. 104/92).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Circolare INPDAP n. 1 del 14-02-2011 Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 “modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”.
- Circolare INPS numero 155 del 03/12/2010 - Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.
- Dipartimento della funzione pubblica - Circolare n. 13 del 2010 Modifiche alla disciplina in materia di permessi perl'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.