1 - Cancellazione consegna di rigore dopo due anni





Sono un Sottufficiale in servizio attivo presso l'Aeronautica Militare Italiana.
Ho riportato una consegna di rigore nel settembre 2018 ... quando è in che modalità potrò chiedere la cancellazione??? E che strascichi resteranno per carriera e documenti caratteristici?
Grazie per le informazioni che mi darete

 

RISPOSTA

 

Gli articoli di riferimento sono i seguenti: articolo 1362 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), in particolare i commi 7, 8, 9.

Art. 1362. Consegna di rigore

7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.;
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e' stato instaurato un procedimento disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione e' subito comunicato verbalmente all’interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

L'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare prevede che i militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
Attenzione, esclusa ogni efficacia retroattiva!
Diciamo che per due anni sarà giuridicamente impossibile essere inserito nell'aliquota di avanzamento. Ottenuto
Ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 12-5-1995 n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

Ottenuta la cessazione degli effetti della consegna di rigore (non è automatico ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo), potrai anche aspirare all'inserimento nell'aliquota di avanzamento del personale.

La materia della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari è regolata dalla circolare applicativa n. M_D GMIL 1172594 del 26 settembre 2014 diramata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (allegata alla presente email).
In caso di accoglimento dell’istanza, sono eliminate dalla documentazione personale dell’interessato le annotazioni relative alla sanzione inflitta, con effetto ex nunc (effetto non retroattivo).

L’istanza può essere presentata dopo due anni di buona condotta dalla data di comunicazione dell’ultima punizione, comprese eventuali sanzioni disciplinari di stato. La data di comunicazione dell’ultima punizione costituisce il giorno iniziale di decorrenza dei due anni e, pertanto, quest’ultimo deve essere escluso dal computo. I due anni, inoltre, debbono essere di servizio effettivo. Non vanno computati i periodi per i quali sia stata redatta la “dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica” (attuale Modello “C” o precedente Modello “F”, di cui all’articolo 1, comma 3 del previgente D.P.R. 213/2002) per i casi in cui, nel periodo indicato, il militare “non ha prestato alcun servizio” in quanto “ricoverato in luogo di cura” o “in licenza di convalescenza” o per “altro motivo di assenza” oppure perché “in forza assente”. L’accertamento dell’esistenza dei due anni di servizio effettivo, detratte le assenze di cui sopra, deve essere effettuato dall’Ente che istruisce l’istanza e deve risultare dal parere del Comandante di Corpo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Processo di cancellazione consegna di rigore dopo due anni





Buongiorno, Sono un sottufficiale dell'aeronautica militare italiana... Nel 2018 ho ricevuto una consegna di rigore...e 2 anni dopo come da regolamento ho avviato il processo di cancellazione. Ma mi è stato notificato un avviso rigetto della cancellazione in quanto il dirigente ha ritenuto opportuno dato il provvedimento che fosse necessario più tempo di valutazione.... il mio stato di servizio negli ultimi due anni è stato impeccabile, e ho effettuato sia missioni fuori dai confini nazionali che corsi prestigiosi...
Ora ho 10 giorni di tempo per presentare delle memorie per ostacolare questa scelta.
Vorrei chiedervi dunque cosa sarebbe meglio fare?

RISPOSTA

La materia della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari è regolata dalla circolare applicativa n. M_D GMIL 1172594 del 26 settembre 2014 diramata dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
Per rispondere alla tua richiesta di consulenza, dobbiamo esaminare attentamente la suddetta circolare applicativa.

Immagino che non si tratti di un rigetto dell'istanza ma di un preavviso di rigetto, ai sensi del paragrafo 9 della suddetta circolare:

“Al termine della disamina delle istanze, qualora questa Direzione Generale dovesse ravvisare uno o più motivi ostativi all’accoglimento delle stesse, invierà un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
L’Ente/Comando di appartenenza dell’istante dovrà:
- provvedere immediatamente a notificarlo all’interessato il quale, a mente dell’art. 10-bis della l. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, potrà, entro il termine perentorio di dieci giorni, presentare per iscritto le proprie osservazioni;
- inviare, tempestivamente per via telematica (persomil@postacert.difesa.it) copia della notifica e dell’attestazione dell’avvenuta o mancata presentazione di osservazioni da parte del militare, anticipandola anche direttamente alla sezione competente alla trattazione della pratica (r1d3s5@persomil.difesa.it)”.


La circolare prevede che all'istanza debbano essere allegati:

- specchio riepilogativo (vedasi Allegato C) relativo a:
a) qualifiche riportate durante gli ultimi dieci anni di servizio;
b) eventuali pendenze penali a carico dell’istante;
c) eventuali procedimenti penali definiti per i quali sia ancora in corso il relativo esame del giudicato penale;
d) eventuali ricompense conferite;

Occorre motivare l'opportunità dell'accoglimento della tua istanza di cancellazione, indicando le ricompense conferite, le missioni, i corsi etc etc

Sebbene la decisione di rigettare la tua istanza abbia natura giuridica discrezionale, il Dirigente deve attenersi ai criteri indicati nella circolare “de quo”.

“Il Comandante di Corpo, nell’esprimere il parere in base al fac-simile in Allegato D, dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- numero e frequenza dei provvedimenti disciplinari, considerando per ognuno la gravità, la recidività e l’intenzionalità della mancanza sanzionata;
- tenore del comportamento nel suo complesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli effetti;
- rendimento in servizio, desunto anche dalla consultazione della documentazione caratteristica, attribuendo adeguato rilievo ai periodi più recenti, dai quali possa dedursi un sicuro miglioramento dell’interessato;
- eventuali pendenze di carattere penale, nonché procedimenti già definiti e passati in giudicato per i quali non sia stato ancora concluso il vaglio disciplinare della sentenza;
- eventuali pendenze amministrative che possano avere rilevanza disciplinare, comprese quelle di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale), nonché eventuali sanzioni amministrative già irrogate ancora oggetto di valutazione disciplinare;
- eventuali sanzioni disciplinari di stato;
- ogni altro sicuro elemento che possa concorrere a determinare il proprio parere”.

Quali elementi evidenziare nelle tue memorie?
A) il tenore del tuo comportamento complessivo, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli effetti
B) rendimento in servizio, desunto anche dalla consultazione della documentazione caratteristica, attribuendo adeguato rilievo ai periodi più recenti, dai quali possa dedursi un sicuro miglioramento dell’interessato
ATTENZIONE, "ATTRIBUENDO RILIEVO AI PERIODI PIU' RECENTI … "
C) non hai subito ulteriori sanzioni, né procedimenti penali

La motivazione “si rigetta l'istanza di cancellazione giacché è necessario un arco temporale di valutazione superiore a quello previsto dalla legge” non è prevista nella circolare applicativa n. M_D GMIL 1172594 del 26 settembre 2014 diramata dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
Il tempo di valutazione è deciso direttamente dalla legge, pertanto il Dirigente dovrà accogliere o negare in ragione dei seguenti presupposti indicati dalla circolare:
- numero e frequenza dei provvedimenti disciplinari, considerando per ognuno la gravità, la recidività e l’intenzionalità della mancanza sanzionata;
- tenore del comportamento nel suo complesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli effetti;
- rendimento in servizio, desunto anche dalla consultazione della documentazione caratteristica, attribuendo adeguato rilievo ai periodi più recenti, dai quali possa dedursi un sicuro miglioramento dell’interessato;
- eventuali pendenze di carattere penale, nonché procedimenti già definiti e passati in giudicato per i quali non sia stato ancora concluso il vaglio disciplinare della sentenza;
- eventuali pendenze amministrative che possano avere rilevanza disciplinare, comprese quelle di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale), nonché eventuali sanzioni amministrative già irrogate ancora oggetto di valutazione disciplinare;
- eventuali sanzioni disciplinari di stato;
- ogni altro sicuro elemento che possa concorrere a determinare il proprio parere”.

La motivazione fornita dal tuo Dirigente è contraria alle indicazioni applicative fornite dalla circolare.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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