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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Riposo settimanale della badante convivente
Mia madre, con la quale attualmente convivo, è inferma a letto ed ho assunto una badante convivente per accudirla. L'associazione che mi ha messo in contatto con la suddetta badante e della quale mi avvalgo per l'assistenza amministrativa del contratto ( compilazione busta paga, calcolo contributi, ferie ecc... ) mi ha detto che le badanti conviventi hanno diritto ad un giorno e mezzo di libertà settimanale ed ho concordato di comune accordo con la badante il sabato pomeriggio e la domenica immediatamente successiva.
Oggi la badante mi ha detto che sarebbe disponibile, per necessità economiche proprie, a lavorare anche nel giorno e mezzo di libertà in cambio di un corrispettivo economico da concordare.
E' possibile acconsentire a tale richiesta senza infrangere la Legge?
RISPOSTA
Immagino che la badante abbia intenzione di lavorare “in nero” durante il riposo settimanale, per essere pagata dal datore di lavoro in contanti, senza lasciare alcuna traccia né del mancato riposo settimanale né dell'ulteriore corrispettivo ricevuto in contanti a fine mese.
Sarebbe possibile ad esempio frazionare il giorno e mezzo in ore di libertà giornaliera?
RISPOSTA
Non è possibile. Il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro della badante non prevede la frazionabilità del giorno e mezzo di riposo.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico siglato da Assindatcolf, all'articolo 14, rubricato «Riposo settimanale», prevede che il riposo per i lavoratori conviventi sia di 36 ore, 24 delle quali devono essere godute di domenica.
La badante deve rispettare il riposo domenicale.
Le restanti 12 ore, secondo il Ccnl, possono «(…) essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero (…)».
Nemmeno le restanti 12 ore possono essere frazionate nei diversi giorni della settimana. Le restanti 12 ore devono essere godute in una singola giornata di lavoro e non possono essere distribuite su giorni diversi della settimana. Il successivo articolo 15 del CCNL stabilisce che «(…) il lavoratore convivente ha diritto a un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, a un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo (…)».
Pertanto le 12 ore di riposo settimanale dovranno intendersi cumulative (e non comprensive) rispetto alle ore di riposo giornaliere previste dalle citate disposizioni della contrattazione collettiva.
Quali sanzioni sono previste per chi viola l'obbligo di concedere il riposo settimanale ? Grazie per ogni informazione. Saluti
RISPOSTA
La badante potrebbe citare in giudizio il datore di lavoro con ricorso al tribunale del lavoro, per chiedere un risarcimento danni in relazione alla mancata fruizione del riposo settimanale.
In caso di mancato rispetto dei riposi settimanali, il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro, comminata dall'ispettorato del lavoro.
Consiglio di far lavorare la badante consensualmente “in nero” durante il week end, pagandola in contanti per non lasciare traccia della violazione della norma contrattuale in materia di riposi settimanali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Rientro anticipato della badante dal riposo settimanale
Oggi, sabato, la badante cessa il servizio alle ore 14,00 e mi ha detto che rientrerà alle ore 20 circa di domani, domenica. Questo significa che usufruirà di meno di 36 ore di riposo come previsto. Posso concedergli di rientrale alle 20 di domani senza violare alcuna normativa? Forse sono eccessivamente preoccupato ma so di un conoscente che per avere usufruito del lavoro in nero di una badante ha dovuto pagare sia la multa che una cifra di indennizzo alla sua badante. Mi faccia sapere.
Grazie e saluti.
RISPOSTA
La tua preoccupazione è dettata più che altro da eccesso di zelo …
Ad ogni modo, meglio una preoccupazione eccessiva, rispetto all'inerzia più assoluta. Giusto per mettere le cose in chiaro, non è stato il datore di lavoro a chiedere alla badante convivente di rientrare alle 20,00 di domenica, ma è stata la badante a proporre al datore di lavoro il rientro anticipato. È come se al militare, ti avessero imposto il rientro in caserma, entro le ore 7,00 del lunedì mattina, tuttavia per praticità avessi deciso di rientrare in caserma già alle 20 della domenica sera antecedente.
La badante, per motivi suoi personali che non abbiamo alcun titolo giuridico per indagare, vuole passare la notte nella casa dell'anziana da assistere. Il datore di lavoro, per mera cortesia, acconsente al rientro anticipato.
Nulla a che vedere con il lavoro in nero, nessuna fattispecie denunziabile né sanzionabile.
Tuttavia, vorrei darti un consiglio da avvocato: questa sera la badante dovrà firmare una dichiarazione come la seguente: “dichiaro di essere rientrare nell'abitazione ubicata in _________________ alle 20,00 di domenica 24 maggio, di mia spontanea volontà, senza che questo equivalga a rinuncia al diritto al riposo settimanale, senza che tale rientro sia stato né chiesto né tanto meno imposto dal datore di lavoro”.
Con questa dichiarazione sottoscritta dalla badante, quest'ultima non avrà null'altro a che pretendere dal datore di lavoro, a titolo di mancata fruizione del riposo settimanale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.