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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

1 - Diritto allo studio permessi per esame e 150 ore CCNL autoferrotranvieri





Svolgo la professione di macchinista ferroviario presso la società XXX CARGO XXXX aderente al CCNL autoferrotranvieri. Il nostro orario lavorativo segue una turnazione spalmata sulle 24 ore in cui non esistono fasce orarie, ma il turno può iniziare a qualsiasi ora. Detto ciò, vi scrivo perchè da settembre di quest'anno vorrei iscrivermi al corso di laurea di Economia aziendale dell'Università di Business e management di Torino. Tale corso ha modalità di svolgimento on line attraverso dei webinar in diretta con interazione della classe vituale.
I quesiti a riguardo sono 2:
-usufruendo dei permessi studio per la giornata di esame che diritto ho qual'ora il turno notturno del giorno precedente intacchi la giornata solare di appello?

 

RISPOSTA

 

Dobbiamo fare riferimento all'articolo 10 dello statuto dei lavoratori – legge n. 300/1970.
Il giorno dell'esame hai diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Giornaliero … significa che se l'esame è fissato in data 9 giugno 2020 ore 10,00, il permesso è efficace dalle 00.00 della notte tra il giorno 8 ed il giorno 9 e le 23,59 della notte tra il giorno 9 ed il giorno 10 giugno.
Siccome sarai informato della data dell'esame qualche giorno prima, comunicherai la richiesta di permesso al datore di lavoro, con congruo anticipo, in modo che tu possa fare turni che cessano alle 23,59 della notte tra il giorno 8 ed il giorno 9 giugno.
Anzi … considerato che farai l'esame la mattina del 9 giugno, il datore di lavoro dovrebbe assegnarti un turno che agevola l'effettuazione dell'esame, come da comma 2 dell'articolo 10, quindi un turno che non ti faccia tornare a casa durante la notte prima dell'esame …
Art. 10 della legge . Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.



-ho diritto alle 150 ore, se sì in che modalità?
Nel ringraziarvi Vi porgo cordiali saluti

 

RISPOSTA

 

Sì, ne hai diritto perché lo prevede la tua contrattazione collettiva, sin dal CCNL del 23 luglio 1976.
Il diritto alle 150 ore è stato confermato dall'articolo 8 dell'accordo nazionale del 18.11.2004.
Art. 53 CCNL 23 LUGLIO 1976- Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali procapite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l’orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell’azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva.
I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.

(Art. 8 A.N. 18.11.2004)
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare, nel triennio, il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. Le aziende, previo esame congiunto con le OO.SS.LL. competenti, promuoveranno processi di formazione professionale continua del personale avvalendosi delle opportunità a tale scopo offerte dalla legislazione europea, nazionale e regionale.
In tale contesto, le parti nazionali valuteranno la compatibilità della previsione di cui ai primi tre commi del presente articolo, anche con quanto previsto dalla riforma della scuola dell’obbligo (legge n. 53/2003).
Con quali modalità?
Deve trattarsi di un corso universitario (nel tuo caso corso universitario) che comporta la frequenza in ore, anche parzialmente non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio rispetto a quello richiesto come permesso retribuito.
In concreto, se il dipendente chiede tutte le 150 ore di permesso, deve frequentare un corso universitario pari ad un numero di ore doppio di quello richiesto a titolo di permesso retribuito, ossia almeno 300 ore, anche parzialmente non coincidenti con l’orario di lavoro.
Quanto ore di webinar virtuale dovrai seguire durante il corso universitario? Immagino più di 300 ore …
I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare, nel triennio, il 2% del totale della forza occupata nell'azienda.
Generalmente, prima dell'inizio dell'anno accademico, il datore di lavoro pubblica un bando con il quale chiede ai suoi dipendenti, quanti hanno intenzione di chiedere le 150 ore di permesso studio; più o meno del 2%?
Se i richiedenti in azienda sono più del 2% hanno la precedenza coloro che devono prendere la prima laurea, anziché una seconda laurea ovviamente…
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Conducente autobus musicista 150 ore diritto allo studio





Buongiorno, di professione sono un conducente autobus di Pescara in cui rientra nella categoria autoferrotranvieri.
Sono dipendente a contratto indeterminato da oltre 20 anni. Dal 2022 frequento il Conservatorio per un triennio propedeutico . L'anno scorso mi è stato concesso il permesso studio 150 ore per il triennio, adesso prossimamente dovrò iniziare il secondo anno, l'azienda mi comunica che probabilmente non potrò usufruire di tale permesso perché tale studio non rientra nel contratto. Chiedo gentilmente informazioni a questo quesito , sono un po' in difficoltà ,vorrei essere in grado di affrontare la mia direzione e dare risposta, che secondo me è un mio diritto allo studio.

RISPOSTA

Negli anni '70, subito dopo l'approvazione dello Statuto dei lavoratori ossia la legge 300/1970, le 150 ore hanno introdotto il principio del diritto allo studio non necessariamente finalizzato alle utilità del datore di lavoro, ma anche per l’arricchimento culturale di tutti i lavoratori.
E' quanto riportato dalla cronaca del tempo:
150 ORE, ALLO STUDIO E ALLA LOTTA
Anche il CCNL autoferrotranvieri, nel 1976, consentirà ai lavoratori subordinati del settore, di acquisire il diritto alle 150 ore, per un arricchimento culturale, anche in materie non inerenti l'attività del datore di lavoro!
Una grande conquista!
Art. 50 Diritto allo studio (art. 53 C.C.N.L. 23.7.76)
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito.
Tanto premesso, ancora oggi molte aziende rigettano la domanda delle 150 ore di diritto allo studio, con la seguente motivazione: cosa ce ne facciamo di un conducente di autobus musicista?
Niente di più sbagliato ! Le 150 ore spettano ai lavoratori che intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti (come il conservatorio), corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
 

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