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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
1 - Dimissioni Sottufficiale esercito obblighi di ferma
BUONA SERA, SONO UN MARESCIALLO DELL'ESERCITO (CON ANZIANITÀ DI SERVIZIO 14/10/2002, ANZIANITÀ DI GRADO 13/06/2020).
AVREI INTENZIONE DI FARE RICHIESTA FORMALE DI ASPETTATIVA O CONGEDO PER LA FORMAZIONE.
RISPOSTA
Si tratta di un'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti civili del ministero della difesa.
Non si applica nei confronti del personale militare.
Il personale militare ha diritto alla licenza per esami di stato, universitari e post universitari fino a giorni 15, ai sensi dell'articolo 78 del D.P.R. n. 782/1985 e degli articoli 18 del D.P.R. n. 394/1995 (per esercito, marina ed aeronautica) e 54 del medesimo decreto (per gli appartenenti all'arma dei carabinieri).
Ha diritto alla licenza per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca per la durata del dottorato (ma non è questo il caso).
Ha diritto alla licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati, fino a 45 giorni annui, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.P.R. n. 394/1995; il tuo comandante avrà il potere discrezionale di valutare la gravità dei motivi, nonché di accertare l'effettiva esistenza degli stessi. Hai diritto all'aspettativa biennale per avviare un'attività professionale, imprenditoriale, artigianale, prevista dalla legge 183/2010, articolo 18 (sarà necessario ovviamente aprire una partita Iva, nonché porre in essere tutti gli adempimenti necessari per avviare la nuova attività).
IN REALTÀ VORREI CESSARE DAL SERVIZIO MA PREFERIREI PRIMA PRENDERMI UN LASSO DI TEMPO PER ME.
NON SONO ISCRITTA A CORSI UNIVERSITARI O SIMILI, INTENDO FREQUENTARE UN CORSO DI LINGUE E, CONTESTUALMENTE, PROCURARMI UN'ALTRA ATTIVITÀ.
RISPOSTA
Il corso di lingue non ti consente di ottenere licenze né tanto meno aspettative.
Intraprendere una nuova attività, ti consente di ottenere l'aspettativa biennale di cui all'articolo 18 della legge 183/2010.
VORREI SAPERE COME MUOVERMI PER RICHIEDERE L'ASPETTATIVA (O CONGEDO PER LA FORMAZIONE) SE PUÒ ESSERE NEGATA E COME MUOVERMI IN UN SECONDO MOMENTO PER PROCEDERE ALLA DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO.
RISPOSTA
Quale attività autonoma vorresti intraprendere?
Professionale, artigianale, commerciale etc etc
PURTROPPO AI COMANDI SEMBRA IMPOSSIBILE REPERIRE CIRCOLARI E NORMATIVE SULL'ARGOMENTO. POSSONO IMPEDIRMI DI ANDAR VIA DALLA FORZA ARMATA?
RISPOSTA
Non possono impedirtelo, a patto che tu abbia assolto i tuoi obblighi di ferma previsti per i sottufficiali.
ESSENDO LA MIA SITUAZIONE PERSONALE PIUTTOSTO DELICATA (IL MIO COMPAGNO VIVE ALL'ESTERO) VORREI ESSERE SICURA DI FORMULARE LA MIA ISTANZA AL COMANDO NELLA MODALITÀ PIÙ CORRETTA POSSIBILE PER EVITARE MI VENGA NEGATA MAGARI PER UN VIZIO DI FORMA O QUALCOSA DEL GENERE. GRAZIE
RISPOSTA
In materia di dimissioni del sottufficiale, la norma di riferimento è l'articolo 933 del codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 2010.
Nota bene cosa prevede il primo comma: se il militare “non puo' di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo, se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio”.
Art. 933 D.Lgs. n. 66 del 2010. Cessazione a domanda
1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
5. Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell’età e della categoria di appartenenza.
7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l'amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.
Il comando del tuo ente di appartenenza inoltrerà la tua istanza di cessazione dal servizio permanente, una volta compiuta l'istruttoria, al comando generale dell'Esercito italiano, per l'emissione del provvedimento amministrativo di cessazione dal servizio permanente che ti sarà regolarmente notificato, durante il tuo servizio oppure presso la tua residenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Cessazione a domanda, domanda di congedo, obblighi di ferma allievi marescialli esercito
Premessa:
Sono un Maresciallo Capo dell'esercito italiano con 16 anni di servizio. Nello specifico ho iniziato la scuola marescialli nel 2007 ed ho assunto il grado da maresciallo nel 2009. Contestualmente all'assunzione del suddetto grado ha avuto inizio il contratto in servizio permanente.
RISPOSTA
La ferma iniziale obbligatoria è di due anni, al termine della quale gli allievi marescialli si vincolano a un’ulteriore ferma di cinque anni.
Gli obblighi di ferma sono terminati nel 2014.
Quesiti:
Per il proscioglimento dal servizio, ossia la cessazione del rapporto di lavoro con l'esercito, quali sarebbero gli eventuali impedimenti che me ne vieterebbero la possibilità?
RISPOSTA
Nessun impedimento, perché il bando del tuo concorso prevedeva una ferma di 2 anni + 5 anni. Al momento, non dovresti avere alcun obbligo di ferma.
La norma di riferimento è l'articolo 933 del codice dell'ordinamento militare.
Avendo meno di 20 anni di anzianità, sarai collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento, a seconda dell'eta' e della categoria di appartenenza (comma 6).
Art. 933 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66. Cessazione a domanda
1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
5. Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, e' collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell'età e della categoria di appartenenza.
7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l'amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.
Quali sarebbero gli eventuali requisiti necessari?
RISPOSTA
Non avere attualmente obblighi di ferma.
Nel caso dovessi avere obblighi di ferma da terminare, come e dove li trovo scritti?
RISPOSTA
Nel bando del concorso che hai vinto.
Oppure in un documento che potresti avere firmato, ad esempio se hai partecipato ad un corso di formazione proposto dall'Esercito.
È necessario che io abbia già un altro contratto di lavoro firmato?
RISPOSTA
No
Se si, quali ne devono essere le caratteristiche?
RISPOSTA
Nessuna
Nel caso mi dovesse essere accettata la domanda di congedo, quanto sarebbero lunghi i tempi prima che io sia congedato?
RISPOSTA
L'istruttoria ministeriale avrà una durata di circa tre mesi.
Avrei diritto al TFS?
RISPOSTA
Ovviamente sì.
È possibile inoltre avere un format precompilato di domanda di congedo?
Grazie e cordiali saluti.
RISPOSTA
E' l'allegato F del file in allegato (nelle fonti).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.
- Circolare Persomil M_D GMIL 1299413 del 05-12-2014 - Compendio sulle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente a domanda, per raggiunti limiti d’età e a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri e conseguente collocamento nelle categorie del congedo del personale militare