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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Permessi lavorativi retribuiti consigliare municipale





Buonasera, avrei un quesito da porvi: sono dipendente di una società privata nella mansione di macchinista ferroviario e il CCNL di appartenenza è l'autoferrotranvieri, vorrei candidarmi come consigliere di municipio nella città di Milano, nel caso dovessi essere eletto a tale carica ho letto all'art 79 del TUEL decreto legislativo n. 267/2000 che avrei diritto a permessi retribuiti per il raggiungimento e la durata della riunione di consiglio o riunione di commissione qualora siano coincidenti con l'orario di lavoro.
È corretto?

 

RISPOSTA

 

È corretto ai sensi del comma 1 dell'articolo 79 del testo unico enti locali.
“1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva”.



Non esistono dei permessi per le attività preparatorie dei consigli e delle eventuali commissioni?
Cordiali saluti

 

RISPOSTA

 

Sono previsti dal comma 5, ma non sono retribuiti “ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato”.
Se dovessi essere eletto presidente del consiglio municipale, avresti diritto anche alle 24 ore lavorative al mese (permesso retribuito), come previsto dal comma 4.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 

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