Obbligo iscrizione cadiprof e ebipro
STUDIO MEDICO CON UNA VENTINA DI DIPENDENTI APPLICA IL CONTRATTO DI LAVORO ANISAP.
E' OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE PRESSO CADIPROF E EBIPRO?
Il Contratto ANISAP non è un vero e proprio contratto collettivo, ma un protocollo di intesa che si innesta sul CCNL Studi Professionali, modificando soltanto alcuni aspetti retributivi, ma rinviando al CCNL Studi Professionali per tutto il resto.
Giuridicamente questo studio medico applica il CCNL Studi Professionali, con l'aggiunta del protocollo di intesa ANISAP, relativamente alle retribuzioni.
Il CCNL Studi Professionali per l'iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali CADIPROF e EBIPRO, prevede il versamento delle seguenti quote:
➢ CADIPROF: 15,00 euro per lavoratore per 12 mensilità;
➢ EBIPRO: 7,00 euro (2,00 euro c/lavoratore e 5,00 c/azienda).
L'obbligo è previsto agli articoli 13 e 16 del CCNL.
Articolo 13 CONTRIBUZIONE ALLA BILATERALITÀ DI SETTORE
Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal presente contratto collettivo.
Il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO), come elencate dal presente Ccnl, viene effettuato mediante un contributo unificato di 22 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP.
Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.
In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione.
Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
Le Parti firmatarie del CCNL convengono di suddividere la citata quota nel seguente modo - 15 euro per 12 mensilità a cadiprof.
- 7 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 5 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad ebipro. Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite dallo specifico accordo allegato al presente ccnl
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32 (trentadue), corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
Articolo 16 CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE (CADIPROF)
1. La “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i lavoratori degli Studi Professionali” denominata “C.A.DI.PROF.” ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.
2. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.
3. Le quote a carico dei datori di lavoro per l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla C.A.DI.PROF. sono quelle indicate dal precedente art 13 a cui devono essere aggiunte 24 (ventiquattro) Euro “Una Tantum” quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.).
6. Il versamento delle quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali.
7. Per ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.
8. L’iscrizione e il versamento della quota “Una Tantum” di 24 (ventiquattro) euro e del contributo mensile di cui alla precedente lettera b) dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate nel Regolamento CA.DI.PROF. presente sul sito www.cadiprof.it.
OPPURE TALE OBBLIGO VIGE SOLAMENTE PER CHI APPLICA IL CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI?
Un attimo … l'azienda che applica le tabelle retributive del protocollo ANISAP, necessariamente applica anche il CCNL Studi professionali.
SE LA SOCIETA' FOSSE OBBLIGATA ALL'ISCRIZIONE MA NON LO FA, CON LA CORRESPONZIONE DI EURO 32,00 MENSILI, NON HA ALCUN PROBLEMA? GRAZIE.
E' quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 del CCNL Studi Professionali: “Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32 (trentadue), corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.